Regime ricercatori impatriati e residenza fiscale: l’Agenzia chiarisce
Il regime agevolativo previsto dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è lo strumento pensato per attrarre in Italia docenti e ricercatori di alto profilo che abbiano maturato esperienza all'estero. La norma consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti, per il periodo d'imposta di acquisizione della residenza fiscale in Italia e per i cinque periodi successivi e interessa tanto i cittadini italiani quanto quelli stranieri. Come noto , l'applicazione del beneficio richiede il soddisfacimento di precisi requisiti soggettivi.
Con la Risposta a interpello n. 121/2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi su un caso di particolare interesse: la permanenza fisica in Italia per ragioni lavorative legate a un'organizzazione internazionale esclude o meno la configurazione della residenza fiscale nel territorio dello Stato?
Quadro normativo
L'agenzia ricorda innanzitutto che perr accedere al regime agevolativo, coe descritto nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, sono cinque le condizioni richieste :
- il possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- l'essere stati non occasionalmente residenti all'estero;
- l'aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri pubblici, privati o università;
- lo svolgimento dell'attività in Italia;
- l'acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Quanto al requisito della residenza all'estero, la stessa circolare precisa che la norma non stabilisce una durata minima della permanenza, richiedendo tuttavia che essa sia stabile e non occasionale: il biennio di attività di ricerca costituisce il periodo minimo per integrare tale presupposto.
Sul piano della residenza fiscale in Italia, il riferimento normativo è l'articolo 2, comma 2, del TUIR, nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2024 (come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209), che considera residenti le persone fisicamente presenti, domiciliate o residenti ai sensi del codice civile per la maggior parte del periodo d'imposta.
Il caso esaminato: ricercatore extracomunitario in Italia
L'istanza di interpello è stata presentata da un istituto universitario che aveva assunto, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (legge Gelmini), un ricercatore di nazionalità extracomunitaria con contratto a tempo determinato. Il soggetto aveva soggiornato in Italia per circa nove anni, dal 2016 al marzo 2025, svolgendo attività di ricerca presso l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL) insieme alla propria famiglia. Durante tale periodo, il ricercatore aveva beneficiato di un regime speciale: in virtù dell'accordo tra il Governo italiano e l'EMBL, sottoscritto a Roma il 4 maggio 2021, i compensi percepiti erano esenti da IRPEF e assoggettati a una imposta interna a beneficio dell'organizzazione stessa.
Da aprile 2025 il ricercatore aveva stabilito la residenza in Giappone, per poi essere assunto in Italia nel 2026.
L'istante sosteneva che, poiché il soggetto non aveva mai pagato imposte in Italia e godeva di uno status privilegiato, la residenza fiscale italiana non si sarebbe mai configurata, con conseguente mantenimento della residenza di origine. Su questa base, riteneva applicabile il regime dell'articolo 44.
La risposta dell’Agenzia: requisito su residenza all’estero non soddisfatto
L'Agenzia ha concluso invece che nel caso di specie il requisito della stabile residenza all'estero non risulta soddisfatto.
Il punto dirimente è che l'accordo tra il Governo italiano e l'EMBL prevede esclusivamente un'esenzione dalle imposte dirette sugli stipendi corrisposti dall'organizzazione: non contiene alcuna disposizione che consenta ai dipendenti di mantenere la residenza fiscale nel Paese di origine quando si trasferiscono in Italia.
Sul confronto con l'articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea, richiamato dall'istante in via analogica, l'Agenzia ha chiarito che quella norma si applica esclusivamente ai funzionari o agenti dell'UE domiciliati fiscalmente in uno Stato membro al momento dell'entrata in servizio.
L'accordo EMBL non contiene disposizioni analoghe né richiama detto Protocollo, rendendo impossibile qualsiasi applicazione per analogia.
Ne consegue che gli emolumenti corrisposti al ricercatore per l'attività svolta in Italia a partire dal 2026 devono essere integralmente assoggettati a tassazione ordinaria.
L'agenzia precisa quindi che i datori di lavoro e i sostituti d'imposta che si trovino in situazioni analoghe sono pertanto tenuti ad applicare la ritenuta sull'intero ammontare degli emolumenti, senza applicare la riduzione del 90% prevista dal regime impatriati.

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