Lavoro stagionale turismo: ripartite le quote 2026 del decreto flussi

Con nota della Direzione Generale per le politiche migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 423 del 9.2.2026 è stata comunicata la ripartizione territoriale delle quote di ingresso per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico relative all’anno 2026, in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 sulla programmazione dei flussi 2026-2028 

Il provvedimento fa seguito alla precedente distribuzione delle quote per il settore agricolo e definisce, in modo puntuale, l’assegnazione delle quote alle Regioni e Province autonome, distinguendo tra diverse tipologie di istanze. 

La nota ministeriale individua complessivamente 15.075 quote per il lavoro stagionale turistico 2026, articolate per tipologia e con un allegato tecnico che riporta la distribuzione dettagliata per ciascuna Regione e Provincia

La nota specifica che l’assegnazione è effettuata sulla base:

  • dell’analisi del fabbisogno di manodopera nel settore turistico;
  • dei dati relativi alle istaze presentate;
  • della distinzione tra domande presentate tramite organizzazioni professionali dei datori di lavoro e domande presentate da soggetti privati

La distribuzione delle quote

Per l’annualità 2026 sono attribuite 15.075 quote complessive per il lavoro subordinato stagionale nel settore turistico, così ripartite 

  • 4.875 quote per cittadini di Paesi con i quali nel triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria;
  • 5.000 quote per istanze presentate da organizzazioni professionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale (individuate dal Ministero del Turismo);
  • 4.700 quote per istanze presentate da soggetti privati;
  • 500 quote per richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale 

Un elemento operativo rilevante riguarda la gestione di una parte delle quote a livello nazionale. Dalla tabella riepilogativa (pagina 8 dell’allegato) emerge che:

  • 875 quote (nell’ambito delle 4.875 relative agli accordi di cooperazione) sono attribuite a livello nazionale, in considerazione dell’esigua numerosità delle domande provenienti da specifici Paesi (Etiopia, Ecuador, Uzbekistan), e saranno assegnate alle Province in ordine cronologico di arrivo delle istanze;
  • le 500 quote per nulla osta pluriennale sono anch’esse attribuite a livello nazionale e assegnate in ordine di arrivo delle domande 

Le restanti quote sono distribuite territorialmente tra Regioni e Province autonome, con dettaglio numerico per ciascun territorio .

Termine di 50 giorni per la riallocazione

Ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.C.M., decorso il termine di 50 giorni dall’imputazione delle quote, il Ministero può procedere a una diversa distribuzione delle quote non utilizzate.  Operativamente, ciò implica:

  • monitoraggio costante dello stato delle quote;
  • valutazione tempestiva dell’invio delle istanze;
  • attenzione alle eventuali comunicazioni successive di riallocazione.