Formazione professionale: al via il registro nazionale attestazioni SFERA

Con la circolare n. 7 del 1° luglio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha anticipato ai soggetti titolari delegati ex art. 4 del D.M. 9 luglio 2024, n. 115 gli elementi tecnico-amministrativi necessari per l'adeguamento dei rispettivi sistemi informativi al costituendo SFeRA (Sistema informativo della formazione e registro attestazioni). 

Il provvedimento  si rivolge in via diretta ai fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118, legge 388/2000), ai fondi bilaterali di cui all'art. 12 del D.Lgs. 276/2003, a Forma.temp, a Unioncamere e a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Per datori di lavoro e consulenti del lavoro che operano con questi enti, il testo fornisce indicazioni operative da cui partire per verificare la coerenza dei propri applicativi gestionali rispetto ai futuri standard di conferimento dati, senza tuttavia introdurre, allo stato, obblighi immediati di trasmissione.

Cos’è SFERA- Quadro normativo

La circolare si inserisce nel percorso attuativo degli articoli 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. 150/2015 e trova il proprio fondamento specifico nell'art. 4 del D.M. 115/2024, che individua i soggetti titolari delegati per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. 

SFeRA è destinato a costituire la base informativa nazionale unitaria per la raccolta e la tracciabilità dei percorsi formativi,  in modo da alimentare  il Fascicolo elettronico del lavoratore, il Fascicolo sociale e lavorativo del cittadino e supportando l'operatività del SIISL.

 Il documento  rinvia a un prossimo decreto istitutivo la definizione dei profili su trattamento dei dati personali, interoperabilità applicativa e messa in esercizio dei servizi

Novità, istruzioni operative e scadenze

Sul piano pratico, gli enti destinatari dovranno predisporre i sistemi informativi per la gestione di tre componenti informative: 

  1. la Scheda percorso (identificazione univoca del percorso formativo, titolarità, durata, obiettivi di apprendimento),
  2.  la Scheda frequenza (avvio, svolgimento ed esiti di partecipazione del singolo individuo, identificato tramite IDANPR) e 
  3. la Scheda attestazione (dati relativi al rilascio, comprensivi di programma, enti finanziatori ed evidenze di parte prima, seconda e terza). 

Le regole di conferimento prevedono

  • la trasmissione dell'intero set informativo ad ogni invio o modifica,
  • l'immodificabilità della Scheda frequenza dopo la ricezione della prima Scheda attestazione, e
  •  la possibilità di aggiornare la Scheda attestazione solo da parte del soggetto conferente originario.

È inoltre richiesta la predisposizione di un'anagrafica enti titolati non duplicativa, identificata tramite codice fiscale, con sede legale unica e obbligatoria e sedi operative gestibili in forma ripetibile.

 I sistemi dovranno inoltre supportare le classificazioni pubblicate sul portale URP Online del Ministero (ambiti di titolarità, tipologie di ente e attività, titoli di studio ISTAT, modalità formative, codifica Belfiore), fatta eccezione per le classificazioni relative all'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, sempre riferite a tale fonte.

Le tempistiche di conferimento previste sono le seguenti:

Tipologia percorso Termine di conferimento
Percorsi formativi ordinari (avvio, variazioni, conclusione, frequenza, attestazioni) Cadenza giornaliera, comunque entro 15 giorni da ciascun evento
Percorsi di durata inferiore a 30 ore o 2 settimane, e percorsi ex D.Lgs. 81/2008 Invio anche unico, entro 15 giorni dalla conclusione del percorso
Percorsi collegati a un patto di servizio personalizzato (art. 20, D.Lgs. 150/2015) Cadenza giornaliera, entro 15 giorni dall'avvio di frequenza

Sul fronte operativo interno, gli enti sono chiamati quindi  ad avviare da subito: 

  • l'analisi di coerenza dei propri archivi rispetto agli standard anticipati,
  •  la mappatura dei dati mancanti,
  •  la progettazione delle funzionalità di produzione dei tracciati, la verifica della qualità dei dati anagrafici (in raccordo con ANPR) e
  •  la definizione di regole interne per identificazione univoca dei percorsi, modifiche e cancellazioni. 

È infine richiesta l'individuazione di un referente tecnico e di un referente amministrativo per le interlocuzioni con il Ministero, in vista della successiva pubblicazione degli allegati tecnici definitivi e del decreto istitutivo di SFeRA.