Licenziamento e falsa malattia: si può contestare un certificato medico?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 8 aprile 2026 n. 8738 interviene in tema di licenziamento disciplinare per presunta simulazione dello stato di malattia, chiarendo  la distribuzione dell’onere della prova tra lavoratore e datore di lavoro. 

In particolare il caso riguardava un procedimento disciplinare fondato su comportamenti ritenuti incompatibili con l’assenza per malattia, pur in presenza di un certificato medico.

Il caso: procedimento disciplinare per simulazione di malattia

Il caso riguardava il  licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore che era accusato di aver simulato uno stato di malattia per evitare lo svolgimento di nuove mansioni  che non gli erano gradite.

 In primo grado il ricorso del lavoratore era stata accolto, mentre in appello la decisione era stata riformata con il rigetto delle sue pretese di reintegrazione

Il giudice di secondo grado aveva ritenuto provata la simulazione della malattia sulla base di elementi indiziari, come ad esempio :

  •  attività svolte durante l’assenza, 
  • mancata adesione a percorsi diagnostici specialistici e
  •  altri comportamenti ritenuti incompatibili con lo stato patologico dichiarato.

Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, la violazione delle regole sull’onere della prova e l’uso non corretto delle presunzioni. In particolare, è stato sostenuto che il giudice di merito avesse di fatto invertito l’onere probatorio, richiedendo al lavoratore di dimostrare la reale esistenza della malattia, nonostante la presenza di certificazione medica.

La Cassazione: certificato medico contestabile solo con approfondimento tecnico

La Corte di Cassazione accoglie i motivi di ricorso relativi alla violazione delle regole probatorie, ribadendo che, in base all’art. 5 della legge n. 604/1966, l’onere di dimostrare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento grava integralmente sul datore di lavoro.

Secondo i giudici di legittimità, tale onere deve essere assolto con particolare rigore: il datore non può limitarsi a fornire meri indizi, imponendo al lavoratore una prova contraria, poiché ciò determinerebbe una indebita inversione dell’onere probatorio. 

Tuttavia, la prova può anche essere fornita mediante presunzioni semplici, purché queste siano dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.

Nel caso oggetto di giudizio  la Corte ha ritenuto che il ragionamento presuntivo adottato dal giudice di merito fosse viziato, in quanto fondato su elementi non sufficientemente gravi e concordanti. In particolare, è stato attribuito un peso decisivo a circostanze che risultavano contraddette da elementi di segno opposto, primo fra tutti il certificato medico attestante una patologia di natura psichica.

La Suprema Corte evidenzia che la presenza di una certificazione sanitaria costituisce un elemento probatorio  rilevante, idoneo a mettere in crisi la ricostruzione presuntiva della simulazione della malattia. 

Tale elemento può essere superato solo attraverso adeguati accertamenti medico-legali,  e il giudice non può sostituire con proprie valutazioni la competenza tecnica del sanitario.La Corte sottolinea che il giudice non può disconoscere il valore della certificazione medica senza un approfondimento tecnico idoneo a contestarne la validità.

Di conseguenza, la valutazione della diagnosi come “superficiale” è stata ritenuta apodittica e non supportata da adeguati riscontri e la sentena è stata cassata con rinvio.