Rateazione premi INAIL fino a 60 rate: le nuove regole
Con la Circolare n. 19 dell'8 maggio 2026, la Direzione centrale rapporto assicurativo dell'INAIL ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione della nuova disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo, introdotta dalla delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 15 gennaio 2026, come modificata dalla delibera n. 57 del 30 aprile 2026. Il nuovo regime si applica per le istanze in corso o presentate dalla data dell' 8 maggio 2026, data di pubblicazione della circolare. Vedi all'ultimo paragrafo i dettagli sul regime transitorio.
Il fondamento normativo risiede nell'articolo 23, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha inserito il comma 11-bis nell'articolo 2 del D.L. n. 338/1989, autorizzando INPS e INAIL a concedere rateazioni fino a sessanta rate mensili — superando il precedente limite di ventiquattro rate — per debiti non affidati agli agenti della riscossione. Dal 1° gennaio 2025 cessa inoltre di applicarsi all'INAIL il comma 17 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, che richiedeva la previa autorizzazione ministeriale per i piani fino a sessanta mesi.
Il decreto ministeriale del 24 ottobre 2025 individua due tipologie di rateazione, entrambe subordinate alla dichiarazione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria da parte del datore di lavoro.
Debiti rateizzabili e piani di dilazione
Sono oggetto di rateazione i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o evasione, purché non iscritti a ruolo.
Per le somme già iscritte a ruolo, la competenza spetta agli agenti della riscossione.
Possono essere rateizzati sia i debiti scaduti sia i debiti correnti (per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento), a condizione che l'istanza sia presentata prima della scadenza.
Rientrano nel perimetro anche i debiti relativi a procedure di cui all'articolo 40 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa), maturati dalla data di presentazione della domanda fino alla data dell'istanza, nonché i debiti per sanzioni civili e interessi ex articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.
I piani di dilazione concedibili in base all'importo del debito sono i seguenti:
| Importo del debito | Rate massime concedibili | Autorità competente |
|---|---|---|
| Fino a 500.000 euro | 36 rate mensili | Direttore della Direzione territoriale |
| Superiore a 500.000 euro | 60 rate mensili | Direttore della Direzione regionale (o Dir. prov. Bolzano/Trento, Sede reg. Aosta) |
L'importo minimo di ciascuna rata, comprensiva di interessi, non può essere inferiore a 150 euro.
Presentazione dell’istanza e condizioni di ammissibilità
L'istanza va presentata esclusivamente tramite il servizio telematico "Istanza di rateazione" disponibile su www.inail.it, anche a mezzo di intermediario delegato. Nell'istanza devono essere indicati l'importo da rateizzare, il numero di rate richieste e la natura del debito (scaduto o corrente).
Le condizioni per l'accoglimento sono cumulative:
- per i debiti scaduti: devono essere inclusi nell'istanza tutti i debiti per premi e accessori accertati e scaduti alla data di presentazione;
- per i debiti correnti: non devono risultare altri debiti scaduti al momento dell'istanza;
- non deve essere in corso più di una rateazione concessa ai sensi dell'articolo 2, commi 11 e 11-bis, del D.L. n. 338/1989;
- non deve essere stato emesso un provvedimento di revoca nei sei mesi precedenti la presentazione;
- il debitore deve dichiarare la temporanea difficoltà economico-finanziaria, riconoscere esplicitamente il debito e rinunciare a tutte le eccezioni sull'esistenza e azionabilità del credito INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione civile.
Le motivazioni ammesse per la dichiarazione di difficoltà comprendono, tra le altre: carenza temporanea di liquidità, contrazione dell'attività produttiva, crisi settoriali o territoriali, calamità naturali, stato di crisi o insolvenza, mancato pagamento dei premi scaduti da oltre novanta giorni.
Piano di ammortamento, interessi e rateazione –
Il procedimento si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza; il provvedimento di concessione con il piano di ammortamento è emesso entro dieci giorni. La prima rata scade entro il quindicesimo giorno dal provvedimento, con facoltà del debitore di richiedere una scadenza compresa tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno.
Il tasso di interesse applicato è pari al tasso minimo BCE per le operazioni di rifinanziamento principale maggiorato — a seguito dell'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 38/2026, in vigore dal 28 marzo 2026 — di due punti percentuali (in precedenza sei punti).
| Evento | Conseguenza |
|---|---|
| Omesso o parziale pagamento della prima rata | Annullamento del piano; iscrizione a ruolo del debito; preclusione a nuova istanza per gli stessi debiti |
| Omesso o parziale pagamento di 3 rate successive (anche non consecutive) | Revoca della rateazione; richiesta di pagamento integrale del residuo; iscrizione a ruolo |
| Revoca di uno dei due piani (se accordate due rateazioni) | Revoca automatica anche del secondo piano |
Il debitore può estinguere anticipatamente la rateazione in qualsiasi momento versando in unica soluzione il debito residuo. Restano dovute comunque le sanzioni civili per le rate eventualmente versate in ritardo rispetto alle scadenze del piano.
Scarica il regolamento operativo
Sono presenti in allegato alla circolare:
1 – Legge 13 dicembre 2024, n. 203, articolo 23 Norma primaria che ha introdotto il comma 11-bis sull'istituto della rateazione fino a 60 rate
2 – Decreto ministeriale 24 ottobre 2025 che individua le due tipologie di rateazione (fino a 36 e fino a 60 rate) e i relativi presupposti
3 – Delibera CdA INAIL 15 gennaio 2026, n. 2 Prima versione della disciplina delle rateazioni
Nel regolamento all.4 viene specificato che
- in caso di riduzione delle sanzioni civili ex art. 116, commi 15 e 16, l. n. 388/2000, l'INAIL effettua il conguaglio sul debito residuo oppure il rimborso se già pagato. È un elemento pratico non sviluppato nell'articolo.
- i versamenti sono imputati prima agli interessi e poi al capitale, secondo il criterio del periodo assicurativo più remoto.
- i provvedimenti (concessione, rigetto, revoca, annullamento) sono definitivi e non sono impugnabili davanti ad altri organi INAIL.
Applicazione della nuova disciplina e regime transitorio
La nuova disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione della circolare sul sito istituzionale INAIL e si applica alle istanze presentate successivamente.
Per le istanze presentate nel periodo 12 gennaio 2025 – 7 maggio 2026 e non ancora definite con il pagamento integrale, il decreto ministeriale del 24 ottobre 2025 consente, su richiesta del debitore, la rideterminazione del numero di rate nel rispetto delle nuove condizioni.
Le istanze pervenute nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento e non ancora sfociate in un piano di ammortamento sono anch'esse regolate dalla nuova disciplina. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni INAIL in materia, incluse la determina presidenziale n. 227/2019 e le circolari n. 22/2019 e n. 30/2023.

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