Responsabilità 231 senza violazioni da parte dei vertici aziendali

Con la sentenza n. 5357 del 10 febbraio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa degli enti per infortuni sul lavoro, fornendo chiarimenti di rilievo in merito ai concetti di “interesse” e “vantaggio” dell’ente nei reati colposi in materia di sicurezza.

Il caso si inserisce nell’ambito applicativo del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti dipendenti da reato, e richiama in particolare l’art. 5 del medesimo decreto, secondo cui l’ente risponde se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza. 

Il reato presupposto  nel caso specifico era quello di lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione della normativa antinfortunistica, ai sensi dell’art. 590, comma 3, del codice penale.

Il caso di infortunio

La vicenda trae origine da un grave infortunio occorso a un lavoratore addetto a un impianto di filtrazione automatica. L’impianto presentava da giorni problemi di riavvolgimento del nastro filtrante. Per intervenire con maggiore rapidità in caso di disallineamento, le protezioni antinfortunistiche erano state rimosse stabilmente su disposizione del capo reparto. Durante una delle operazioni di ripristino manuale, il braccio dell’operatore veniva trascinato dal rullo, con conseguenze lesive particolarmente gravi e una malattia superiore a 230 giorni.

In primo grado l’ente era stato ritenuto responsabile dell’illecito amministrativo derivante dal reato presupposto; la Corte di appello aveva confermato la responsabilità, riducendo la sanzione pecuniaria. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, contestando la motivazione relativa alla sussistenza dell’interesse o del vantaggio dell’ente.

Secondo la difesa, la rimozione delle protezioni non sarebbe stata finalizzata a ottenere un risparmio di tempo o un incremento della produttività, ma sarebbe dipesa da una scelta contingente dei preposti, dettata da mere esigenze di comodità. A sostegno di tale tesi veniva richiamato un documento interno redatto dopo l’infortunio, dal quale si sarebbe potuto desumere che il fermo della macchina fino al mattino successivo non avrebbe inciso significativamente sulla produzione, anche grazie alla presenza di cilindri di riserva.

Veniva inoltre evidenziato che l’azienda aveva sostenuto, pochi mesi prima dell’evento, spese rilevanti per la manutenzione straordinaria dell’impianto, a dimostrazione dell’attenzione alla sicurezza. La difesa sosteneva, infine, che non vi fosse prova di un coinvolgimento dei vertici aziendali nella scelta di rimuovere i presidi antinfortunistici, né di un concreto vantaggio economico per l’ente.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure generiche e prive di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. pen. 10 febbraio 2026, n. 5357 

In via preliminare, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’illecito dell’ente si fonda su una fattispecie complessa, composta da tre elementi oggettivi: 

  1. la commissione di un reato da parte di un soggetto qualificato,
  2.  il rapporto tra tale soggetto e l’ente e
  3.  la realizzazione del fatto nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

A ciò si aggiunge il profilo della cosiddetta “colpa di organizzazione”.

La Corte ha richiamato  il  principio consolidato per il quale interesse e vantaggio sono concetti alternativi, non cumulativi. È dunque sufficiente che ricorra uno solo dei due perché l’ente possa essere chiamato a rispondere. Inoltre, in presenza di più soggetti coinvolti nel reato presupposto, non è necessario accertare il rapporto di connessione con l’ente per ciascuno di essi; è sufficiente che tale legame sussista anche con riferimento a uno solo degli autori.

Nel merito, la motivazione della sentenza di appello è stata ritenuta logica e coerente. Era emerso che il malfunzionamento dell’impianto era noto da giorni e che la rimozione delle protezioni era stata disposta stabilmente per consentire interventi più rapidi e scongiurare blocchi produttivi. I giudici di merito avevano valorizzato il fatto che l’intervento manuale senza protezioni consentisse di evitare l’arresto delle macchine rettificatrici, i tempi morti e i costi connessi a un eventuale intervento notturno dei manutentori.

Tale ricostruzione è stata ritenuta idonea a dimostrare che i preposti avevano agito con l’obiettivo di assicurare continuità produttiva, configurando così un potenziale vantaggio per l’ente. La valutazione circa l’impatto effettivo del fermo macchina, così come la rilevanza dei documenti prodotti dalla difesa, attiene al merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità, ove la motivazione risulti congrua.

La Corte ha inoltre chiarito che, una volta accertata la connessione tra la condotta dei preposti e l’interesse dell’ente, non era necessario dimostrare che anche i vertici apicali avessero agito con la medesima finalità.

La pronuncia conferma, dunque, un orientamento rigoroso in tema di responsabilità degli enti per violazioni della normativa antinfortunistica, evidenziando come le scelte organizzative volte a evitare interruzioni produttive, anche in assenza di un risparmio immediatamente quantificabile, possano integrare il requisito dell’interesse o del vantaggio richiesto dalla disciplina del DLgs. 231/2001.