Lavoro su piattaforme: la legge di delegazione UE rinnova le tutele
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 giugno 2025 la Legge 13 giugno 2025, n. 91 – cosiddetta Legge di delegazione europea 2024 – che conferisce al Governo numerose deleghe per il recepimento di direttive e regolamenti europei in ambiti chiave come giustizia, ambiente, finanza, diritti sociali e lavoro.
Il provvedimento, composto da 29 articoli e un allegato con i riferimenti alle direttive citate, entra in vigore il 10 luglio 2025.
Tra i temi trattati, particolare rilievo per il lavoro assume l’attuazione della direttiva (UE) 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro tramite piattaforme digitali, oggetto dell’articolo 11.
Questa direttiva rientra nella strategia europea volta a tutelare i cosiddetti “gig workers” – cioè i lavoratori impiegati tramite app o piattaforme digitali per la consegna di beni, la mobilità urbana, l’assistenza personale e altre attività – assicurando loro tutele più solide e trasparenza nei rapporti di lavoro. La delega ha implicazioni rilevanti anche per gli obblighi dei datori di lavoro digitali in materia di privacy, algoritmi e sicurezza che saranno esplicitati in decreti legislativi da emanare entro il 1 °agosto 2026
Art. 11: piattaforme digitali e nuove tutele per i lavoratori
L’articolo 11 della legge delega il Governo a recepire la direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali, stabilendo una serie di criteri stringenti per garantire la corretta qualificazione del rapporto di lavoro e una maggiore protezione dei lavoratori coinvolti.
Tra i principali interventi previsti:
- Modifiche al D.Lgs. 81/2015, in particolare al Capo V-bis, per integrare la nozione di piattaforma di lavoro digitale e armonizzare la disciplina nazionale con le definizioni europee.
- Procedure per l’accertamento della corretta classificazione contrattuale (subordinato o autonomo), evitando false collaborazioni autonome prive di autonomia reale.
- Tutela della privacy dei lavoratori: sarà necessario limitare l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati e decisioni algoritmiche, prevedendo obblighi informativi e sistemi di riesame umano.
- Sicurezza sul lavoro: estensione della normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 anche alle attività svolte tramite piattaforma, con l’introduzione di misure specifiche contro molestie o abusi digitali.
- Tutele previdenziali commisurate al tipo di attività svolta, con adattamenti alla disciplina per lavoratori autonomi o subordinati.
- Trasparenza e accesso alle informazioni da parte dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali circa l’uso di algoritmi, i criteri di assegnazione dei compiti, le valutazioni di performance e le modalità di trattamento dati.
- Viene inoltre valorizzato il ruolo dell’Osservatorio nazionale sul lavoro digitale (art. 47-octies del D.Lgs. 81/2015) come strumento di monitoraggio e trasparenza del settore.
Tabella novità operativi piattaforme digitali e attuazione
Ambito | Obbligo operativo per le piattaforme digitali | Riferimento normativo/azione prevista |
---|---|---|
Classificazione del rapporto di lavoro | Verifica della corretta qualificazione del lavoratore come autonomo o subordinato | Procedura specifica – modifica al D.Lgs. 81/2015 |
Trattamento algoritmico dei dati | Limitazione all'uso di sistemi automatizzati per monitoraggio e decisioni | Trasparenza e revisione umana obbligatorie |
Informazione ai lavoratori | Comunicazione sull’uso di algoritmi e criteri decisionali | Accesso garantito a lavoratori e rappresentanti |
Sicurezza e salute sul lavoro | Adozione di misure contro rischi e molestie digitali | Estensione del D.Lgs. 81/2008 |
Tutele previdenziali | Contributi e assicurazioni adeguati al tipo di rapporto | Adattamento alle regole previdenziali esistenti |
Protezione dei dati personali | Limitazioni al trattamento e comunicazione dei dati | Rispetto della normativa privacy |
Accesso e trasparenza | Disponibilità delle informazioni tramite canali ufficiali | Rafforzamento dell’Osservatorio sul lavoro digitale |
Come detto, per questi obiettivi la legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi “entro i termini stabiliti dalla direttiva stessa” (ovvero il 1° agosto 2026):
- previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro 40 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto;
- senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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