Formazione giornalisti 2026: nuovo regolamento e criticità

Con la pubblicazione nel Bollettino del Ministero della Giustizia n. 5 del 15 marzo 2026, è stato adottato il nuovo regolamento sulla formazione professionale continua (FPC) degli iscritti all’Ordine dei giornalisti, ai sensi del d.P.R. n. 137/2012.

Il provvedimento non è immediatamente operativo, ma entrerà in vigore il 13 giugno 2026, cioè decorsi 90 giorni dalla pubblicazione.

Il nuovo regolamento aggiorna in modo significativo la disciplina della formazione obbligatoria, confermando il suo ruolo centrale non solo ai fini dell’aggiornamento professionale, ma anche come requisito deontologico essenziale per incarichi e funzioni all’interno dell’Ordine.

Ci sono però aspetti che hanno creato perplessità . Vediamo in sintesi cosa cambia.

Il nuovo regolamento in sitensi

Il regolamento ribadisce l’obbligo formativo per tutti i giornalisti iscritti all’Albo, sia professionisti sia pubblicisti. 

In particolare, è previsto il conseguimento di 60 crediti formativi nel triennio, di cui almeno 20 in materia deontologica, da distribuire in almeno due anni.

Per gli iscritti da oltre 30 anni l’obbligo è ridotto a 20 crediti complessivi, con almeno 10 crediti deontologici.

Le attività formative possono essere svolte in presenza, in streaming o in modalità on demand e possono essere organizzate da diversi soggetti: Consiglio nazionale, ordini regionali, enti terzi autorizzati e aziende editoriali. 

Il regolamento introduce anche  criteri più stringenti per garantire qualità e coerenza dei percorsi formativi.

Tra i principali requisiti operativi:

  • i corsi devono avere contenuti strettamente attinenti alla professione giornalistica;
  • è obbligatoria la presenza di relatori qualificati e in regola con la formazione;
  • sono esclusi eventi non formativi (come conferenze stampa o attività promozionali);
  • la durata dei corsi deve essere compresa tra due e quattro ore, salvo eccezioni motivate.

Il sistema di accreditamento è gestito dal Consiglio nazionale attraverso il Comitato tecnico scientifico (Cts), che valuta i corsi, attribuisce i crediti e verifica il rispetto delle regole, con possibilità di intervento anche durante lo svolgimento degli eventi.

Gli enti terzi devono ottenere un’autorizzazione triennale, subordinata al parere vincolante del Ministero della Giustizia, dimostrando adeguati requisiti organizzativi e formativi.

In caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo, sono previste sanzioni disciplinari progressive, dall’avvertimento alla censura.

Le novità 2026

Tra le novità più rilevanti emerge una revisione significativa della formazione in modalità on demand. Il regolamento stabilisce infatti che tali corsi siano organizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine, anche in collaborazione o su proposta di consigli regionali o altri enti e istituzioni.

Questa impostazione rafforza il ruolo centrale del Cnog nella gestione della formazione digitale asincrona

Ulteriori elementi innovativi , come detto, riguardano:

  • il rafforzamento dei controlli qualitativi sui corsi e sui soggetti organizzatori;
  • limiti agli eventi a pagamento organizzati dagli enti terzi;
  • l’utilizzo obbligatorio di piattaforme digitali per la gestione e il monitoraggio delle presenze;
  • criteri più rigorosi nella selezione dei relatori, anche sotto il profilo etico e disciplinare.

Viene inoltre confermata la gratuità dei corsi deontologici organizzati dagli ordini territoriali, al fine di garantire l’accesso alla formazione obbligatoria.

I punti critici : limitazione dell’offerta formativa

Il nuovo regolamento ha suscitato alcune perplessità, evidenziate in due interrogazioni parlamentari  in particolare sotto il profilo della concorrenza e dell’organizzazione dell’offerta formativa.

Il punto più critico riguarda la gestione dei corsi on demand, affidata in via principale al Consiglio nazionale con esclusione di enti terzi. Secondo l’interrogazione, tale scelta potrebbe limitare  la pluralità dell’offerta e incidendo sulla possibilità per i giornalisti di accedere facilmente ai percorsi formativi necessari.

Sono inoltre segnalate:

  • la mancata consultazione degli enti terzi nella fase di revisione del regolamento;
  • l’assenza di analisi sull’impatto delle nuove regole sull’offerta formativa complessiva;
  • possibili profili di criticità rispetto ai principi di concorrenza, richiamati anche dall’Autorità garante.

Nella risposta ufficiale, il Ministero della Giustizia ha chiarito che la propria funzione di vigilanza riguarda esclusivamente gli aspetti organizzativi e non la definizione dei soggetti formatori. Ha inoltre evidenziato che il regolamento non esclude del tutto altri soggetti, prevedendo forme di collaborazione.

Resta tuttavia aperto il confronto tra esigenze di controllo qualitativo e tutela della concorrenza, con possibili sviluppi anche sul piano applicativo dopo l’entrata in vigore del regolamento il 13 giugno 2026.