Esonero collocamento obbligatorio: contributo in aumento dal 2027

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 agosto 2026  prevede  un adeguamento dell’importo del contributo esonerativo originariamente fissato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, confermato dal legislatore nel 2015 con l’introduzione del comma 3- bis, dell’articolo 5, della legge n. 68 del 1999 (collocamento obbligatorio)  a

  •  euro 44,32  per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, la sanzione amministrativa  ivi prevista è conseguentemente determinata in misura pari a cinque volte l’importo del  contributo esonerativo di cui al comma 1, per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

L'adeguamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Esonero collocamento obbligatorio: come funziona

Le aziende private e gli enti pubblici economici, con dipendenti impegnati in lavori pericolosi con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono chiedere l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

 In cambio, è dovuto  un contributo  economico  per ogni giorno lavorativo per ogni posto non coperto da un lavoratore disabile.

L'esonero deve essere richiesto attraverso una procedura telematica, tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro, utilizzando SPID o CIE per accedere. L'autocertificazione richiesta dalla procedura  include dati come la base di computo e il numero di dipendenti coinvolti nelle lavorazioni pericolose.

Non è possibile presentare più autocertificazioni contemporaneamente.

Esonero collocamento obbligatorio: pagamento PagoPA dal 2024

Si ricorda che con decreto  ministeriale dell'11 giugno 2024 erano stati determinati: 

  1. nuovo importo giornaliero del contributo esonerativo 
  2. nuove modalità di pagamento  esclusivamente  online.

Nello specifico, mentre   il pagamento del contributo in precedenza poteva essere effettuato tramite bonifico bancario ordinario,  a partire dal 3 ottobre 2024 il pagamento del contributo esonerativo avviene solo tramite la piattaforma PagoPA, che genera un avviso di pagamento al termine della procedura telematica di richiesta . 

Inoltre, il decreto avvev aggiornato l'importo del contributo esonerativo, che passava 

  • da 30,64 euro a 
  • a 39,21 euro

per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Questo aggiornamento è stato introdotto per adeguare gli importi alle nuove disposizioni economiche.

L'importo  convenzionale era fissato a 2.587,86 euro per ogni trimestre, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Ogni pagamento copre un intero trimestre e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese di ciascun trimestre.

Disposizioni transitorie 2024 per aziende nuove o già esonerate

Tutti gli utenti interessati , comprese le aziende che già utilizzavano l’esonero prima del nuovo decreto dovevano presentare una nuova autocertificazione entro il 1° novembre 2024, per continuare a beneficiare dell'esonero.

Per i nuovi iscritti iI primo pagamento copre  il periodo dal momento dell’esecuzione fino alla fine del trimestre di riferimento. I pagamenti successivi, generati dalla procedura telematica, dovranno essere effettuati entro il 10 del primo mese di ogni nuovo trimestre.

In deroga, per i datori di lavoro già esonerati con le vecchie regole, e che desiderano continuare, la quota trimestrale sarà valida per l’intero trimestre (ottobre-dicembre), ATTENZIONE , le aziende possono anche scegliere di non mantenere la continuità, segnalando tale opzione nell’autocertificazione, con l’esonero che decorre dalla data di presentazione della stessa.