Equo compenso avvocati: le nuove regole in vigore dal 7 aprile 2026
Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha deliberato l’aggiornamento del Codice Deontologico Forense per allinearlo ai principi sanciti dalla Legge n. 49 del 21 aprile 2023 in materia di equo compenso ( delibera n. 959 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026). Le modifiche all’articolo 25-bis del Codice, sono entrate in vigore il 7 aprile 2026.
Con la circolare n. 1-C-2026 dell’8 aprile 2026, il Consiglio fornisce alcune precisazioni sull' ambito di applicazione della disciplina sull’equo compenso.
Le modifiche al Codice deotologico: per quali clienti
Il nuovo testo stabilisce che l’avvocato non può concordare o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione richiesta, e che tale compenso debba essere determinato secondo i parametri forensi vigenti.
Questo vincolo riguarda in modo specifico i rapporti con i cosiddetti clienti “forti”, ovvero soggetti caratterizzati da un significativo potere contrattuale:
- le imprese bancarie e assicurative (incluse controllate e mandanti),
- le grandi imprese con più di cinquanta dipendenti o ricavi annui superiori ai 10 milioni di euro, nonché
- la Pubblica Amministrazione e le società a partecipazione pubblica disciplinate dal relativo testo unico.
Accanto alla conferma del divieto di pattuire compensi non conformi ai parametri, la norma impone un obbligo informativo specifico: qualora il professionista rediga unilateralmente il contratto o l’accordo, deve avvertire per iscritto il cliente che il compenso deve rispettare i criteri di legge, pena la nullità della pattuizione.
Le sanzioni
Il nuovo articolo 25-bis non si limita a stabilire regole di comportamento, ma prevede anche conseguenze disciplinari per le violazioni deontologiche:
- iI mancato rispetto del divieto di compenso non equo, comporta l’applicazione della sanzione della censura,
- la violazione dell’obbligo di informativa scritta si traduce in avvertimento disciplinare.
Queste misure puntano a rafforzare l’effettività e omogeneità delle garanzie per la retribuzione delle prestazioni professionali e a contrastare pratiche contrattuali squilibrate.
Va sottolineato che il divieto di compensi non equi e gli obblighi informativi si applicano esclusivamente ai rapporti con i soggetti individuati dalla norma (clienti “forti” come sopra definiti). Nei rapporti con clienti diversi, la disciplina non trova applicazione, consentendo agli avvocati una maggiore libertà contrattuale.
Chiarimenti del CNF circolare 1 2026
La circolare precisa ancora una volta che gli obblighi deontologici in materia di equo compenso si applicano esclusivamente nei rapporti con i soggetti individuati dall’art. 2 della legge n. 49/2023 ovvero .
- imprese bancarie e assicurative, comprese controllate e mandatarie;
- imprese con più di 50 dipendenti o ricavi superiori a 10 milioni di euro;
- pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica .
Viene inoltre specificato che la modifica al Codice è in vigore dal 7 aprile 2026, a 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .

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