Lavoro su piattaforme: la legge di delegazione UE rinnova le tutele

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 giugno 2025  la Legge 13 giugno 2025, n. 91 – cosiddetta Legge di delegazione europea 2024 – che conferisce al Governo numerose deleghe per il recepimento di direttive e regolamenti europei in ambiti chiave come giustizia, ambiente, finanza, diritti sociali e lavoro.

Il provvedimento, composto da 29 articoli e un allegato con i riferimenti alle direttive citate, entra in vigore il 10 luglio 2025.

Tra i temi trattati, particolare rilievo  per il lavoro assume l’attuazione della direttiva (UE) 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro tramite piattaforme digitali, oggetto dell’articolo 11.

Questa direttiva rientra nella strategia europea volta a tutelare i cosiddetti “gig workers” – cioè i lavoratori impiegati tramite app o piattaforme digitali per la consegna di beni, la mobilità urbana, l’assistenza personale e altre attività – assicurando loro tutele più solide e trasparenza nei rapporti di lavoro. La delega ha implicazioni rilevanti anche per gli obblighi dei datori di lavoro digitali in materia di privacy, algoritmi e sicurezza che saranno esplicitati in decreti legislativi da emanare entro  il 1 °agosto 2026

Art. 11: piattaforme digitali e nuove tutele per i lavoratori

L’articolo 11 della legge delega il Governo a recepire la direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali, stabilendo una serie di criteri stringenti per garantire la corretta qualificazione del rapporto di lavoro e una maggiore protezione dei lavoratori coinvolti.

Tra i principali interventi previsti:

  • Modifiche al D.Lgs. 81/2015, in particolare al Capo V-bis, per integrare la nozione di piattaforma di lavoro digitale e armonizzare la disciplina nazionale con le definizioni europee.
  • Procedure per l’accertamento della corretta classificazione contrattuale (subordinato o autonomo), evitando false collaborazioni autonome prive di autonomia reale.
  • Tutela della privacy dei lavoratori: sarà necessario limitare l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati e decisioni algoritmiche, prevedendo obblighi informativi e sistemi di riesame umano.
  • Sicurezza sul lavoro: estensione della normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 anche alle attività svolte tramite piattaforma, con l’introduzione di misure specifiche contro molestie o abusi digitali.
  • Tutele previdenziali commisurate al tipo di attività svolta, con adattamenti alla disciplina per lavoratori autonomi o subordinati.
  • Trasparenza e accesso alle informazioni da parte dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali circa l’uso di algoritmi, i criteri di assegnazione dei compiti, le valutazioni di performance e le modalità di trattamento dati.
  • Viene inoltre valorizzato il ruolo dell’Osservatorio nazionale sul lavoro digitale (art. 47-octies del D.Lgs. 81/2015) come strumento di monitoraggio e trasparenza del settore.

Tabella novità operativi piattaforme digitali e attuazione

Ambito Obbligo operativo per le piattaforme digitali Riferimento normativo/azione prevista
Classificazione del rapporto di lavoro Verifica della corretta qualificazione del lavoratore come autonomo o subordinato Procedura specifica – modifica al D.Lgs. 81/2015
Trattamento algoritmico dei dati Limitazione all'uso di sistemi automatizzati per monitoraggio e decisioni Trasparenza e revisione umana obbligatorie
Informazione ai lavoratori Comunicazione sull’uso di algoritmi e criteri decisionali Accesso garantito a lavoratori e rappresentanti
Sicurezza e salute sul lavoro Adozione di misure contro rischi e molestie digitali Estensione del D.Lgs. 81/2008
Tutele previdenziali Contributi e assicurazioni adeguati al tipo di rapporto Adattamento alle regole previdenziali esistenti
Protezione dei dati personali Limitazioni al trattamento e comunicazione dei dati Rispetto della normativa privacy
Accesso e trasparenza Disponibilità delle informazioni tramite canali ufficiali Rafforzamento dell’Osservatorio sul lavoro digitale

Come detto, per questi obiettivi la legge delega il Governo  ad adottare uno o più decreti legislativientro i termini stabiliti dalla direttiva stessa” (ovvero il 1° agosto 2026):

  • previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro 40 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto;  
  • senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.