Esoneri contributivi agricoltura: novità sul regime de minimis

Con il decreto del 13 marzo 2026 pubblicato il 21 marzo in GU,  il Ministero dell’Agricoltura introduce il regime “de minimis” per la concessione degli esoneri contributivi INPS a favore delle imprese agricole colpite da eventi climatici eccezionali. In particolare, il provvedimento interviene su pratiche rimaste sospese o definite oltre il 30 giugno 2023, richiedendo ora  il rispetto del regolamento europeo “de minimis” con le nuove soglie modificate nel 2024.

Per datori di lavoro agricoli e consulenti  diventa necessario verificare il rispetto delle sogli  con il  diverso inquadramento normativo  . Sono previste verifiche specifiche da parte dell’INPS.

Le norme applicabili

Il decreto si inserisce nell’ambito del sistema di sostegno alle imprese agricole previsto dal decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale in caso di calamità naturali.

Sul piano europeo, il riferimento principale diventa ora  il regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, aggiornato dal regolamento (UE) 2024/3118, che ha innalzato il massimale concedibile da 25.000 a 50.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.

Il nuovo decreto sostituisce quindi, per i casi interessati, il precedente regime di aiuto in esenzione (SA.49425), ormai non più applicabile per le domande tardive.

Centrale come sempre  il ruolo dell’INPS, che gestisce  gli esoneri contributivi  e dovra dal 2026 verificare il rispetto dei limiti “de minimis controllando che non si verifichi sovracompensazione rispetto ai danni subiti.

Nuovo regime applicabile aziende ed eventi interessati

La principale novità consiste nell'obbligo di  concedere gli esoneri contributivi come aiuti “de minimis”, in sostituzione del regime precedente.

Prima della concessione dell’esonero, l’INPS deve verificare: 

il rispetto del tetto massimo “de minimis” (50.000 euro in tre anni)

 il cumulo con altri aiuti pubblici ricevuti; 

l’assenza di sovracompensazione rispetto ai danni. 

l consulente deve quindi  ricostruire tutti gli aiuti ricevuti dall’impresa (regionali, nazionali e UE) per evitare il superamento dei limiti.

 Ambito soggettivo ed  Eventi calamitosi interessati 

La norma riguarda:

  •  le  imprese agricole danneggiate da eventi dichiarati eccezionali
  • che hanno presentato domanda di esonero contributivo ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 102/2004. 

per gli  specifici eventi già oggetto di declaratoria, tra cui quelli verificatisi nel 2021 e nel 2022 su tutto il territorio nazionale. 

Di seguito l’elenco 

Anno Regione/Territorio Periodo evento
2021 Valle d’Aosta 7–9 aprile
2021 Lombardia 5–18 aprile
2021 Piemonte 7–8 aprile
2021 Veneto 7–8 aprile
2021 Emilia-Romagna 1–11 aprile
2021 Liguria 7–8 aprile
2021 Toscana 1–10 aprile
2021 Lazio 6–9 aprile
2021 Campania 7–9 aprile
2022 Campania 1 maggio–30 settembre
2022 Emilia-Romagna 1 maggio–27 settembre
2022 Lazio 1 maggio–31 agosto
2022 Umbria 1 maggio–30 settembre
2022 Veneto 1 maggio–31 agosto
2022 Sicilia 1 maggio–31 agosto
2022 Provincia Trento 1 maggio–7 ottobre
2022 Valle d’Aosta 1 maggio–6 ottobre
2022 Basilicata 1 maggio–30 settembre
2022 Toscana 1 maggio–1 settembre
2022 Friuli-Venezia Giulia 1 maggio–8 agosto
2022 Lombardia 1 maggio–10 agosto
2022 Calabria 1 giugno–1 ottobre
2022 Piemonte 1 maggio–30 settembre
2022 Puglia 1 gennaio–30 settembre
2022 Molise 1 maggio–31 agosto