Rotazione lavoratori in CIGS: quando il datore rischia il risarcimento

Con l’ordinanza n. 20645 del 18 giugno 2026, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha esaminato una controversia relativa alla legittimità della collocazione in CIGS di una dipendente, che lamentava la violazione dell’obbligo di rotazione e dei principi di correttezza e buona fede nella selezione del personale interessato.

La vicenda consente di richiamare  il quadro normativo di riferimento: art. 1, commi 7 e 8, della Legge n. 223/1991, art. 2 del D.P.R. n. 218/2000 e art. 2697 c.c. in tema del riparto dell’onere della prova tra lavoratore e datore di lavoro .

Dettagli del caso

La lavoratrice aveva agito in giudizio sostenendo di essere stata illegittimamente collocata in CIGS per un numero di ore superiore rispetto ad altri dipendenti, che a suo dire svolgevano attività fungibili o comunque intercambiabili con le sue. La domanda era finalizzata a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla sospensione ritenuta illegittima.

 In primo grado il Tribunale aveva ritenuto regolare la procedura di CIGS nel suo complesso, valorizzando gli accordi sindacali succedutisi nel tempo, ma aveva accolto la domanda sotto il diverso profilo della violazione dei criteri di rotazione. Secondo il giudice di primo grado, infatti, la lavoratrice avrebbe avuto diritto a rientrare al lavoro per un certo numero di ore e, per tale ragione, le era stato riconosciuto il danno patrimoniale, pari alla differenza tra la retribuzione teoricamente spettante e l’integrazione salariale percepita, oltre al danno non patrimoniale.

La Corte d’Appello aveva poi ribaltato tale decisione, rigettando la domanda della lavoratrice. Secondo i giudici di secondo grado, gli accordi sindacali non contenevano mere clausole di stile, ma criteri sufficientemente chiari per delimitare la scelta datoriale, tenendo conto delle esigenze tecnico-organizzative, della policompetenza, della polivalenza, della fungibilità delle mansioni e dei programmi produttivi.

 La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto non provata la piena fungibilità tra le mansioni della lavoratrice e quelle dei colleghi indicati come termini di comparazione. Le attività svolte dalla dipendente in supporto ad altri reparti, pur emerse in parte dall’istruttoria, non erano state considerate sufficienti a dimostrare una reale intercambiabilità con gli altri lavoratori sospesi per un numero inferiore di ore.

La decisione: decisiva la prova della fungibilità delle mansioni

La Cassazione ha accolto solo uno dei motivi di ricorso, cassando la sentenza d’appello con rinvio. 

Per la Suprema Corte il punto decisivo riguarda  la prova della fungibilità delle mansioni. 

La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo con cui la lavoratrice lamentava l’omesso esame di un documento specifico, consistente in una comunicazione aziendale indirizzata agli addetti alle risorse umane, nella quale la stessa lavoratrice risultava coinvolta insieme ad altro personale del reparto. 

Tale documento, secondo la Corte, poteva assumere rilievo decisivo perché idoneo a dimostrare un possibile inserimento della dipendente in un ambito operativo diverso da quello formale di assunzione. La Corte d’Appello, tuttavia, non aveva esaminato tale elemento, né il fatto storico da esso rappresentato.

La Cassazione non ha affermato direttamente l’illegittimità della sospensione, ma ha richiesto un nuovo esame al giudice di rinvio.

 Quest’ultimo dovrà valutare se quel documento dimostri, e in quale periodo, una concreta fungibilità tra le mansioni della lavoratrice e quelle di altri dipendenti coinvolti nella rotazione.

 Resta fermo il principio sul riparto dell’onere probatorio: il lavoratore che contesta la mancata rotazione deve provare la ricorrenza delle condizioni di fungibilità e intercambiabilità delle mansioni; il datore di lavoro, invece, deve dimostrare gli eventuali ostacoli tecnico-organizzativi che impediscono l’applicazione della rotazione.