Rischio calore 2026: chi può sospendere i lavori?
La nuova ondata di calore che sta interessando il territorio nazionale ha richiesto anche quest'anno alle Regioni di adottare le consuete ordinanze per contemperare le esigenze produttive con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
A queste misure si è affiancata l'iniziativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che con la nuova nota 5484/2026, in corso di pubblicazione, ha fornito indicazioni operative per l'attività di vigilanza sui luoghi di lavoro esposti al rischio termico.
Il documento richiama le note già emanate in materia e il Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche (Dm 95/2025)
L'attenzione dell'Ispettorato si concentra in particolare sui settori dell'edilizia civile e stradale, dell'agricoltura, della logistica e delle attività di consegna a domicilio, comparti nei quali l'aumento delle temperature incide direttamente sull'incremento del rischio infortunistico.
Normativa generale
Il rischio da calore rientra nell'ambito della valutazione dei rischi disciplinata dall'articolo 28 del Dlgs 81/2008. I datori di lavoro sono tenuti a considerare, tra gli altri fattori, lo svolgimento non occasionale di mansioni all'aperto, la collocazione dell'orario di lavoro nelle fasce più calde della giornata, le attività che comportano un intenso sforzo fisico anche in abbinamento a dispositivi di protezione individuale, l'ubicazione del luogo di lavoro e le caratteristiche soggettive dei lavoratori, quali età, condizioni di salute e genere.
In sede di controllo, gli ispettori verificano che il rischio da stress termico ambientale risulti effettivamente valutato nel Documento di valutazione dei rischi e, ove applicabile, nel Piano operativo di sicurezza, con particolare riguardo ai settori indicati.
ATTENZIONE La sola valutazione formale non è considerata sufficiente: l'accertamento ha ad oggetto prioritario anche la previsione e la concreta attuazione delle misure di prevenzione e protezione, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l'organizzazione di pause in aree ombreggiate o rinfrescate, la disponibilità di acqua fresca e l'utilizzo di indumenti leggeri e traspiranti.
Nuova nota dell’ispettorato: poteri e obblighi del datore e del preposto
La nota dell'Ispettorato pone l'accento su un aspetto operativo di rilievo: la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche che determinino un rischio non accettabile per la salute dei lavoratori. Tale facoltà di intervento non compete soltanto al datore di lavoro, ma grava anche sul preposto, chiamato a vigilare in prima linea sulle condizioni concrete di svolgimento della prestazione.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a
garantire un'adeguata informazione e formazione su colpi di calore e procedure di primo soccorso, sia ai lavoratori sia ai preposti, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in fase di valutazione dei rischi
garantire la sorveglianza sanitaria, da coordinare con il medico competente per individuare eventuali prescrizioni o limitazioni riferite ai lavoratori considerati fragili o maggiormente esposti agli effetti del caldo.
Un ulteriore profilo di novità riguarda i poteri del personale ispettivo.
In assenza della valutazione del rischio o della concreta attuazione delle misure di prevenzione, anche gli ispettori possono impartire una prescrizione di blocco
- per l'assenza della valutazione del rischio microclima, oppure
- per la mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione.
A questo si affianca la possibilità di un ordine di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del Codice di procedura penale.
La ripresa delle lavorazioni interessate resta condizionata all'adozione di tutte le misure necessarie a evitare o ridurre il rischio accertato.

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