Pensioni vittime del dovere 2026: come si richiede l’esenzione fiscale
Con la circolare INPS n. 51 del 30 aprile 2026, l’Istituto fornisce importanti chiarimenti in materia di benefici fiscali applicabili ai trattamenti pensionistici riconosciuti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti. Il documento recepisce il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e supera le precedenti indicazioni operative fornite nel 2017.
L’intervento ridefinisce l’ambito di applicazione dell’esenzione IRPEF sulle pensioni riconosciute alle vittime del dovere, ampliandone la portata e incidendo sulle modalità di gestione.
Con il messaggio 1943 del 10 giugno inoltre l'istituto illustra le modalità di domanda.
La disciplina e le nuova intepretazione della giurisprudenza
Il riferimento normativo principale è rappresentato dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, che ha esteso ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere i benefici fiscali già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
In origine, l’INPS aveva interpretato tale disposizione limitando l’esenzione IRPEF ai soli trattamenti pensionistici direttamente collegati all’evento che aveva determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Tale impostazione era stata formalizzata nei messaggi n. 1412/2017 e n. 3274/2017.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente superato questa interpretazione restrittiva. In particolare:
| Pronuncia | Anno | Principio espresso |
|---|---|---|
| Cassazione n. 15121 | 2024 | Estensione dei benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici senza vincolo causale |
| Cassazione n. 4873 | 2025 | Esenzione IRPEF non limitata alle pensioni collegate all’evento |
A seguito di tale orientamento, anche l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/2025, ha adeguato la propria posizione, invitando gli uffici a riesaminare i procedimenti pendenti secondo il nuovo indirizzo interpretativo.
Novità della circolare INPS n. 51/2026
La principale novità introdotta dalla circolare consiste quindi nell’estensione dell’esenzione fiscale: a decorrere dal periodo d’imposta 2026, il beneficio non è più limitato alle pensioni correlate all’evento lesivo, ma si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti beneficiari. In particolare, l’esenzione riguarda:
| Ambito | Descrizione |
|---|---|
| Tipologia di reddito | Tutti i trattamenti pensionistici derivanti da assicurazione obbligatoria |
| Soggetti beneficiari | Vittime del dovere, equiparati e familiari superstiti |
| Imposte escluse | IRPEF e addizionali regionali e comunali |
| Collegamento con evento | Non più richiesto |
La circolare chiarisce inoltre che l’esenzione si applica anche ai trattamenti liquidati mediante istituti quali:
- cumulo dei periodi assicurativi;
- totalizzazione;
- computo nella Gestione separata.
Viene così definitivamente superata la precedente impostazione restrittiva dell’Istituto, con un allineamento alle indicazioni della giurisprudenza e dell’Amministrazione finanziaria.
Istruzioni operative e adempimenti
Sul piano operativo, la circolare definisce le modalità di applicazione del beneficio fiscale a partire dal 2026, con impatti diretti sull’attività dei sostituti d’imposta e dei consulenti.
SI precisa che l’INPS applica l’esenzione direttamente in qualità di sostituto d’imposta:
- sui trattamenti già in essere, l’esenzione viene riconosciuta a partire dal primo rateo utile successivo alla lavorazione, con successivo conguaglio a favore del pensionato per le somme trattenute dall’inizio dell’anno.
- Per i periodi d’imposta antecedenti al 2026, invece, i soggetti interessati devono attivarsi direttamente presentando apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate secondo le procedure ordinarie.
Infine, la circolare rinvia a un successivo messaggio INPS la definizione delle modalità operative di presentazione delle istanze di esenzione per i trattamenti pensionistici, sia di nuova liquidazione sia già liquidati.
In sintesi:
| Decorrenza | Modalità applicazione |
|---|---|
| Anno 2026 | Applicazione automatica dal primo rateo utile |
| Ratei da gennaio 2026 | Rimborso delle ritenute fiscali già operate |
| Anni precedenti | Richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate |
Come fare domanda di esenzione
Il messaggio 1943 dell'10 giugno 2026 INPS precisa innanzitutto che:
- Per le Vittime del dovere ed equiparati occorre presentare apposita domanda di pensione o ricostituzione documentale, con dichiarazione dello status e indicazione degli estremi del decreto di riconoscimento.In caso di pensione di reversibilità, il beneficio si estende a tutti i trattamenti pensionistici del superstite, purché permangano i requisiti normativi previsti per il mantenimento della pensione ai superstiti riferita al dante causa.Si precisa che il beneficio fiscale viene meno nel momento in cui il superstite matura un autonomo diritto a trattamento pensionistico diretto.
- In caso di Familiari superstiti: Il beneficiario deve rendere dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) attestante lo status di familiare superstite di vittima del dovere o equiparato, indicando gli estremi del provvedimento di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 510/1999. L'INPS provvederà alle necessarie verifiche anche in collaborazione con gli enti competenti.
Modalità di presentazione delle domande
In attesa dell'aggiornamento della procedura per le prime liquidazioni, è possibile presentare la domanda di "Ricostituzione per motivi documentali – esenzione fiscale vittime del dovere" tramite:
- Portale INPS (www.inps.it), con identità digitale (SPID liv. 2, CNS, CIE liv. 3 o eIDAS), seguendo il percorso: Pensione e Previdenza > Domanda di pensione > Aree tematiche > Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci > Variazione pensione > Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere
- Patronato
Gestione del contenzioso
Le Strutture territoriali INPS definiranno in autotutela i ricorsi amministrativi pendenti, ove ricorrano i requisiti previsti. Il ricorso definito in autotutela vale come domanda di ricostituzione per l'anno 2026.
Per la defiscalizzazione degli anni d'imposta precedenti al 2026, l'interessato dovrà presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 51/2026).

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