Decreto Sicurezza 2026 iter quasi concluso: resta il nodo bonus avvocati

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.02.2026 il decreto-legge 23 2026 in materia di pubblica sicurezza e immigrazione approvato dal Governo poche settimane fa,  dopo numerose polemiche sulle ultime manifestazioni e gli episodi di violenza giovanile.

Il decreto è ormai in dirittura d’arrivo verso la conversione definitiva. 

Dopo l’approvazione al Senato del 17 aprile 2026 — con 96 voti favorevoli e 46 contrari — il provvedimento è ora all’esame della Camera, che dovrà convertirlo entro il 25 aprile 2026, pena la decadenza.

 I tempi sono strettissimi e il governo si prepara a porre la fiducia.Ma proprio nelle ultime ore il decreto ha acceso una polemica per la reazione dell’avvocatura italiana alla  norma sull’incentivo economico agli avvocati che assistono i migranti nei rimpatri volontari. Una disposizione che il Consiglio Nazionale Forense ha apertamente rifiutato.

Ecco le norme del decreto e le modifiche in corso di approvazione definitiva.

Le norme del decreto legge 23 2026 su sicurezza pubblica

Il d.l. 23/2026 si articola in quattro Capi e 32 articoli e interviene su un’ampia gamma di materie.

1. Coltelli e armi improprie

Tra le misure più discusse c’è la stretta sugli strumenti da punta e taglio. Il decreto introduce il divieto di porto fuori dall’abitazione di lame superiori a 8 cm, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Vietati in assoluto i coltelli a scatto, a farfalla e quelli occultabili. La vendita ai minori di 18 anni è ora severamente proibita, anche online, con sanzioni fino a 12.000 euro e revoca della licenza commerciale. Se un minore commette reati legati al porto di armi, i genitori rischiano una sanzione da 200 a 1.000 euro.

2. Manifestazioni e ordine pubblico

Il decreto depenalizza la mancata comunicazione della manifestazione, trasformandola in illecito amministrativo (da 1.000 a 10.000 euro, fino a 12.000 se la manifestazione era stata espressamente vietata). Introduce invece il fermo preventivo fino a 12 ore per soggetti ritenuti pericolosi prima dello svolgimento di un corteo, misura che ha sollevato le riserve del CSM e perplessità del Quirinale. Previsto anche il divieto penale di partecipazione a pubbliche riunioni da uno a tre anni (fino a dieci nei casi più gravi).

3. Zone rosse e reati predatori

I Prefetti potranno individuare “zone a vigilanza rafforzata” nelle aree urbane a più alto rischio. Il furto con destrezza torna procedibile d’ufficio in presenza di circostanze aggravanti specifiche. È introdotta anche una nuova fattispecie di rapina aggravata commessa da gruppi armati organizzati, con pene che possono arrivare fino a 25 anni di reclusione.

4. Immigrazione

Il Capo IV disciplina il rafforzamento dei programmi di rimpatrio, l’obbligo di cooperazione dello straniero ai fini dell’identificazione (la mancata collaborazione viene valutata come indice di pericolosità sociale), modifiche alle procedure di espulsione e il potenziamento dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

Le modifiche del parlamento nell’iter di conversione

Il testo uscito dal Senato non è identico a quello varato dal Governo. Le principali novità introdotte in sede di conversione sono le seguenti :

    Coltelli: la formulazione originaria era così ampia da colpire cacciatori, pescatori e cercatori di funghi. Il Senato ha introdotto una definizione più precisa del “giustificato motivo”.

    Fermo preventivo: confermato nella sostanza, con l’unico ritocco dell’obbligo di avviso ai genitori nel caso in cui il fermato sia minorenne.

    DASPO e manifestazioni: esteso il divieto di partecipazione ai cortei anche per chi abbia riportato condanne con aggravanti per violenza o resistenza a pubblico ufficiale.

    Social media e minori: introdotto il sequestro preventivo e l’oscuramento del profilo social per i minori imputati o condannati per gravi reati.

    Rimpatri: inserito il controverso art. 30-bis, che prevede un compenso per gli avvocati che assistono i migranti nelle pratiche di rimpatrio volontario.

Il caso dell’art. 30-bis: il “bonus rimpatri” per le partenze effettive

Il punto più caldo del decreto riguarda l’articolo 30-bis, introdotto con un emendamento firmato da tutti i partiti di maggioranza durante l’esame al Senato.

La norma modifica il Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998) prevedendo che l’avvocato munito di mandato, il quale abbia fornito assistenza a un cittadino straniero nella fase di presentazione della domanda di rimpatrio volontario assistito, riceva un compenso di 615 euro — ma esclusivamente ad esito della partenza effettiva del migrante.

 Fondi stanziati dall’art. 30-bis

Anno 2026    246.000 euro

Anno 2027 e 2028    492.000 euro/anno

Fondi di riserva del Ministero dell’Economia  •  Compenso per avvocato: €615 ad esito della partenza

La norma attribuisce inoltre al Consiglio Nazionale Forense il ruolo di soggetto intermediario per l’erogazione dei compensi e lo inserisce tra le organizzazioni con cui il Viminale può stipulare accordi per i programmi di rimpatrio — ruolo che il CNF non aveva richiesto né accettato.

Il doppio effetto della norma è evidente: da un lato si affianca all’incentivo positivo per il rimpatrio la soppressione del patrocinio a spese dello Stato per chi impugna i provvedimenti di espulsione, anche quando il richiedente soddisfa i requisiti reddituali. In altre parole, difendere il migrante davanti al giudice diventa economicamente svantaggioso per il legale.

La reazione del CNF e dell’avvocatura: “Non ne sapevamo nulla”

“In merito alla norma del decreto sicurezza che attribuisce al Consiglio nazionale forense un ruolo nel processo di rimpatrio degli immigrati e nella gestione dei pagamenti dei legali coinvolti, il CNF precisa di non essere mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell’emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione.”Questo quanto affermato in un comunicato stampa dal CNF e ribadito dal presidente Francesco Greco  in una intervista . 

Il CNF ha  quindi chiesto formalmente l’intervento del Parlamento per eliminare ogni riferimento all’istituzione dal testo, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali.

Le altre reazioni dell’avvocatura sono state altrettanto nette:

  •  Per l'Unione delle Camere Penali: la norma è “incompatibile con la Costituzione e con i principi elementari della deontologia forense”, perché la retribuzione legata al risultato contraddice l’obbligo di indipendenza del difensore.
  • Secondo l'ANM (Associazione Nazionale Magistrati) la norma rischia di mettere in pericolo “l’effettività della tutela giurisdizionale”, poiché “collega il premio all’insuccesso della strategia difensiva”.
  • L'Organismo Congressuale Forense ha proclamato lo stato di agitazione, denunciando la lesione dei diritti dei migranti.

Scarica il testo convertito in corso di approvazione

Testo coordinato decreto legge e legge di conversione