Infortunio lavoro: ecco quando si torna senza certificato
Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’Inail fornisce nuove istruzioni operative in materia di certificazione degli infortuni sul lavoro e ripresa dell’attività lavorativa.
Le indicazioni tengono conto dell’evoluzione dei sistemi di trasmissione telematica, dell’estensione della tutela assicurativa e dell’impiego della sanità digitale negli accertamenti medico-legali. L’intervento chiarisce in particolare le modalità di gestione dei certificati e le condizioni per il rientro in servizio, anche in assenza di certificazione definitiva.
La normativa sui certificati di infortunio e malattia
ll documento si inserisce nel quadro normativo delineato dal Testo unico Inail (D.P.R. n. 1124/1965), in particolare agli articoli 52, 53 e 102, che disciplinano gli obblighi di certificazione e le conseguenze medico-legali dell’infortunio. A tali disposizioni si affiancano il D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento alla sorveglianza sanitaria e al giudizio di idoneità alla mansione (art. 41), e il D.Lgs. n. 151/2015, che ha introdotto la trasmissione telematica dei certificati medici .
Si ricorda che la certificazione medica di infortunio deve essere trasmessa telematicamente all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, mediante il modello 1SS.
Tale modello è utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi, distinguendo tra certificati “primo”, “continuativo”, “definitivo” e di “riammissione in temporanea”. La classificazione ha finalità esclusivamente operative e non incide sul valore giuridico dei certificati .
Elemento centrale resta la prognosi di inabilità temporanea assoluta al lavoro, che deve essere sempre indicata, insieme alla diagnosi e all’eventuale previsione di postumi permanenti.
Ripresa del lavoro al termine della prognosi e ripresa anticipata
La principale novità della circolare riguarda la ripresa dell’attività lavorativa al termine della prognosi.
L’Inail chiarisce che il lavoratore può rientrare in servizio senza necessità di un certificato medico definitivo, essendo sufficiente l’ultimo certificato trasmesso che conclude il periodo di prognosi .
In termini operativi:
| Casistica | Istruzioni operative |
|---|---|
| Fine prognosi | Ripresa automatica del lavoro senza certificato definitivo |
| su richiesta del lavoratore o Inail | Possibile rilascio certificato medico-legale definitiva (anche in telemedicina) |
| Mancato invio certificato continuativo | Definizione d’ufficio della temporanea entro 15 giorni |
| Ripresa anticipata | Necessario certificato medico che anticipa il termine della prognosi. Puo essere emesso da qualunque medico |
Resta ferma la possibilità, per il datore di lavoro, di attivare la sorveglianza sanitaria tramite il medico competente, ai fini della verifica dell’idoneità alla mansione specifica , in applicazione dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008 .
Per quanto riguarda la ripresa anticipata, la circolare ribadisce che essa è consentita solo se supportata da un nuovo certificato medico che modifichi la prognosi originaria. In assenza di tale documento, il rientro non è legittimo.
Infine viene sottolineato che le istruzioni si applicano anche alle malattie professionali, garantendo uniformità di gestione tra le diverse fattispecie tutelate.
Dal punto di vista operativo, datori di lavoro e consulenti devono considerare che la cessazione dell’assenza coincide con l’ultimo giorno di prognosi certificata, salvo diversa indicazione medica.

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