Lavoro stagionale turismo: ripartite le quote 2026 del decreto flussi
Con nota della Direzione Generale per le politiche migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 423 del 9.2.2026 è stata comunicata la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico relative all’anno 2026, in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 sulla programmazione dei flussi 2026-2028
Il provvedimento fa seguito alla precedente distribuzione delle quote per il settore agricolo e definisce, in modo puntuale, l’assegnazione delle quote alle Regioni e Province autonome, distinguendo tra diverse tipologie di istanze.
La nota ministeriale individua complessivamente 15.075 quote per il lavoro stagionale turistico 2026, articolate per tipologia e con un allegato tecnico che riporta la distribuzione dettagliata per ciascuna Regione e Provincia
La nota specifica che l’assegnazione è effettuata sulla base:
- dell’analisi del fabbisogno di manodopera nel settore turistico;
- dei dati relativi alle istaze presentate;
- della distinzione tra domande presentate tramite organizzazioni professionali dei datori di lavoro e domande presentate da soggetti privati
La distribuzione delle quote
Per l’annualità 2026 sono attribuite 15.075 quote complessive per il lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, così ripartite
- 4.875 quote per cittadini di Paesi con i quali nel triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
- 5.000 quote per istanze presentate da organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale (individuate dal Ministero del Turismo);
- 4.700 quote per istanze presentate da soggetti privati;
- 500 quote per richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale
Un elemento operativo rilevante riguarda la gestione di una parte delle quote a livello nazionale. Dalla tabella riepilogativa (pagina 8 dell’allegato) emerge che:
- 875 quote (nell’ambito delle 4.875 relative agli accordi di cooperazione) sono attribuite a livello nazionale, in considerazione dell’esigua numerosità delle domande provenienti da specifici Paesi (Etiopia, Ecuador, Uzbekistan), e saranno assegnate alle Province in ordine cronologico di arrivo delle istanze;
- le 500 quote per nulla osta pluriennale sono anch’esse attribuite a livello nazionale e assegnate in ordine di arrivo delle domande
Le restanti quote sono distribuite territorialmente tra Regioni e Province autonome, con dettaglio numerico per ciascun territorio .
Termine di 50 giorni per la riallocazione
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.C.M., decorso il termine di 50 giorni dall’imputazione delle quote, il Ministero può procedere a una diversa distribuzione delle quote non utilizzate. Operativamente, ciò implica:
- monitoraggio costante dello stato delle quote;
- valutazione tempestiva dell’invio delle istanze;
- attenzione alle eventuali comunicazioni successive di riallocazione.

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