Reddito di cittadinanza: legittima la pena detentiva per false dichiarazioni
La Corte costituzionale ha statuito nella sentenza 35 del 20 marzo 2026 la legittimità della pena prevista per chi ottiene il reddito di cittadinanza mediante dichiarazioni false o omissioni rilevanti . Si ricorda che la normativa sull'assegno per i nuclei familiari sotto al soglia di poverta si basava in larga parte sull’autodichiarazione dei requisiti, e prevedeva responsabilità anche penali in caso di informazioni non veritiere.
La Corte è stata chiamata a valutare se il trattamento sanzionatorio previsto dalla normativa fosse conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità della pena, elementi centrali nel diritto penale del lavoro e della sicurezza sociale.
Il caso: per il giudice pena severa e non graduabile
La questione di legittimità costituzionale riguardava in particolare i commi in cui si prevede la pena della reclusione da due a sei anni per chi, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende dichiarazioni false, utilizza documenti non veritieri oppure omette informazioni dovute.
Il giudice rimettente riteneva tale pena eccessivamente severa, in quanto il minimo edittale di due anni non consentirebbe una adeguata graduazione della sanzione rispetto alla concreta gravità del fatto e alle condizioni personali del soggetto.
Inoltre, veniva evidenziato un possibile contrasto con il principio di uguaglianza, considerando il confronto con fattispecie analoghe, come l’indebita percezione di erogazioni pubbliche o la truffa aggravata ai danni dello Stato, che prevedono pene inferiori o più flessibili.
Secondo il giudice, la norma avrebbe quindi determinato una sproporzione tra la condotta e la pena, soprattutto nei casi in cui l’indebita percezione riguardi importi limitati o situazioni di disagio economico reale.
La richiesta era quella di ridurre la cornice edittale, almeno nel minimo, al fine di consentire una maggiore adeguatezza della risposta sanzionatoria.
La decisione: pena ragionevole con effetto deterrente
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di rispetto della Costituzione, ritenendo che la pena prevista non sia manifestamente sproporzionata né irragionevole rispetto alle finalità perseguite dal legislatore.
In primo luogo, la Corte ha evidenziato che i fatti previsti per l'incriminazione sono sono specifici e circoscritti. Ciò esclude il rischio che la norma possa applicarsi a situazioni tra loro troppo eterogenee, elemento che avrebbe potuto giustificare una valutazione di sproporzione della pena.
In secondo luogo, è stato chiarito che la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle pene può essere censurata solo in presenza di scelte manifestamente irragionevoli. Nel caso di specie, il minimo edittale di due anni, pur severo, risponde a una precisa strategia di politica volta a contrastare fenomeni criminali diffusi di indebita percezione di risorse pubbliche.
La Corte ha inoltre sottolineato le peculiarità del reddito di cittadinanza: si tratta infatti di una misura caratterizzata da:
- ampia platea di beneficiari,
- accesso relativamente semplice e
- rilevante impiego di risorse pubbliche
- con controlli lunghi e complessi .
In questo contesto, una sanzione più incisiva è ritenuta funzionale a garantire un adeguato effetto deterrente e a tutelare il patrimonio di risorse statali rivolte al sostegno dei ceti meno abbienti
Quanto al confronto con altre fattispecie penali, la Corte ha escluso che si tratti di situazioni pienamente omogenee. In particolare, il reato in esame si distingue per struttura, momento consumativo e elemento soggettivo rispetto all’indebita percezione di erogazioni pubbliche e alla truffa aggravata e questo rende il raffronto tra le sanzioni non decisivo.

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