Rinnovo CCNL Cooperative Metalmeccaniche: aumenti, welfare e nuove regole

E' stato siglato il 17 giugno 2025, il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori delle cooperative metalmeccaniche, scaduto nel giugno 2024.

 L’intesa – della durata quadriennale (luglio 2024 – giugno 2028) – è stata sottoscritta da Fim, Fiom, Uilm e dalle centrali cooperative LegaCoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro. Il contratto prevede significativi miglioramenti su aumenti salariali, previdenza, welfare, orario e flessibilità.

Aumenti retributivi, welfare e previdenza integrativa

Il nuovo CCNL prevede aumenti retributivi superiori all’inflazione.

 Da giugno 2025 è previsto un primo incremento di € 42,61 al livello C3, rispetto ai € 27,70 derivanti dall’IPCA 2024 (1,3%).

 Dal 2025 al 2028, nel mese di giugno sarà applicato un aumento del 2% della paga base, anche in caso di inflazione inferiore.

Se l’inflazione rilevata (IPCA al netto degli energetici importati) sarà inferiore al 2%, la differenza sarà registrata a credito, recuperabile in aumenti futuri. È inoltre garantito un minimo complessivo di € 200 per il livello C3 entro giugno 2028. Anche le indennità di trasferta e reperibilità saranno adeguate secondo lo stesso criterio.

Sul fronte del welfare aziendale, i flexible benefits aumentano gradualmente da € 220 a € 250 nel periodo 2025-2028. Il contributo alla previdenza complementare “Previdenza Cooperativa” passa dal 2% al 2,3% dal 1° giugno 2025.

 Previsto un contributo una tantum di € 50 per le prime adesioni under 35.

 L’assistenza sanitaria integrativa aumenta a € 180 annui (dal 2025) e a € 215,40 (dal 2026), includendo una copertura LTC con rimborso di € 500 in caso di non autosufficienza.

Infine viene rafforzato l’elemento perequativo: dal 1° gennaio 2026 sale a € 500 lordi con meccanismo di calcolo basato sulla differenza tra retribuzione annua lorda e paga base tabellare.

Contratti, flessibilità e diritti nei rapporti a termine

L’intesa modifica le regole sui contratti a termine e in somministrazione. Oltre i 12 mesi sono richieste specifiche causali, tra cui :

  • picchi produttivi, 
  • nuove commesse, 
  • innovazione, 
  • digitalizzazione e sostituzione di personale.

 Le stesse condizioni valgono per proroghe o rinnovi, nel limite dei 24 mesi.

Dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori in somministrazione con almeno 12 mesi di lavoro (anche frazionato) presso lo stesso utilizzatore per la stessa mansione, scatta il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Il diritto va esercitato entro 6 mesi dalla cessazione e decade dopo un anno. In caso di più richieste, prevale l’anzianità o l’età anagrafica.

Infine, per i PAR residui pari o superiori a 16 ore al 31 dicembre, è obbligatoria la programmazione entro il 31 marzo e la fruizione entro il 30 giugno. In assenza, sarà l’azienda a calendarizzarli con 5 giorni di preavviso.

Orario, salute, sicurezza e politiche di genere

Il contratto introduce una riduzione di 8 ore annue per chi lavora su 21 turni settimanali e un permesso retribuito di 8 ore per lavoratori over 50 per visite mediche. Gli RLS avranno diritto a 8 ore aggiuntive di formazione. Dal 2026 sarà attivo un sistema trimestrale per segnalazioni non urgenti tra RLS, RSPP e tecnici.

L’accordo prevede inoltre 2 ore annue di formazione obbligatoria per tutti i dipendenti su tematiche di genere.

Tabella riassuntiva minimi e aumenti

Livello Minimi
fino al 31/05/2025
Minimi
1/6/2025
Minimi
1/6/2026
Minimi
1/6/2027
1/6/2028 Incremento Totale
D1 1.719,67 1.754,06 1.789,14 1.824,92 1.861,42 141,75
D2 1.906,99 1.945,13 1.984,03 2.023,71 2.064,18 157,19
C1 1.948,18 1.987,14 2.026,88 2.067,42 2.108,77 160,59
C2 1.989,38 2.029,17 2.069,75 2.111,14 2.153,36 163,98
C3 2.130,56 2.173,17 2.216,63 2.260,96 2.306,18 17