Incentivo stabilizzazione contratti a termine 2026: aperta la piattaforma

La Circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026   ha fornito le istruzioni  operative sull'art. 4 del D.L. 62/2026 (L. 112/2026), il cosiddetto Decreto 1 maggio.

Si tratta in particolare  dell'esonero contributivo per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026,

  • per il 100% dei contributi previdenziali datoriali (esclusi premi INAIL), e 
  • per un massimo di 24 mesi .
  •  nel limite di 500 euro mensili per lavoratore (16,12 €/giorno se il mese non è intero).

Il beneficio riguarda:

  •  giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni (età massima ammessa: 34 anni e 364 giorni) e
  •  che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato nel corso dell'intera vita lavorativa. 
  • Il contratto a termine da trasformare deve essere stato stipulato entro il 30 aprile 2026 e 
  • avere durata non superiore a 12 mesi.

Con messaggio 2314 del 29 luglio l'istituto ha comunicato che la piattaforma per le domande è aperta e ha fornito le istruzioni operative per fruire dello sgravio nei flussi Uniemens.

Chi è escluso: i casi che possono creare dubbi

Non tutti i casi in cui il soggetto non sia "mai stato assunto a tempo indeterminato" sono uguali. La circolare precisa che 

  • Non sono ostativi: precedenti periodi di apprendistato, precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, un precedente rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato.
  • Sono ostativi: un precedente rapporto a tempo indeterminato in somministrazione,  una precedente assunzione a tempo indeterminato conclusasi per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore — tenendo presente che il rapporto in prova è considerato "a tempo indeterminato sin dall'origine", quindi consuma comunque il requisito.

Sono inoltre escluse le trasformazioni riguardanti lavoro domestico, apprendistato e contratto intermittente/a chiamata.

La norma non riguarda il  personale con qualifica dirigenziale.

Divieti di licenziamento: prima e dopo la trasformazione

Il diritto all'esonero contributivo  decade se il datore di lavoro:

  • ha effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi, nella stessa unità produttiva, nei 6 mesi precedenti la trasformazione;
  • licenzia, nei 6 mesi successivi, per giustificato motivo oggettivo il lavoratore stabilizzato o un collega con pari qualifica nella stessa unità produttiva. La violazione comporta revoca dell'esonero e recupero di quanto già fruito.

ECCEZIONE : licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro o per superamento del periodo di comporto non sono ostativi, perché rientrano in fattispecie in cui prevale l'oggettiva impossibilità di reimpiego.

ATTENZIONE  per questo tipo di rapporto NON è previsto l'obbligo di pubblicazione sul Portale SIISL.

Incremento occupazionale netto: come si calcola – Cumulabilità

Il beneficio richiede un incremento netto dell'organico rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) secondo il Regolamento UE 651/2014.  La circolare sottolinea che

  • Il requisito non decade se il posto vacante lo è per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria d'orario o licenziamento per giusta causa.
  • Il requisito va invece rispettato se il posto si è liberato per licenziamento da riduzione di personale.
  • Il calcolo va fatto su base di "impresa unica": include le società controllate o collegate (art. 2359 c.c.), sommandone gli aumenti ma non le diminuzioni, che sono escluse dal computo.
  • Se l'incremento viene meno in un mese, si perde il beneficio solo per quel mese; se viene ripristinato successivamente, l'esonero riparte dal mese di ripristino ma non si recupera il periodo perso.

L'esonero non è cumulabile con altri sgravi sulla contribuzione datoriale, tra cui: Decontribuzione Sud, incentivo per assunzione lavoratori disabili (L. 68/1999), riduzioni per territori montani/zone svantaggiate, riduzioni per il settore edile.

È cumulabile, invece, con:

  • la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni (L. Bilancio 2025, commi 399-400);
  • l'esonero per Certificazione della parità di genere (L. 162/2021, 1% dei contributi, max 50.000€/anno) — perché incide su basi di calcolo diverse (singolo lavoratore vs. monte contributivo aziendale);
  • agevolazioni sulla quota lavoratore, come l'esonero IVS per lavoratrici madri (L. Bilancio 2024).

Procedura di domanda: scadenze da rispettare – Scarica la check list

Dal 29 luglio è aperta la piattaforma per presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2026.

Si acede  con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 e CNS), al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”, e  si compila il  modulo di istanza on-line,.indicando dati di impresa e lavoratore, data e tipologia del contratto, retribuzione media mensile e dichiarazioni di non cumulo.

Sono previste due procedure di conferma distinte

  • Trasformazione già effettuata: l'INPS verifica la comunicazione obbligatoria già inviata e conferma l'importo spettante.
  • Trasformazione non ancora effettuata: l'INPS accantona preventivamente le risorse e assegna un termine perentorio di 10 giorni per procedere alla trasformazione e inviare la comunicazione Unilav/Unisomm. Il mancato rispetto del termine fa perdere le risorse accantonate, salva la possibilità di ripresentare la domanda.

Per verificare rapidamente tutti i requisiti prima di inviare la domanda — inclusi i casi limite su prova, somministrazione e licenziamenti — è disponibile  QUI una checklist GRATUITA IN  PDF con le condizioni di ammissibilità punto per punto e i campi da preparare per la domanda  telematica all' INPS.

Le istruzioni Uniemens sezione PosContributiva e PosAgri

Dal mese di competenza agosto 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ESTA”, avente il significato di “Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;

– nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.

Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” o “CF_PERS_FIS” o “CF_PERS_GIU”;

  • – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • – nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese, tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;
  • – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens  vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE”, come segue:

  • – con il codice di Nuova istituzione “L651”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
  • – con il codice di nuova istituzione “L652”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.

ATTENZIONE  la sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregress, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di agosto 2026, settembre 2026 e ottobre 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.(v. i dettagli nel messaggio allegato)

Esposizione dei dati sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, devono valorizzare, a partire dal periodo di competenza agosto 2026, per i lavoratori interessati all’esonero, gli elementi di seguito specificati:

– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;

– in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “S1”, avente il significato di “Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4 D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.

Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse, per i lavoratori indicati con il <CodAgio> “S1” devono essere valorizzati i seguenti elementi:

– in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;

– <CodAgio> con il codice agevolazione “S2”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;

– <Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione “S2”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell’esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di ottobre 2026 inviata entro il 4° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° novembre 2026 al 28 febbraio 2027).

I datori di lavoro agricoli possono verificare l’attribuzione dei  codici di agevolazione consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione aziendale, nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

Scarica il messaggio INPS 25 18 per le istruzioni relative ai lavoratori iscritti all Gestione pubblica