Retribuzioni convenzionali estero 2026: importi e istruzioni INPS

Con la Circolare n. 66 del 18 giugno 2026, l'INPS recepisce e illustra il Decreto Interministeriale 29 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2026, che fissa le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti, per l'anno 2026, in favore dei lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari non legati all'Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Il documento di prassi definisce l'ambito soggettivo di applicazione, le modalità di determinazione delle fasce retributive, i casi particolari di variazione e fornisce le istruzioni operative per le regolarizzazioni contributive relative ai periodi di paga compresi tra gennaio e giugno 2026.

A chi si applicano

La disciplina si fonda sull'articolo 4, comma 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla L. n. 398/1987, e sull'art. 51, comma 8-bis, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), che ne prevede l'utilizzo anche ai fini fiscali per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero.

L'ambito di applicazione comprende i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati. 

Sono esclusi tutti gli Stati UE, il Regno Unito (per il quale opera il Trade and Cooperation Agreement post-Brexit), la Svizzera e i Paesi SEE (Liechtenstein, Norvegia, Islanda), regolati dai Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009. Le retribuzioni convenzionali trovano applicazione residuale anche per i lavoratori operanti in Paesi convenzionati, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi.

I principali Paesi extracomunitari con cui l'Italia ha stipulato convenzioni di sicurezza sociale sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA, Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea, Turchia, Giappone, Albania e Moldova.

La disciplina si applica non solo ai lavoratori italiani, ma anche ai cittadini di altri Stati UE e ai lavoratori extracomunitari titolari di regolare titolo di soggiorno e contratto di lavoro in Italia, inviati dal datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

Novità: tabelle retribuzioni convenzionali 2026

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente. Per "retribuzione nazionale" si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennità estero. L'importo annuale va diviso per dodici e raffrontato con le tabelle di settore. I valori sono espressi in euro e arrotondati all'unità.

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Ecco i valori principali 

Settore Qualifica Fascia Retribuzione nazionale (da/a) Retribuzione convenzionale
Industria Operai I fino a 2.371,34 2.371,34
II 2.371,35 – 2.510,57 2.510,57
III 2.510,58 – 2.649,80 2.649,80
IV da 2.649,81 2.788,98
Impiegati I fino a 2.788,98 2.788,98
II 2.788,99 – 3.314,42 3.314,42
III 3.314,43 – 3.839,91 3.839,91
IV 3.839,92 – 4.365,39 4.365,39
V da 4.365,40 4.890,83
Commercio – Terziario Impiegati con funzioni direttive (I liv.) 3.024,04
Impiegati di concetto (II liv.) 2.838,91
Impiegati di concetto (III liv.) 2.615,35
Personale d'ordine (IV liv.) 2.522,88
Altro personale (V liv.) 2.436,78
Altro personale (VI liv.) 1.818,53
Credito (terza area) I livello 3.077,02
II livello 3.475,84
III livello 3.874,67
IV livello 4.194,45
Ex 1ª e 2ª area professionale 2.967,17

Istruzioni per le regolarizzazioni contributive

I valori convenzionali sono ragguagliabili a giornata (divisione per 26 e moltiplicazione per i giorni del mese, domeniche escluse) solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento nel corso del mese; al di fuori di tali ipotesi non sono frazionabili. 

ATTENZIONE: La fascia retributiva subisce variazioni nei casi di passaggio di qualifica nel corso del mese, mutamento del trattamento economico individuale per quadri, dirigenti e giornalisti, e maturazione di compensi variabili (lavoro straordinario, premi): in quest'ultima ipotesi occorre procedere a conguaglio dei periodi pregressi a partire da gennaio. Le retribuzioni convenzionali costituiscono base di calcolo anche per pensioni, prestazioni di malattia e maternità e trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Per i periodi da gennaio a giugno 2026 in cui i datori di lavoro abbiano operato in difformità, è ammessa la regolarizzazione senza aggravio di oneri aggiuntivi entro il 16 settembre 2026 (giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare)

. Ai fini della compilazione del flusso UniEmens occorre:

  • calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2026 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • portare tali differenze in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, riportandole nell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, calcolando i contributi sui totali ottenuti.