Esonero contributivo Sisma Centro Italia: proroga 2026 e istruzioni
Il messaggio INPS n. 323 del 30 gennaio 2026 comunica la proroga delle agevolazioni contributive previste per la Zona Franca Urbana (ZFU) Sisma Centro Italia, a seguito delle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)
La misura trae origine dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50/2017, che ha introdotto, per i datori di lavoro operanti nei Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2016, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi INAIL. L’agevolazione era inizialmente limitata ai periodi d’imposta 2017 e 2018, ma nel tempo è stata più volte prorogata, sempre nel rispetto dei limiti di spesa e del regime “de minimis” sugli aiuti di Stato, fino a ricomprendere anche gli anni dal 2019 al 2025
L'istituto informa che le regole già previste per gli anni precedenti si applicano anche al periodo d’imposta 2026. Di conseguenza, l’esonero contributivo è riconosciuto anche per tale annualità, in presenza dei requisiti di legge e fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’agevolazione complessivamente concessa
Il messaggio ricorda inoltre che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è l’autorità competente per la concessione delle agevolazioni. I beneficiari possono utilizzare il credito riconosciuto per compensare i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità operative già definite dalla circolare n. 48/2019. La fruizione avviene tramite modello F24, da presentare esclusivamente per via telematica, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate
In un messaggio precedente l'istituto ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del beneficio, che sintetizziamo di seguito.
Fruizione e modalità operative: modello F24 e codici tributo
Le imprese autorizzate possono utilizzare il credito d’imposta maturato per compensare i contributi obbligatori INPS, tramite modello F24 da inviare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
La modalità di fruizione resta invariata rispetto a quanto stabilito nella circolare INPS n. 48/2019, cui si rimanda per i dettagli operativi.
Ai fini della compensazione restano validi anche i codici tributo già istituiti dall’Agenzia delle Entrate per i precedenti periodi:
| Codice tributo | Anno di riferimento | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Z148 | 2017 | Risoluzione n. 160/E del 21.12.2017 |
| Z149 | 2018 | Risoluzione n. 45/E del 19.06.2018 |
| Z150 | 2019 | Risoluzione n. 78/E del 30.08.2019 |
| Z162 | 2020 | Risoluzione n. 47/E del 13.07.2021 |
| Z164 | 2021 | Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022 |
| Z165 | 2022 | Risoluzione n. 32/E del 24.06.2022 |
| Z166 | 2023-2024 | Risoluzione n. 31/E del 22.06.2023 |
Gli adempimenti per datori e consulenti
Per beneficiare dell’esonero 2026, i consulenti del lavoro e i datori devono quindi :
- verificare l’ammissibilità del datore alla misura e la presenza del provvedimento autorizzativo del Ministero competente;
- utilizzare il modello F24 in compensazione esclusivamente tramite i canali telematici AdE;
- assicurarsi di non superare i limiti del regime “de minimis”;
- seguire le istruzioni della circolare INPS n. 48/2019,.

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