Indennità ISU maltempo 2026 anche ai professionisti con Cassa – le istruzioni
Con il messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative per l’accesso alle misure di sostegno al reddito introdotte dal decreto-legge n. 25/2026, emanato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.
Le misure sono rivolte a datori di lavoro, lavoratori dipendenti e autonomi che hanno subito la sospensione o l’interruzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza.
Con la circolare 53 del 7 maggio l'istituto completa le istruzioni sull'indennità per collaboratori e agenti e professionisti iscritti alle casse private (v. Paragrafo 3)
ISU aziende – Come fare domanda -Tabella causali ISU e CISOA
Per quanto riguarda le aziende, il decreto introduce un nuovo ammortizzatore sociale “unico” (ISU), accessibile tramite domanda all’INPS.
La richiesta deve essere presentata
- dal datore di lavoro, anche tramite intermediari,
- entro il 31 maggio 2026, sebbene il termine non sia formalmente decadenziale.
Tuttavia, l’Istituto raccomanda l’invio tempestivo per garantire il pagamento rapido ai lavoratori.
La domanda può riguardare diverse situazioni: sospensione dell’attività per aziende situate nei territori colpiti, impossibilità dei lavoratori a recarsi sul posto di lavoro oppure casi che coinvolgono lavoratori somministrati o distaccati. Le richieste devono essere inoltrate attraverso la piattaforma telematica
- “OMNIA IS” per i datori di lavoro privati e
- “CISOA Web” per il settore agricolo.
Sono previste specifiche causali da selezionare in fase di compilazione, differenziate in base alla situazione: (vedi sotto la tabella di riepilogo)
Le prestazioni possono coprire fino a 90 giornate in caso di sospensione dell’attività aziendale e fino a 15 giornate nei casi di impossibilità a raggiungere il lavoro.
Per il settore agricolo sono stabilite modalità dedicate, con causali specifiche e obbligo di presentare domande separate per categorie di lavoratori. Anche in questo caso sono previsti limiti massimi di giornate indennizzabili e specifici adempimenti documentali.
| Ambito | Codice causale | Descrizione | Quando si utilizza | Limiti |
|---|---|---|---|---|
| Datori di lavoro privati (non agricoli) | ISU – 704 | Aziende operanti nel luogo dell’evento | Sospensione attività in unità produttive ubicate nei territori colpiti dagli eventi meteorologici | Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
| Datori di lavoro privati (non agricoli) | ISU – 705 | Lavoratori residenti nel luogo dell’evento | Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoro | Max 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
| Datori di lavoro privati (non agricoli) | ISU – 706 | Lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento | Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoro | Max 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
| Datori di lavoro privati (non agricoli) | ISU – 707 | Somministrati/distaccati nel luogo dell’evento | Lavoratori somministrati o distaccati operanti nei territori colpiti | Secondo fattispecie (90 o 15 giornate) |
| Datori di lavoro agricoli | Cod. 19 | Sospensione attività con contratto attivo al 18/01 | Lavoratori agricoli con rapporto attivo al 18 gennaio 2026 | Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026) |
| Datori di lavoro agricoli | Cod. 20 | Sospensione attività senza contratto attivo al 18/01 | Lavoratori assunti dopo il 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026 | Max 90 giornate (con criteri su giornate lavorate) |
| Datori di lavoro agricoli | Cod. 21 | Impossibilità a recarsi al lavoro – residenti | Lavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a lavorare | Max 15 giornate |
| Datori di lavoro agricoli | Cod. 22 | Impossibilità a recarsi al lavoro – domiciliati | Lavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a lavorare | Max 15 giornate |
ISU collaboratori e autonomi
Accanto agli ammortizzatori per i lavoratori dipendenti, il decreto introduce una indennità una tantum destinata a collaboratori, professionisti, autonomi e titolari di attività di impresa. L’indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività (fino a 15 giorni), con un massimo complessivo di 3.000 euro per beneficiario.
La domanda deve essere presentata direttamente dal lavoratore in modalità telematica, tramite il portale INPS, a partire
- dal 20 aprile 2026 e
- fino al 20 giugno 2026.
È possibile inviare una o più domande in base ai periodi di sospensione, purché già conclusi e non sovrapposti.
Ai fini dell’accesso, i richiedenti devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti, tra cui la residenza o il domicilio nei territori colpiti e l’effettiva sospensione dell’attività lavorativa.
L’INPS effettuerà successivamente controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.
Nella circolare 53 2026 INPS precisa che la platea comprende :
- collaboratori coordinati e continuativi, inclusi dottorandi,
- assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di ricerca e medici in formazione specialistica; t
- titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
- lavoratori autonomi,
- titolari di attività d’impresa già citati nel precedente messaggio.
Rientrano, tra gli altri, gli iscritti alla Gestione separata INPS, alle gestioni speciali artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i pescatori autonomi, i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi con obbligo contributivo ex ENPALS, nonché coadiuvanti e coadiutori iscritti alle gestioni speciali. Sono inclusi anche i professionisti iscritti agli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.
| Dato operativo | Indicazione INPS |
|---|---|
| Norma di riferimento | Articolo 6, DL 27 febbraio 2026, n. 25 |
| Data rilevante per i requisiti | 18 gennaio 2026 |
| Periodo indennizzabile | Dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 |
| Importo per periodo di sospensione | 500 euro per periodo non superiore a 15 giorni |
| Massimale per lavoratore | 3.000 euro |
| Numero massimo di periodi indicabili | 6 periodi, anche continuativi |
| Scadenza domanda | 20 giugno 2026 |
Nuove precisazioni per collaboratori autonomi e agenti – Come inviare la domanda
L’aspetto centrale della circolare è la definizione delle condizioni operative per ottenere l’indennità.
- Il lavoratore deve risultare iscritto a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 18 gennaio 2026 e
- l’attività deve essere già avviata alla medesima data.
Inoltre, deve essersi verificata una sospensione dell’attività lavorativa causata dagli eventi meteorologici nei Comuni indicati nell’Allegato 1 alla circolare.
- L’importo è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni.
- Il limite massimo erogabile per ciascun beneficiario è pari a 3.000 euro.
I periodi possono essere indicati in una sola domanda oppure in più domande, fino a un massimo di sei periodi.
Gli intervalli devono essere già trascorsi i e non devono sovrapporsi tra loro.
ATTENZIONE per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa.
Sotto il profilo fiscale, l’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, ma le somme corrisposte dall’INPS saranno attestate tramite Certificazione Unica.
Per tale motivo, in domanda il richiedente deve dichiarare la categoria lavorativa di appartenenza.
| Voce finanziaria | Importo | Descrizione |
|---|---|---|
| Limite complessivo di spesa | 78,8 milioni di euro | Risorse destinate all’indennità una tantum per il 2026 |
| Riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione | 112,6 milioni di euro | Copertura degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto |
| Termine per riesame | 30 giorni | Termine non perentorio dalla conoscenza del provvedimento di reiezione |
Istruzioni dettagliate La domanda deve essere presentata entro il 20 giugno 2026 in modalità telematica. Il servizio è disponibile dal 20 aprile 2026 sul portale INPS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Dopo l’autenticazione, occorre selezionare la prestazione denominata “Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.
L’accesso può avvenire con SPID di livello 2 o superiore, CIE di livello 3, CNS o eIDAS
Chi non dispone delle credenziali può rivolgersi agli Istituti di patronato. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa tramite Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa o il numero 06 164164 da rete mobile.
L’INPS eroga l’indennità sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni disponibili al momento del pagamento
Successivamente potrà effettuare verifiche, anche con enti esterni. In caso di insussistenza dei requisiti, l’Istituto procede al recupero delle somme indebitamente percepite, ferme restando le sanzioni previste, anche penali.
In caso di rigetto della domanda, l’interessato può presentare istanza di riesame dalla stessa area del sito INPS in cui ha richiesto la prestazione, utilizzando la funzione “Chiedi riesame”. L’istanza deve contenere le motivazioni e può essere corredata da documentazione di supporto. Resta ferma la possibilità di proporre azione giudiziaria contro il provvedimento di reiezione.

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