Licenziamento collettivo e reintegra annullata: gli stipendi sono da restituire?

Con l'ordinanza n. 23919 del 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento importante in un caso di reintegra  al lavoro per alcuni dipendenti  licenziati con  successiva riforma della sentenza che annullava l'obbligo datoriale, riconfermando il licenziamento.

 In particolare si analizza la possibilità di restituzione degli stipendi percepiti durante il periodo di rientro in azienda. Ecco il caso e le decisioni della Suprema Corte che distinguono 

Il caso: licenziamento collettivo

La vicenda riguarda un  licenziamento collettivo dichiarato illegittimo dal Tribunale di Roma, con conseguente ordine di reintegrazione dei lavoratori coinvolti. L'azienda aveva eseguito l'ordine, richiamando il personale in servizio, ma lo aveva assegnato a un'altra sede: un trasferimento che è poi risultato illegittimo. 

In questo periodo, i lavoratori che si erano rifiutati di andare nella nuova sede avevano ricevuto contestazioni disciplinari per assenza dal lavoro. Successivamente, la Corte d'Appello di Roma aveva ribaltato la decisione di primo grado, stabilendo che il licenziamento originario era in realtà legittimo. 

A quel punto l'azienda aveva chiesto  la restituzione delle somme pagate ai lavoratori nel periodo intermedio, e in appello aveva ottenuto ragione: secondo i giudici, il venir meno della sentenza di reintegra comportava automaticamente l'obbligo per i lavoratori di restituire tutto quanto ricevuto, dato che, a loro dire, non avevano effettivamente lavorato

 Contro questa decisione, i lavoratori hanno fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che quelle somme riguardavano un periodo in cui il rapporto di lavoro era stato ripristinato per davvero, e quindi non potevano essere cancellate in automatico solo perché la sentenza precedente era stata ribaltata.

La decisione della Cassazione e perché ha dato ragione ai lavoratori

La Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori. 

Il punto di partenza è una regola generale: quando una sentenza viene riformata, gli effetti si estendono automaticamente anche a tutto ciò che dipendeva da quella sentenza, senza bisogno di aspettare che la decisione diventi definitiva. Da questo discenderebbe in questo caso che  le retribuzioni pagate debbano essere restituite. 

La Cassazione spiega  invece che questa regola ha un limite: non può cancellare gli effetti di ciò che è realmente accaduto sul piano dei fatti. 

Se il lavoratore è davvero tornato al lavoro e ha svolto la sua prestazione, lo stipendio pagato in quel periodo non deriva più dall'ordine del giudice, ma dal semplice fatto che il lavoratore ha lavorato: e il lavoro svolto va sempre retribuito, anche quando il rapporto su cui si basava viene poi giudicato in modo diverso.

 In altre parole, il ribaltamento della sentenza cancella l'obbligo di reintegrare il lavoratore e il diritto al risarcimento del danno per il licenziamento, ma non cancella gli stipendi già maturati per il lavoro effettivamente prestato nel frattempo.

 La Corte ha aggiunto un altro elemento importante: se durante quel periodo il datore di lavoro ha commesso comportamenti scorretti nei confronti del lavoratore, come nel caso del trasferimento illegittimo, questi restano illegittimi a tutti gli effetti e possono dare diritto a un risarcimento, indipendentemente da come è andata poi la causa sul licenziamento. 

Per questi motivi, la Cassazione ha annullato la sentenza d'appello e ha rinviato il caso a una diversa sezione della Corte d'Appello di Roma, perché lo riesamini seguendo questi principi 

I riferimenti di legge – Scarica il testo della sentenza

Si fa riferimento a:

  • Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 23 luglio 2026, n. 23919
  • art. 336 c.p.c., 
  • art. 18 legge n. 300/1970 e 
  • art. 2126 c.c.

SCARICA QUI IL TESTO DELLA SENTENZA CASS 23929 2026