Esoneri contributivi agricoltura: novità sul regime de minimis
Con il decreto del 13 marzo 2026 pubblicato il 21 marzo in GU, il Ministero dell’Agricoltura introduce il regime “de minimis” per la concessione degli esoneri contributivi INPS a favore delle imprese agricole colpite da eventi climatici eccezionali. In particolare, il provvedimento interviene su pratiche rimaste sospese o definite oltre il 30 giugno 2023, richiedendo ora il rispetto del regolamento europeo “de minimis” con le nuove soglie modificate nel 2024.
Per datori di lavoro agricoli e consulenti diventa necessario verificare il rispetto delle sogli con il diverso inquadramento normativo . Sono previste verifiche specifiche da parte dell’INPS.
Le norme applicabili
Il decreto si inserisce nell’ambito del sistema di sostegno alle imprese agricole previsto dal decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale in caso di calamità naturali.
Sul piano europeo, il riferimento principale diventa ora il regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, aggiornato dal regolamento (UE) 2024/3118, che ha innalzato il massimale concedibile da 25.000 a 50.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari.
Il nuovo decreto sostituisce quindi, per i casi interessati, il precedente regime di aiuto in esenzione (SA.49425), ormai non più applicabile per le domande tardive.
Centrale come sempre il ruolo dell’INPS, che gestisce gli esoneri contributivi e dovra dal 2026 verificare il rispetto dei limiti “de minimis controllando che non si verifichi sovracompensazione rispetto ai danni subiti.
Nuovo regime applicabile aziende ed eventi interessati
La principale novità consiste nell'obbligo di concedere gli esoneri contributivi come aiuti “de minimis”, in sostituzione del regime precedente.
Prima della concessione dell’esonero, l’INPS deve verificare:
il rispetto del tetto massimo “de minimis” (50.000 euro in tre anni)
il cumulo con altri aiuti pubblici ricevuti;
l’assenza di sovracompensazione rispetto ai danni.
l consulente deve quindi ricostruire tutti gli aiuti ricevuti dall’impresa (regionali, nazionali e UE) per evitare il superamento dei limiti.
Ambito soggettivo ed Eventi calamitosi interessati
La norma riguarda:
- le imprese agricole danneggiate da eventi dichiarati eccezionali
- che hanno presentato domanda di esonero contributivo ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 102/2004.
per gli specifici eventi già oggetto di declaratoria, tra cui quelli verificatisi nel 2021 e nel 2022 su tutto il territorio nazionale.
Di seguito l’elenco
| Anno | Regione/Territorio | Periodo evento |
|---|---|---|
| 2021 | Valle d’Aosta | 7–9 aprile |
| 2021 | Lombardia | 5–18 aprile |
| 2021 | Piemonte | 7–8 aprile |
| 2021 | Veneto | 7–8 aprile |
| 2021 | Emilia-Romagna | 1–11 aprile |
| 2021 | Liguria | 7–8 aprile |
| 2021 | Toscana | 1–10 aprile |
| 2021 | Lazio | 6–9 aprile |
| 2021 | Campania | 7–9 aprile |
| 2022 | Campania | 1 maggio–30 settembre |
| 2022 | Emilia-Romagna | 1 maggio–27 settembre |
| 2022 | Lazio | 1 maggio–31 agosto |
| 2022 | Umbria | 1 maggio–30 settembre |
| 2022 | Veneto | 1 maggio–31 agosto |
| 2022 | Sicilia | 1 maggio–31 agosto |
| 2022 | Provincia Trento | 1 maggio–7 ottobre |
| 2022 | Valle d’Aosta | 1 maggio–6 ottobre |
| 2022 | Basilicata | 1 maggio–30 settembre |
| 2022 | Toscana | 1 maggio–1 settembre |
| 2022 | Friuli-Venezia Giulia | 1 maggio–8 agosto |
| 2022 | Lombardia | 1 maggio–10 agosto |
| 2022 | Calabria | 1 giugno–1 ottobre |
| 2022 | Piemonte | 1 maggio–30 settembre |
| 2022 | Puglia | 1 gennaio–30 settembre |
| 2022 | Molise | 1 maggio–31 agosto |

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