Esonero contributivo madri di 3 figli 2026: guida a domande e conguagli
Con la Circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l'INPS fornisce le istruzioni operative per fruire delll'esonero contributivo previsto in favore dei datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno tre figli, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
La misura, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 210 a 213), si applica alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 e consiste nell'azzeramento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro un tetto massimo di 8.000 euro annui.
Vediamo in sintesi i requisiti soggettivi, la durata del beneficio, la compatibilità con altre agevolazioni e, soprattutto, le modalità pratiche per richiedere e gestire l'esonero, comprese le regole di esposizione nel flusso UniEmens a partire dalla denuncia di agosto 2026.
La norma in vigore
La norma di riferimento è l'art. 1, commi 210-213, della legge n. 199/2025. Il comma 210 riconosce l'esonero contributivo ai datori di lavoro privati – imprese e non imprese, incluso il settore agricolo – che assumono donne in possesso, alla data dell'assunzione, di due requisiti cumulativi:
- essere madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni (da intendersi 17 anni e 364 giorni);
- essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, secondo la nozione di "lavoratore svantaggiato" definita dal D.M. 17 ottobre 2017.
Il requisito dei figli si cristallizza al momento dell'assunzione: non rileva la nascita del terzo figlio in data successiva, il compimento dei 18 anni da parte di un figlio dopo l'assunzione, né eventi successivi come premorienza o non convivenza. Sono equiparati ai figli naturali quelli in adozione o affidamento, compresi i periodi di pre-affido. Restano esclusi dal beneficio:
- i contratti di lavoro domestico ,
- i rapporti di apprendistato (art. 1, comma 212),
- i contratti di lavoro intermittente/a chiamata e
- la Pubblica Amministrazione.
Lo sgravio NON è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote a carico del datore di lavoro (ad esempio è incompatibile con l'incentivo ex art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012 e con la Decontribuzione Sud)
ATTENZIONE : Resta compatibile invece con
- la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni (d.lgs. n. 216/2023) e con
- l'agevolazione dell'1% riservata alle aziende certificate per la parità di genere (legge n. 162/2021).
Calcolo, durata e massimali di spesa
Come detto, l'esonero copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione :
- dei premi INAIL,
- del contributo al Fondo TFR,
- dei contributi ai Fondi di solidarietà bilaterali e di altre contribuzioni a carattere solidaristico elencate nella circolare.
Resta ferma l'aliquota di computo ai fini pensionistici.
Il beneficio è soggetto a un tetto massimo annuo di 8.000 euro, riparametrato su base mensile e giornaliera, e la sua durata varia in base alla tipologia contrattuale.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Tetto massimo annuo | 8.000 € |
| Tetto massimo mensile (8.000/12) | 666,66 € |
| Tetto massimo giornaliero (666,66/31) | 21,50 € |
| Durata – assunzione a tempo determinato (anche in somministrazione) | 12 mesi dall'assunzione |
| Durata – trasformazione da tempo determinato a indeterminato | fino a 18 mesi dalla prima assunzione |
| Durata – assunzione a tempo indeterminato | 24 mesi dall'assunzione |
Per i rapporti part-time il massimale va riproporzionato in base alla percentuale di orario.
Nelle ipotesi di trasformazione, l'esonero spetta solo se il precedente rapporto a termine era già agevolato dalla stessa misura. . Il beneficio è comunque subordinato alla disponibilità delle risorse stanziate, che l'INPS monitora costantemente:
| Anno | Limite di spesa |
|---|---|
| 2026 | 5,7 milioni € |
| 2027 | 18,3 milioni € |
| 2028 | 24,7 milioni € |
| 2029 | 25,3 milioni € |
| 2030 | 25,9 milioni € |
| 2031 | 26,5 milioni € |
| 2032 | 27 milioni € |
| 2033 | 27,6 milioni € |
| 2034 | 28,2 milioni € |
| dal 2035 | 28,9 milioni € annui |
Se il monitoraggio evidenzia, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite, l'INPS sospende l'accoglimento di nuove istanze.
Istruzioni operative per la domanda
Per accedere al beneficio il datore di lavoro deve presentare istanza esclusivamente tramite il modulo on-line "ELM3", disponibile sul sito INPS nel "Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)".
La domanda deve indicare: i dati della lavoratrice e l'attestazione dei requisiti (status di priva di impiego e madre di tre figli); il codice della comunicazione obbligatoria del rapporto instaurato o trasformato; la retribuzione mensile media (con ratei di tredicesima e quattordicesima); l'eventuale percentuale di part-time; l'aliquota contributiva datoriale oggetto di sgravio. L'Istituto verifica il rapporto di lavoro nella banca dati delle comunicazioni obbligatorie, calcola l'importo spettante, controlla la capienza finanziaria e comunica l'autorizzazione in calce al modulo stesso.
Le istruzioni per i conguagli Uniemens – Posagri – ListaPosPA
Una volta autorizzato, il datore può fruire dell'esonero mediante conguaglio nelle denunce contributive.
Datori di lavoro non agricoli
Per i datori privati (settore generale) va valorizzato, dal flusso UniEmens di competenza agosto 2026, l'elemento <InfoAggcausaliContrib> con <CodiceCausale> "ELM3", inserendo tre volte <IdentMotivoUtilizzoCausale> con i codici fiscali dei figli e <TipoIdentMotivoUtilizzo> "CF_PERS_FIS".
I codici di conguaglio sul DM2013 virtuale sono:
"L633" (conguaglio) e
"L634" (arretrati).
Gli arretrati da gennaio a luglio 2026 possono essere esposti nei flussi di agosto, settembre e ottobre 2026.
Datori di lavoro agricoli
Per i datori agricoli, nella sezione <PosAgri> va usato il codice retribuzione "Y" e il codice agevolazione "LA" (competenza corrente) o "LB" (arretrati, esclusivamente nella competenza ottobre 2026, 4° periodo di trasmissione).
Gestione pubblica
Per i datori con lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica, nella sezione <ListaPosPA> va valorizzato l'elemento <RecuperoSgravi> con <CodiceRecupero> "73", indicando anno e mese di riferimento e l'importo dello sgravio;
i codici fiscali dei figli vanno riportati in V1_Periodo Precedente, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 5, con <IdentAtto> "5" e <DataAtto> pari alla data della circolare.
Scarica la circolare di istruzioni
Per ulteriori dettagli scarica la circolare INPS 82 del 29.7.2026

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