Medici senza Ruolo Unico: il regime fiscale applicabile

Con la Risposta n. 57/2026  l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul corretto trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria che non hanno aderito al Ruolo unico introdotto dai recenti Accordi Collettivi Nazionali (ACN).

Il chiarimento si inserisce nel quadro delle modifiche contrattuali intervenute con gli ACN del 28 aprile 2022 e del 4 aprile 2024, che hanno ridefinito l’assetto organizzativo della medicina generale, qualificando il rapporto come attività libero-professionale contrattualizzata e istituendo il Ruolo unico di assistenza primaria. 

In precedenza, con la risposta a interpello n. 73/2025, l’Amministrazione finanziaria aveva già chiarito che i compensi spettanti ai medici confluiti nel Ruolo unico, sia per attività a ciclo di scelta sia per attività oraria, costituiscono redditi di lavoro autonomo.

Restava tuttavia da definire il regime fiscale applicabile ai medici che, pur titolari di incarico a tempo indeterminato per attività oraria, non hanno aderito al nuovo assetto del Ruolo unico e continuano a svolgere esclusivamente attività oraria in ambito aziendale.

La questione assume rilievo non solo sotto il profilo della qualificazione reddituale, ma anche in relazione agli obblighi del sostituto d’imposta e agli adempimenti fiscali in capo ai professionisti coinvolti.

Il caso

L’istanza di interpello è stata presentata da un’Azienda sanitaria locale che, alla luce della riforma contrattuale, ha chiesto chiarimenti sul corretto inquadramento fiscale dei compensi corrisposti ai medici titolari di incarico di assistenza primaria ad attività oraria, non aderenti al Ruolo unico disciplinato dall’ACN 2024.

L’Azienda ha evidenziato che il passaggio al Ruolo unico per i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato è subordinato a una scelta del sanitario. Solo con l’accettazione del completamento dell’impegno settimanale e con la modifica dell’incarico si realizza il pieno ingresso nel nuovo Ruolo unico, che comporta lo svolgimento integrato di attività a ciclo di scelta e su base oraria.

Permangono, tuttavia, situazioni in cui medici a tempo indeterminato continuano a svolgere esclusivamente attività oraria, senza aderire al Ruolo unico. In alcuni casi, tali medici non sono più titolari di partita IVA, in quanto già assoggettati a un regime fiscale assimilato al lavoro dipendente.

Dal punto di vista normativo, l’articolo 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) definisce redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri. L’articolo 53 del medesimo TUIR qualifica invece come redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio abituale di arti e professioni.

Inoltre, l’articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che i soggetti che corrispondono redditi di lavoro dipendente devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percettore.

Nel tempo, la prassi amministrativa ha distinto il trattamento fiscale dell’attività medica svolta in regime convenzionale: in generale, l’attività professionale rientra nel lavoro autonomo; tuttavia, per l’attività di continuità assistenziale svolta in base a incarichi a tempo indeterminato, è stato riconosciuto l’inquadramento tra i redditi di lavoro dipendente.

La risposta dell’Agenzia

Nella Risposta n. 57/2026  l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricostruito il quadro normativo e contrattuale, distingue chiaramente tra due fattispecie.

Da un lato, i medici del Ruolo unico di assistenza primaria che svolgono sia attività a ciclo di scelta sia attività oraria: per questi soggetti, i compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, in coerenza con il nuovo assetto contrattuale che configura l’attività come libero-professionale contrattualizzata.

Dall’altro lato, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria ad attività oraria che non hanno aderito al Ruolo unico e che continuano a operare esclusivamente in tale ambito.

Per questi ultimi, l’Agenzia ritiene che non si sia realizzata alcuna modifica del rapporto convenzionale tale da giustificare un diverso inquadramento fiscale. In assenza di adesione al Ruolo unico e di trasformazione dell’incarico, permane il precedente assetto giuridico del rapporto.

Di conseguenza, gli emolumenti corrisposti a tali medici continuano a essere qualificati come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49 del TUIR, in linea con quanto già chiarito dalla prassi amministrativa in relazione agli incarichi a tempo indeterminato per attività assimilabili alla continuità assistenziale.

Sotto il profilo operativo, ciò comporta che l’Azienda sanitaria, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta ad applicare la ritenuta alla fonte all’atto del pagamento dei compensi, ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, con obbligo di rivalsa nei confronti del percettore.

La qualificazione come reddito di lavoro dipendente esclude, inoltre, la necessità di emissione di fattura da parte dei medici interessati, coerentemente con l’assenza di esercizio di attività professionale in forma autonoma nell’ambito del rapporto in esame.