Periti industriali: nuove modalità semplificate per l’Esame di Stato
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2026 il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 12 dicembre 2025,di concerto con il Ministero della Giustizia, che introduce modalità semplificate per lo svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di perito industriale laureato.
Il provvedimento interviene in via transitoria in attesa della piena attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 163/2021 sui titoli universitari abilitanti, con l’obiettivo di rendere più lineare e coerente il percorso di accesso alla professione tecnica.
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 4 marzo 2026 ai laureati in possesso di titoli di studio appartenenti alle classi previste dalla normativa vigente per l’accesso alla professione e individuano, inoltre, i settori di specializzazione dell’albo professionale nei quali è possibile ottenere l’abilitazione.
Le norme sull’esame per i periti industriali
Il decreto si inserisce in un quadro normativo stratificato che disciplina l’accesso alle professioni tecniche regolamentate e, in particolare, alla professione di perito industriale laureato.
Tra le principali fonti richiamate dal provvedimento figurano:
- la legge n. 17/1990, che ha modificato l’ordinamento professionale ei periti industriali;
- il DPR n. 328/2001, che disciplina i requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e individua le classi di laurea idonee all’accesso alle professioni regolamentate;
- il DPR n. 137/2012, relativo alla riforma degli ordinamenti professionali;
- la legge n. 163/2021, che introduce il sistema dei titoli universitari abilitanti;
- i decreti ministeriali che hanno definito le classi di laurea professionalizzanti e aggiornato l’organizzazione dei corsi universitari.
Il provvedimento tiene conto anche dell’evoluzione dell’offerta formativa universitaria e delle nuove classi di laurea professionalizzanti, in particolare:
- LP-01 – Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio
- LP-02 – Professioni teniche agrarie, alimentari e forestali
- LP-03 – Professioni tecniche industriali e dell’informazione
In questo contesto normativo, il decreto mira a garantire continuità nel sistema di abilitazione professionale, in attesa che i nuovi percorsi universitari abilitanti entrino pienamente a regime.
Le novità del decreto ministeriale
Coe detto, il provvedimento introduce modifiche alle modalità di svolgimento dell’esame di Stato e sui criteri di valutazione dei candidati.
Le principali novità riguardano:
- semplificazione della prova di esame, che non prevede più prove scritte tradizionali;
- maggiore valorizzazione del tirocinio professionale svolto durante o dopo il percorso universitario;
- definizione di specifici settori di specializzazione dell’albo professionale;
- introduzione di una valutazione espressa in centesimi.
I settori professionali nei quali è possibile conseguire l’abilitazione sono indicati nel decreto e comprendono ambiti tecnici altamente specializzati.
| Settori di specializzazione dell’albo | Ambito professionale |
|---|---|
| Costruzioni, ambiente e territorio | Edilizia, infrastrutture e gestione del territorio |
| Tecnologie alimentari | Processi industriali e sicurezza alimentare |
| Meccanica ed efficienza energetica | Progettazione e gestione di sistemi meccanici |
| Impiantistica elettrica e automazione | Impianti elettrici, sistemi automatizzati e controllo |
| Chimica | Processi industriali e analisi chimiche |
| Prevenzione e igiene ambientale | Sicurezza ambientale e gestione dei rischi |
| Informatica | Sistemi informatici e tecnologie digitali |
| Design | Progettazione tecnica e industrial design |
La possibilità di accesso ai diversi settori è determinata dalla classe di laurea posseduta dal candidato, secondo le tabelle di confluenza contenute nell’allegato al decreto.
Modalità operative dell’esame e istruzioni per i candidati
Il decreto stabilisce in modo puntuale come si svolge l’esame di Stato semplificato e quali sono i requisiti per potervi accedere.
Struttura della prova
L’esame consiste in un unico colloquio, finalizzato a verificare:
- il livello di preparazione professionale del candidato;
- le attività svolte durante il tirocinio; la capacità di risolvere un caso pratico affrontato nel tirocinio;
- la conoscenza delle norme deontologiche della professione.
La prova è valutata con un punteggio in centesimi e l’abilitazione si consegue con una votazione minima stabilita dal decreto.
| Elemento | Disciplina prevista dal decreto |
|---|---|
| Tipologia di prova | Colloquio su tirocinio e caso pratico |
| Oggetto della verifica | Competenze tecniche e norme deontologiche |
| Sistema di valutazione | Punteggio in centesimi |
| Soglia minima di abilitazione | 60/100 |
Accesso all’esame
Possono sostenere l’esame:
- i laureati in possesso dei titoli di studio previsti dal DPR n. 328/2001;
- coloro che conseguono un titolo universitario estero riconosciuto idoneo;
- i laureati che abbiano effettuato il tirocinio professionale previsto dalla normativa.
È inoltre prevista l’iscrizione nel registro elettronico nazionale dei tirocinanti, istituito dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati.
Commissione d’esame
La commissione giudicatrice è composta in modo paritetico da docenti universitari e professionisti iscritti all’ordine.
| Composizione commissione | Requisiti |
|---|---|
| Numero minimo componenti | 4 membri |
| Docenti universitari | 50% dei componenti, uno con funzione di presidente |
| Professionisti | 50% designati dall’ordine professionale |
| Requisito transitorio | Per i primi 3 anni ammessi professionisti con almeno 5 anni di esperienza |

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