Emergenza maltempo 2026: istruzioni INPS sulle nuove indennità

Con il messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative per l’accesso alle misure di sostegno al reddito introdotte dal decreto-legge n. 25/2026, emanato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.

Le misure sono rivolte a datori di lavoro, lavoratori dipendenti e autonomi che hanno subito la sospensione o l’interruzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza.

ISU aziende Come fare domanda

Per quanto riguarda le aziende, il decreto introduce un nuovo ammortizzatore sociale “unico” (ISU), accessibile tramite domanda all’INPS. 

La richiesta deve essere presentata 

  • dal datore di lavoro, anche tramite intermediari,
  •  entro il 31 maggio 2026, sebbene il termine non sia formalmente decadenziale.

 Tuttavia, l’Istituto raccomanda l’invio tempestivo per garantire il pagamento rapido ai lavoratori.

La domanda può riguardare diverse situazioni: sospensione dell’attività per aziende situate nei territori colpiti, impossibilità dei lavoratori a recarsi sul posto di lavoro oppure casi che coinvolgono lavoratori somministrati o distaccati. Le richieste devono essere inoltrate attraverso la piattaforma telematica “OMNIA IS” per i datori di lavoro privati e “CISOA Web” per il settore agricolo.

Sono previste specifiche causali da selezionare in fase di compilazione, differenziate in base alla situazione: ad esempio, per aziende operanti nelle aree colpite oppure per lavoratori residenti o domiciliati nei comuni interessati. 

Le prestazioni possono coprire fino a 90 giornate in caso di sospensione dell’attività aziendale e fino a 15 giornate nei casi di impossibilità a raggiungere il lavoro.

Per il settore agricolo sono stabilite modalità dedicate, con causali specifiche e obbligo di presentare domande separate per categorie di lavoratori. Anche in questo caso sono previsti limiti massimi di giornate indennizzabili e specifici adempimenti documentali.

ISU collaboratori e autonomi

Accanto agli ammortizzatori per i lavoratori dipendenti, il decreto introduce una indennità una tantum destinata a collaboratori, professionisti, autonomi e titolari di attività di impresa. L’indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività (fino a 15 giorni), con un massimo complessivo di 3.000 euro per beneficiario.

La domanda deve essere presentata direttamente dal lavoratore in modalità telematica, tramite il portale INPS, a partire 

  • dal 20 aprile 2026 e 
  • fino al 20 giugno 2026.

È possibile inviare una o più domande in base ai periodi di sospensione, purché già conclusi e non sovrapposti.

Ai fini dell’accesso, i richiedenti devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti, tra cui la residenza o il domicilio nei territori colpiti e l’effettiva sospensione dell’attività lavorativa. 

L’INPS effettuerà successivamente controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

Tabella causali ISU e CISOA

Ambito
Codice causale
Descrizione causale
Quando si usa
Limite massimo
Datori di lavoro privati (non agricoli)
ISU – 704
Art. 5 DL n. 25/2026 – Aziende operanti nel luogo dell’evento
Per lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa perché l’attività si svolge in unità produttive o operative ubicate nei territori colpiti dagli eventi meteorologici ed è stata sospesa.
90 giornate dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026
Datori di lavoro privati (non agricoli)
ISU – 705
Art. 5 DL n. 25/2026 – Lavoratori residenti nel luogo dell’evento
Per lavoratori subordinati del settore privato residenti, alla data del 18 gennaio 2026, in uno dei territori colpiti e impossibilitati a recarsi al lavoro.
15 giornate dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026
Datori di lavoro privati (non agricoli)
ISU – 706
Art. 5 DL n. 25/2026 – Lavoratori domiciliati nel luogo dell’evento
Per lavoratori subordinati del settore privato domiciliati, alla data del 18 gennaio 2026, in uno dei territori colpiti e impossibilitati a recarsi al lavoro.
15 giornate dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026
Datori di lavoro privati (non agricoli)
ISU – 707
Art. 5 DL n. 25/2026 – Aziende somministratrici/distaccanti con lavoratori nel luogo dell’evento
Per lavoratori somministrati o distaccati che operano presso sedi ubicate nei territori colpiti, anche se il datore di lavoro formale ha sede altrove.
Secondo la fattispecie collegata alla sospensione o all’impossibilità di recarsi al lavoro
Datori di lavoro agricoli
Cod. 19
DL n. 25/2026 – Sospensione attività lavorativa lavoratori con contratto attivo al 18/01
Per lavoratori agricoli con rapporto di lavoro attivo alla data del 18 gennaio 2026 presso datore di lavoro con sede nei territori colpiti, o in caso di distacco presso datore agricolo situato nei medesimi territori.
90 giornate dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026
Datori di lavoro agricoli
Cod. 20
DL n. 25/2026 – Sospensione attività lavorativa lavoratori senza contratto attivo al 18/01
Per lavoratori agricoli assunti dopo il 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026, senza rapporto attivo alla data del 18 gennaio, nei casi previsti dal messaggio.
Numero di giornate pari al lavorato dell’anno precedente, al netto di quelle già lavorate nell’anno in corso, fino a un massimo di 90 giornate
Datori di lavoro agricoli
Cod. 21
DL n. 25/2026 – Impossibilità a recarsi al lavoro lavoratori residenti
Per lavoratori agricoli residenti alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei territori colpiti, con o senza rapporto attivo a quella data, impossibilitati a recarsi al lavoro.
15 giornate dal 18 gennaio 2026 o dalla data di assunzione fino al 30 aprile 2026
Datori di lavoro agricoli
Cod. 22
DL n. 25/2026 – Impossibilità a recarsi al lavoro lavoratori domiciliati
Per lavoratori agricoli domiciliati alla data del 18 gennaio 2026 in uno dei territori colpiti, con o senza rapporto attivo a quella data, impossibilitati a recarsi al lavoro.
15 giornate dal 18 gennaio 2026 o dalla data di assunzione fino al 30 aprile 2026