Fondi pensione: deducibilità 2026 e chiarimenti
La legge di Bilancio 2026 è intervenuta in maniera abbastanza rilevate sul secondo pilastro previdenziale, ovvero i fondi previdenziali integrativi incidendo non solo sui profili fiscali con l'innalzamento del limite di deducibilita ma anche sulle modalità di adesione, gestione e prestazione dei fondi pensione.
Pochi giorni fa a circolare 15 2026 di Assogestioni , l'associazione delle società di gestione del risparmio ha fornito una precisazione importante sulla decorrenza della novità. Facciamo il punto nei paragrafi seguenti.
Fondi pensione le novità 2026
La legge di bilancio interviene sui principali articoli del Dlgs n. 252/2005 (artt. 6, 8 e 11), con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della previdenza complementare nel sistema pensionistico italiano e ampliarne la diffusione tra i lavoratori.
Sul piano fiscale, è previsto l’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi a 5.300 euro annui, quale leva di incentivo all’adesione. Tale limite riguarda la contribuzione complessiva (lavoratore e datore di lavoro) e si accompagna alla rimodulazione del regime di extra-deducibilità per i lavoratori di prima occupazione successiva al 2007.
Accanto al profilo fiscale, la riforma introduce rilevanti innovazioni sul piano organizzativo e gestionale:
- viene ampliata la portabilità della posizione individuale, consentendo il trasferimento anche del contributo datoriale verso forme pensionistiche diverse (fondi aperti e PIP), superando precedenti vincoli;
- si rafforza la libertà di scelta dell’aderente, con effetti anche nei casi di cambio datore di lavoro o forma pensionistica;
- vengono rivisti gli obblighi informativi del datore di lavoro, che è chiamato a verificare le scelte pregresse del lavoratore e a fornire adeguata informazione sugli strumenti disponibili.
Ulteriore elemento di rilievo riguarda il meccanismo di adesione: la manovra prevede un rafforzamento delle logiche di adesione automatica (silenzio-assenso), in particolare per i neoassunti. La destinazione del TFR va espressa entro il termine di 60 giorni dall'assunzione. In mancanza di scelta le somme sono destinate al fondo pensione contrattuale e non più all'azienda.
Tale misura mira ad aumentare la partecipazione alla previdenza integrativa, considerata sempre più necessaria in un contesto di riduzione del tasso di sostituzione del sistema pubblico.
Sul fronte delle prestazioni, la legge introduce nuove modalità di erogazione più flessibili rispetto alla tradizionale rendita vitalizia, tra cui la rendita a durata definita e forme di prelievo modulabile, con l’obiettivo di adattare la prestazione alle esigenze individuali degli aderenti.
Tabella delle novità
Di seguito una sintesi dei principali parametri operativi aggiornati:
| Voce | Valore 2026 | Indicazioni operative |
|---|---|---|
| Limite deducibilità contributi | 5.300 euro | Leva fiscale principale per incentivare adesione |
| Extra-deducibilità lavoratori “prima occupazione” | 2.650 euro annui | Rimodulata in funzione del nuovo limite |
| Totale deducibile massimo | 7.950 euro annui | Inclusivo del plafond aggiuntivo |
| Portabilità contributo datoriale | Estesa | Trasferibile anche verso fondi aperti e PIP |
| Adesione automatica (TFR) | Rafforzata | Silenzio-assenso per neoassunti dopo 60 gg, |
La circolare Assogestioni 15 2026: decorrenza e imposte
La circolare Assogestioni 15 2026 evidenzia un profilo interpretativo rilevante in merito alla decorrenza delle nuove misure fiscaliprevisto dalla legge di Bilancio 2026 che fissava il termine al 1 luglio 2026 .
In particolare, richiamando la formulazione dell’articolo 8, comma 4, del Dlgs n. 252/2005, si individua nel 1° gennaio 2026 il momento di efficacia dell’innalzamento del limite di deducibilità dei contributi ai fondi pensione.
La soluzione interpretativa si fonda sul il principio di unitarietà del periodo d’imposta e assume rilievo operativo per datori di lavoro e consulenti, chiamati ad applicare correttamente i nuovi limiti già a partire dall’intero esercizio 2026.
Auspicabile a questo punto un chiarimento ufficiale dell'amministrazione finanziaria , che potrebbe arrivare forse a ridosso della data del 1 luglio.
Sul tema delle prestazioni Assogestioni ricorda che per le forme alternative alla rendita vitalizia, quali la rendita a durata definita, i prelievi flessibili il regime fiscale è assimilato a quello delle prestazioni in capitale, con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, riducibile fino al 9% in funzione dell’anzianità di partecipazione al fondo.
Diverso il trattamento per le prestazioni frazionate, che scontano una ritenuta del 20%, riducibile dello 0,25% per ogni anno oltre il quindicesimo, entro un limite massimo di riduzione del 5%.
Anche per le nuove prestazioni si ritiene applicabile il regime transitorio previsto dal Dlgs n. 252/2005: per gli iscritti ai fondi pensione antecedentemente al 1° gennaio 2007, la nuova tassazione riguarda solo i montanti maturati da tale data, mentre per le quote precedenti continua ad applicarsi il regime previgente
Extradeducibilità per iscrizione come minorenne: Risoluzione 25 2025
Per completezza si ricorda infine che sul tema dell'extradeducibilita l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025, ha chiarito il caso di un lavoratore che era stato iscritto al fondo pensione dai genitori nel 2009, quando era ancora minorenne, ma ha iniziato a lavorare solo nel 2019 e chiedeva se potesse beneficiare del bonus extra-deducibilità.
L'Agenzia ha risposto positivamente ma con una precisazione importante: i cinque anni utili per calcolare il plafond aggiuntivo decorrono dall'inizio del primo rapporto di lavoro, non dall'iscrizione al fondo.
Inoltre, i contributi versati dai genitori negli anni precedenti non contano ai fini del calcolo dell'agevolazione.

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