INAIL: i nuovi tassi di interesse dal 16.9.2026
Con la circolare 42 del 11 settembre, pubblicata il 15 Inail comunica l'adeguamento, a seguito dell'aumento i 0,25 punti, deciso il 10 settembre dalla BCE del tasso di rifinanziamento principale dell'eurosistema interesse , del proprio tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi .
Per le istanze presentate dal 16 settembre 2026 il tasso applicabile è 4,65%. Le rateazioni già in corso non sono interessate: restano validi i piani di ammortamento calcolati con il tasso vigente al momento della domanda.
Con riguardo alle Sanzioni civili (art. 116, comma 8, L. 388/2000) i nuovi tassi di interesse applicabili sono i seguenti
- Omesso/ritardato versamento: sanzione ordinaria = tasso BCE + 5,5 punti → 8,15%; se il pagamento avviene spontaneamente entro 120 giorni, senza maggiorazioni =2,65%.
- Evasione contributiva denunciata spontaneamente entro 12 mesi: se il versamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia, tasso BCE + 5,5 punti = 8,15%; se entro 90 giorni, tasso BCE + 7,5 punti = 10,15%.
- In ogni caso la sanzione civile non può superare il 40% dei premi non versati.
- Sanzioni civili ridotte per procedure concorsuali
Per le aziende in procedura concorsuale, a condizione del pagamento integrale di contributi e spese (art. 1, comma 220, L. 662/1996), il Consiglio di amministrazione INAIL (delibera 17 gennaio 2002, n. 13) ha fissato:
omissione: tasso BCE puro 2,65%;
evasione: tasso BCE + 2 punti 4,65%.
Si ricorda che queste misure ridotte si applicano perché il tasso BCE risulta attualmente superiore al tasso legale (1,60%); in caso contrario si applicherebbero il tasso legale (omissione) e il tasso legale aumentato di 2 punti nei casi di evasione.
Riduzione maggiorazione sul tasso di interesse
Si ricorda che con la circolare n. 13 del 16 aprile 2026, l’INAIL ha chiarito la modifica della maggiorazione degli interessi applicati alle rateazioni dei premi assicurativi e relativi accessori.
Con le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 38/2026 è stata modificata la disciplina della rateazione dei debiti contributivi dell’articolo 13 del decreto-legge n. 402/1981, che prevede l'applicazione di un interesse di dilazione pari al tasso di rifinanziamento principale dell’Eurosistema maggiorato di una determinata percentuale. Tale maggiorazione, nel tempo, è stata oggetto di modifiche , tra cui l’incremento a sei punti percentuali previsto dal decreto-legge n. 318/1996.
Il recente decreto-legge n. 38/2026 ha ridotto riducendo in maniera significativa la maggiorazione
| Periodo di presentazione istanza | Maggiorazione applicata | Tasso complessivo |
|---|---|---|
| Fino al 27 marzo 2026 | +6 punti percentuali | Tasso BCE + 6% |
| Dal 28 marzo 2026 | +2 punti percentuali | Tasso BCE + 2% |
Resta invariato il principio secondo cui il tasso BCE da utilizzare è quello vigente alla data di presentazione della domanda.
INAIL precisa che :
- per le domande presentate dal 28 marzo 2026, il nuovo regime più favorevole si applica automaticamente, senza necessità di ulteriori adempimenti.
- per le istanze antecedenti, continuano ad applicarsi le condizioni precedenti, senza possibilità di ricalcolo.
È inoltre confermato che le rateazioni già in corso non subiscono modifiche: i piani di ammortamento restano validi alle condizioni originarie. In sede di consulenza, è quindi opportuno valutare tempestivamente l’opportunità di presentare nuove istanze alla luce del nuovo tasso ridotto, ottimizzando la gestione della posizione debitoria aziendale.

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