Retribuzione di ferie e permessi: le regole della Cassazione
La determinazione della retribuzione spettante durante il periodo di ferie rappresenta un tema di costante interesse, soprattutto alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza nazionale ed europea.
Nel tempo, la questione si è concentrata sull’inclusione o meno delle voci retributive variabili e accessorie, come indennità e compensi legati alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il dibattito ha coinvolto sia l’interpretazione dei contratti collettivi sia il coordinamento con i principi derivanti dal diritto dell’Unione europea, che impongono una nozione sostanziale di retribuzione feriale.
In questo contesto si inserisce una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha fornito indicazioni sul perimetro delle voci da includere nella base di calcolo della retribuzione durante le ferie. Vediamo anche altri recenti casi affrontati dalla Suprema Corte.
Il caso piu recente: indennità di turno e buoni pasto da includere?
Nella sentenza 5051 2026 si affronta una controversia nata dalla richiesta di un lavoratore volta a ottenere il ricalcolo della retribuzione spettante durante le ferie, con inclusione di alcune voci retributive escluse dagli accordi collettivi applicati. In particolare, venivano in rilievo indennità collegate alle condizioni di lavoro, come quelle perequative e compensative, nonché ulteriori componenti quali il buono pasto e l’indennità di turno.
I giudici di merito avevano accolto la domanda, dichiarando la nullità degli accordi collettivi nella parte in cui escludevano tali voci dal computo della retribuzione feriale e riconoscendo il diritto alle relative differenze economiche maturate nel tempo.
Nel giudizio di legittimità, il datore di lavoro ha contestato, tra l’altro, l’inclusione di alcune componenti retributive e la mancata esclusione di specifiche giornate assimilate alle ferie. In particolare, veniva dedotta l’erronea considerazione dei buoni pasto e dei giorni di permesso retribuito, oltre a presunti vizi processuali relativi all’omessa pronuncia su alcune domande.
La Suprema Corte ha quindi esaminato le censure alla luce dei precedenti consolidati in materia e del quadro normativo di riferimento, che include, tra gli altri, l’art. 36 della Costituzione e la disciplina delle festività e ferie di cui all’art. 5 della legge n. 260/1949, come modificato dalla legge n. 90/1954.
Stesso regime retributivo per ferie e permessi: Cass. 5051 2026
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’impostazione già adottata nei precedenti in materia di retribuzione feriale.
Sotto il profilo sostanziale, i giudici hanno ribadito che devono essere incluse nella retribuzione durante le ferie tutte le componenti che risultano collegate in modo stabile e funzionale alle mansioni svolte. In tale prospettiva:
- le indennità perequative e compensative,
- il buono pasto
- l'indennità di turno
essendo riconosciute in misura fissa e correlate alle condizioni di lavoro, devono essere considerate parte integrante della retribuzione ordinaria e, pertanto, computate anche nei periodi di assenza per ferie.
La Corte ha chiarito che non si tratta di affermare un principio di onnicomprensività assoluta, ma di individuare caso per caso le componenti che, per natura e funzione, rientrano nella normale retribuzione.
Quanto alla questione dei permessi derivanti da festività soppresse, la Cassazione ha evidenziato che tali giornate possono essere assimilate alle ferie, in quanto attribuite come trattamento sostitutivo e aggiuntivo rispetto ai periodi ordinari. Ne consegue che, se fruite come ferie, esse partecipano al medesimo regime retributivo, senza possibilità di esclusione dal calcolo complessivo.
La sentenza 19663 /2023
Sul tema si ricorda la sentenza di Cassazione n. 19663 dell'11 luglio 2023, riguardante un gruppo di dipendenti di una srl che avevano proposto ricorso per il mancato computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, dei compensi spettanti a titolo di incentivo per:
- indennità di condotta ed
- indennità di riserva
previsti dall'art. 54 del contratto aziendale
La corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale evidenziando che i lavoratori avevano assolto all'onere di allegazione e prova che su di loro incombeva, depositando con il ricorso di primo grado le buste paga, i contratti collettivi e conteggi analitici delle somme.
Quindi ha ricordato citando la giurisprudenza della Cassazione che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore".
La pronuncia 20216/2022
I contratti collettivi non possono contenere clausole che prevedono per i giorni di ferie obbligatori una retribuzione inferiore a quella delle giornate lavorative. Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20216/2022 del 23 giugno.
Il caso riguardava il ricorso di un lavoratore dipendente di una compagnia aerea che lamentava di avere lavorato dal dicembre 2008 con retribuzione dei giorni di ferie e dei giorni di addestramento, inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria in ragione del fatto che per le clausole contrattuali che regolano la materia, non si teneva conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo oraria, indennità di volo ristrutturazione e di indennità di volo integrativa annua.
Il tribunale di Civitavecchia ha affermato che tali clausole (art 10 ccnl Aereo) dovevano essere considerate nulle in quanto contrastanti con l'art. 36 della Cost., che garantisce il diritto alla retribuzione minima non solo quando il lavoratore è in servizio ma anche quando è in ferie.
Nel respingere il ricorso della compagnia contro la sentenza , la Cassazione pur confermando che la determinazione della retribuzione è rimessa alla contrattazione collettiva , giudica infondata la questione sollevata sulla lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa in quanto " in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro".
Leggi per tutti i dettagli "Ferie con stipendio non inferiore a quello delle giornate lavorate"

Commenti recenti