Licenziamento per riorganizzazione e uso dell’IA: quando è legittimo
Una recente decisione del Tribunale di Roma affronta il tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in un contesto aziendale caratterizzato da crisi economica e riorganizzazione interna, con l' introduzione di strumenti di intelligenza artificiale nelle attività operative.
La vicenda sta diventando di particolare interesse sia che i lavoratori che per datori di lavoro e consulenti o perché chiarisce quali elementi devono essere dimostrati per rendere legittimo il recesso e qual è ormai l'impatto della travolgente innovazione tecnologica nella ridefinizione delle mansioni del personale .
Nel sistema giuslavoristico italiano, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è collegato a ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’impresa. In tali casi, la normativa richiede che il datore di lavoro dimostri l’effettiva esistenza delle ragioni organizzative e il collegamento causale tra tali esigenze e la soppressione della posizione lavorativa. Inoltre, la giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui il datore deve provare anche l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre posizioni compatibili all’interno dell’organizzazione aziendale.
La controversia esaminata dal giudice del lavoro nasce proprio da un licenziamento motivato con la riorganizzazione dell’azienda e la soppressione della posizione lavorativa occupata dalla dipendente, che ha contestato la decisione sostenendo che le attività svolte non fossero state realmente eliminate.
Il caso concreto
La lavoratrice, inquadrata nel settore creativo di un’impresa operante nel campo delle tecnologie informatiche e della sicurezza digitale, aveva impugnato il licenziamento sostenendo che la motivazione organizzativa fosse solo apparente. Secondo la ricorrente, infatti, le attività di grafica continuavano a essere svolte da altri dipendenti o collaboratori, circostanza che avrebbe dimostrato la natura pretestuosa della soppressione della posizione e qu9indi l'illegittimita del suo licenziamento.
La società resistente ha invece illustrato un contesto economico e organizzativo profondamente mutato. L’impresa aveva attraversato una significativa crisi finanziaria negli anni precedenti, con riduzione degli investimenti e conseguente necessità di rivedere l’intera struttura organizzativa. Tale situazione aveva portato a un processo di razionalizzazione dei costi e alla concentrazione delle risorse sulle attività ritenute strategiche.
In particolare, l’azienda operava principalmente nello sviluppo di prodotti tecnologici ad alto contenuto innovativo nel settore della cybersecurity. In questa prospettiva, il management aveva deciso di privilegiare le figure professionali direttamente coinvolte nello sviluppo software e nell’analisi delle minacce informatiche, considerate essenziali per il core business.
Al contrario, alcune attività collaterali, tra cui quelle di grafica e marketing, sono state progressivamente ridotte o eliminate. La società ha inoltre evidenziato che parte delle attività grafiche residuali era stata assorbita da altri membri del team o svolta con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, che consentivano di ridurre tempi e costi delle prestazioni lavorative.
Nel corso del giudizio sono stati acquisiti diversi elementi probatori: documentazione sulla crisi economica dell’azienda, testimonianze di dirigenti e responsabili di reparto e chiarimenti sull’organizzazione interna del lavoro. È emerso che la riduzione del personale aveva interessato più settori e non solo la posizione della ricorrente, a conferma della reale riorganizzazione aziendale.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento, respingendo il ricorso della lavoratrice. Secondo il giudice, il datore di lavoro ha assolto l’onere probatorio richiesto dalla legge, dimostrando sia l’effettiva crisi economico-finanziaria sia la concreta riorganizzazione aziendale che aveva comportato la soppressione della posizione.
La decisione richiama il principio secondo cui l’onere della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo grava sul datore di lavoro, come stabilito dall’art. 5 della legge n. 604/1966. Il giudice ha verificato in particolare due aspetti fondamentali: l’effettività delle esigenze organizzative e il nesso causale tra tali esigenze e il licenziamento.
Dall’istruttoria è emerso che l’impresa aveva effettivamente ridimensionato i settori non essenziali per l’attività principale, tra cui quello creativo. Le testimonianze hanno confermato la drastica riduzione delle attività di grafica e la progressiva eliminazione di tali mansioni dall’organizzazione aziendale.
Un ulteriore elemento considerato decisivo è stato l’accertamento dell’impossibilità di ricollocare la lavoratrice in altre posizioni disponibili. Le funzioni centrali dell’azienda richiedevano competenze altamente tecniche nel campo dello sviluppo software e della cyber intelligence, professionalità che la lavoratrice non possedeva. Inoltre, è stato dimostrato che tutte le posizioni compatibili risultavano già occupate e che dopo il licenziamento non erano state effettuate nuove assunzioni.
Il giudice ha quindi ritenuto integrato anche il requisito del cosiddetto “repechage”, ossia la verifica della possibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni all’interno dell’azienda. In assenza di posizioni disponibili e compatibili con la professionalità della lavoratrice, il licenziamento è stato considerato conforme ai presupposti di legge.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo che il licenziamento fosse giustificato dalle esigenze organizzative dell’impresa e dalla comprovata impossibilità di reimpiego della lavoratrice all’interno della struttura aziendale.

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