Operatori non finanziari gestori contante: novità per l’ adeguata verifica
Con il provvedimento del 16 giugno 2025 (GU n. 144 del 24/06/2025), la Banca d’Italia ha aggiornato le disposizioni in materia d
- adeguata verifica della clientela e
- conservazione dei dati
per gli operatori non finanziari iscritti all’elenco previsto dall’art. 8 del D.L. 350/2001 (gestori del contante).
Le nuove norme sostituiscono il provvedimento del 4 febbraio 2020 e si applicano specificamente a chi svolge attività di trattamento delle banconote in euro (es. trasporto valori con guardie giurate) a partire dal 16 luglio 2025.
L’approccio introdotto è basato sul rischio, secondo tre livelli di obblighi:
- Adeguata verifica ordinaria: obbligatoria per tutte le relazioni continuative o operazioni ≥15.000 euro.
- Misure semplificate: applicabili ai clienti con profilo di rischio basso.
- Misure rafforzate: per soggetti ad alto rischio (es. PEP, operazioni con Paesi terzi ad alto rischio, importi elevati).
Il sistema prevede una profilatura del cliente basata su criteri soggettivi (es. natura giuridica, indici reputazionali, attività prevalente, area geografica) e oggettivi (es. tipo e ammontare dell’operazione, frequenza). Ogni cliente va inserito in una classe di rischio, che condiziona entità e frequenza degli obblighi.
Verifica rafforzata e semplificata: come cambia la gestione
Gli operatori devono svolgere attività di identificazione e controllo che includono:
- Raccolta e verifica di dati identificativi (cliente, esecutore, titolare effettivo).
- Analisi dello scopo e natura del rapporto/operazione.
- Monitoraggio costante del comportamento del cliente e dei soggetti serviti.
In presenza di elevato rischio, scattano ulteriori obblighi:
- Acquisizione di informazioni dettagliate su assetto proprietario, fondi e finalità dell’operazione.
- Obbligo di autorizzazione da parte di un alto dirigente prima di avviare o proseguire un rapporto.
- Controlli più frequenti e approfonditi, anche tramite software di monitoraggio.
Invece, per clienti a basso rischio, sono previste semplificazioni (entro 30 giorni dalla relazione) come:
- Rinvio dell’acquisizione del documento d’identità.
- Dichiarazione de cliente sui dati del titolare effettivo.
- Minor frequenza degli aggiornamenti e controlli.
Ecco una tabella di sintesi
Tipologia | Requisiti | Obblighi |
---|---|---|
Verifica Ordinaria | Rapporti continuativi o operazioni ≥ 15.000€ | Identificazione completa, controllo costante |
Verifica Semplificata | Clienti a basso rischio (es. enti pubblici) | Controlli meno frequenti, dati minimi, tempi diluiti |
Verifica Rafforzata | PEP, Paesi terzi, operazioni sospette | Autorizzazione dirigente, info aggiuntive, controlli intensi |
Chi sono gli operatori non finanziari gestori del contante
Giova ricordare forse che a norma dell' Art. 8 Decreto-Legge 350 2001 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 i gestori del contante sono
- le banche e,
- nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A.,
- gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché
- gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;
((b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;))
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.
Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.)
La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.
Fascicolo cliente e conservazione dei dati
Ogni operatore è tenuto a predisporre un fascicolo di adeguata verifica per ciascun cliente, contenente:
- Dati identificativi e documentazione.
- Valutazioni sul profilo di rischio.
- Traccia delle verifiche e richieste da autorità.
- Informazioni sul soggetto servito, se diverso dal cliente.
Tutti i dati devono essere conservati per almeno 10 anni e resi accessibili alle autorità. È previsto l’uso di centri di servizi esterni, purché l’operatore mantenga responsabilità e accesso diretto.
Infine, è ammesso l’uso di terzi attestanti (es. intermediari bancari) per eseguire parte delle verifiche, previa attestazione scritta conforme ai criteri stabiliti. L’operatore rimane però sempre responsabile della validità degli adempimenti.
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