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Patenti Nautiche: nasce l’Anagrafe Digitale Nazionale

Con il Decreto 11 marzo 2025, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto il regolamento attuativo per l’istituzione e la gestione dell’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

 Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Innovazione tecnologica, rappresenta un tassello chiave nel processo di digitalizzazione delle banche dati pubbliche connesse alla navigazione da diporto. 

Il regolamento entrerà in vigore dal 24 novembre 2025, ossia dopo 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non sono previsti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica: le amministrazioni interessate dovranno operare con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Ecco tutti i  dettagli del provvedimento  e cosa cambia in pratica per gli utenti.

Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: come sarà

L’Anagrafe nazionale delle patenti nautiche nasce in attuazione degli articoli 39 e 39-bis del Codice della nautica da diporto (D.lgs. 171/2005). L’obiettivo è realizzare una base dati unica e informatizzata, centralizzata presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, che consenta di gestire in modo coordinato le informazioni sulle patenti nautiche rilasciate in Italia.

Il regolamento si inserisce nell’ambito delle iniziative di riforma amministrativa previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005), con riferimento all’interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e alla tutela dei dati personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Il sistema informativo dell’anagrafe è articolato in cinque sezioni principali, ognuna delle quali raccoglie e gestisce un determinato insieme di dati relativi ai titolari di patente nautica:

  1. Sezione anagrafica: contiene i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza).
  2. Sezione patenti: registra tutte le informazioni relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e duplicazione delle patenti.
  3. Sezione prescrizioni e limitazioni: ospita le eventuali limitazioni mediche o operative annotate sulla patente.
  4. Sezione violazioni: documenta le infrazioni accertate da organi competenti che comportano sanzioni amministrative accessorie.
  5. Sezione sinistri marittimi: raccoglie i dati relativi a incidenti con responsabilità del titolare, sanzioni e sentenze di condanna.

Il sistema consente una visione selettiva o complessiva delle informazioni, a seconda del profilo di accesso abilitato.

Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: gestione e aggiornamento dei dati

La trasmissione e l’aggiornamento dei dati nell’anagrafe avverranno in modalità telematica, attraverso i soggetti abilitati indicati nel decreto, tra cui:

  • Le Capitanerie di porto;
  • Gli Uffici circondariali marittimi;
  • Gli Uffici della motorizzazione civile;
  • Gli organi accertatori (ad es. Polizia, Guardia Costiera) e le autorità competenti per l’irrogazione di sanzioni.

Tutti i dati relativi a rilascio, rinnovo, duplicati, sanzioni e incidenti devono essere trasmessi entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento che li genera. 

Per le patenti rilasciate prima dell’entrata in vigore del regolamento, l’inserimento dei dati avverrà in modo dinamico al momento di operazioni come rinnovi o sospensioni.

Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe esclusivamente per finalità istituzionali e nei limiti necessari. L’accesso avviene attraverso i servizi resi disponibili dalla piattaforma digitale di interoperabilità (art. 50-ter, D.lgs. 82/2005).

Il decreto distingue tra accesso gratuito (per gli enti titolari dei dati) e accesso oneroso (per altre autorità pubbliche richiedenti).

Anagrafe nazionale patenti nautiche: Tutela dati personali e sicurezza

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è titolare del trattamento dei dati. Le informazioni raccolte nell’anagrafe sono trattate esclusivamente per finalità di:

  • sicurezza della navigazione;
  • prevenzione e repressione degli illeciti;
  • ottimizzazione dei procedimenti amministrativi;
  • supporto alle attività istituzionali di altri enti pubblici.

Il sistema è dotato di misure di sicurezza informatica per garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, in linea con il Piano di sicurezza predisposto dal Centro elaborazione dati. L’accesso ai dati è consentito solo a soggetti autorizzati e viene tracciato per finalità di controllo.

Il Ministero, inoltre, svolge attività di monitoraggio costante e, in caso di violazioni, è tenuto a informare il Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità previste dal GDPR.

Le pubbliche amministrazioni possono accedere ai dati contenuti nell’anagrafe esclusivamente per finalità istituzionali e nei limiti necessari. L’accesso avviene attraverso i servizi resi disponibili dalla piattaforma digitale di interoperabilità (art. 50-ter, D.lgs. 82/2005).

Il decreto distingue tra accesso gratuito (per gli enti titolari dei dati) e accesso oneroso (per altre autorità pubbliche richiedenti).

Anagrafe nazionale delle patenti nautiche: cosa cambia per gli utenti?

Il nuovo regolamento introduce alcune novità pratiche, ma non modifica le condizioni per il rilascio, il rinnovo o l’uso delle patenti nautiche. Tuttavia, impatta il modo in cui le informazioni vengono gestite, registrate e controllate, con conseguenze concrete per gli utenti in diverse situazioni:

1. Accesso e tracciabilità delle informazioni

PRIMA: le informazioni relative alla patente nautica (rilascio, rinnovo, violazioni, revoche) erano conservate presso l’ufficio che aveva rilasciato il documento, senza un archivio nazionale condiviso.

DOPO: ogni operazione che riguarda la patente è inserita in tempo reale nell’Anagrafe nazionale e diventa consultabile dalle autorità competenti (Capitanerie, motorizzazione, organi di polizia, ecc.).

 Impatto per l’utente: maggiore trasparenza e tracciabilità, ma anche maggiore esposizione a controlli incrociati (es. in caso di violazioni o incidenti in mare).

2. Unificazione dei dati

PRIMA: i dati anagrafici e operativi erano sparsi tra più enti, ciascuno con propri archivi.

DOPO: viene creato un solo fascicolo digitale per ciascun titolare, con dati personali, abilitazioni, limitazioni, infrazioni e incidenti.

Impatto per l’utente: in caso di richieste o procedimenti (es. duplicato, revisione, accertamento di infrazioni), le autorità non dovranno più richiedere documenti pregressi all’utente: li avranno già disponibili in anagrafe.

3. Migliore interoperabilità tra uffici

Le operazioni vengono caricate telematicamente in tempo reale da Capitanerie, Uffici marittimi, Motorizzazione e organi accertatori.

Impatto per l’utente: tempi potenzialmente più rapidi per aggiornamenti (es. un rinnovo o una sospensione risulta immediatamente), ma anche riduzione dei margini di errore o omissione nei dati (es. sanzioni o revoche trasmesse entro 5 giorni).

4. Migrazione dei dati pregressi

Le patenti già rilasciate prima del 24 novembre 2025 non saranno caricate subito, ma solo al momento del primo evento utile (es. rinnovo, duplicato, sospensione).

Impatto per l’utente: chi ha una patente in corso di validità non subirà alcuna modifica immediata; l’anagrafe si popolerà progressivamente. Fino a quel momento, le informazioni restano presso l’ufficio originario.

5 Controlli e sanzioni più integrati

Le violazioni e gli incidenti con responsabilità accertata saranno visibili nel profilo digitale del titolare, insieme agli estremi del verbale e dell’unità coinvolta.

Impatto per l’utente: maggiore attenzione nella condotta in mare, poiché ogni evento sanzionabile sarà registrato e facilmente consultabile, anche in procedimenti successivi.

Nuova anagrafe digitale patenti nautiche: tabella di sintesi

Aspetto Prima del decreto Dopo il decreto Effetto per l’utente
Archiviazione dati Dispersione tra più enti Anagrafe nazionale unica Dati più accessibili e completi
Registrazione infrazioni Su registri locali Telematica in tempo reale Tracciabilità immediata
Migrazione vecchie patenti Nessuna banca dati nazionale Solo in occasione di rinnovo o altro evento Nessun obbligo immediato per i titolari
Accesso delle autorità Su richiesta, spesso manuale Accesso diretto via piattaforma digitale Controlli più rapidi e coordinati