DUVRI obbligatorio anche senza appalto formale
In tema di sicurezza sul lavoro, uno degli obblighi più delicati per le imprese riguarda la gestione dei cosiddetti "rischi interferenziali", ossia quelle situazioni di pericolo che si generano quando, all'interno dello stesso ambiente lavorativo, opera contemporaneamente personale di aziende diverse.
La normativa impone in questi casi la redazione di un apposito documento di valutazione, il DUVRI, che serve ad individuare le misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre tali rischi.
Con la sentenza n. 33423, depositata il 14 settembre 2026 , la Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, è tornata su questo tema, chiarendo che l'obbligo di predisporre il DUVRI non dipende dalla veste giuridica formale del rapporto tra le imprese coinvolte, ma dalla effettiva coesistenza operativa che genera il rischio.
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Infortunio mortale in azienda: la ricostruzione dei fatti
Il caso trae origine da un gravissimo infortunio avvenuto durante le operazioni di carico di un automezzo all'interno di uno stabilimento adibito alla produzione di mangimi.
Un autotrasportatore, incaricato del trasporto per conto dell'azienda, si trovava all'interno del capannone per caricare il proprio mezzo, quando veniva investito da un carrello elevatore condotto da un dipendente, impegnato in una manovra di retromarcia. L'uomo perdeva la vita a causa delle lesioni riportate.
Le indagini svolte dagli organi ispettivi avevano evidenziato una serie di carenze organizzative:
- l'assenza di una delimitazione tra le aree destinate al transito pedonale e quelle riservate ai mezzi meccanici,
- la mancanza di adeguata segnaletica e illuminazione,
- l'assenza di dispositivi acustici o luminosi per segnalare le manovre in corso e, soprattutto,
- la mancata adozione del DUVRI, sostituito da un generico documento di valutazione dei rischi aziendali privo di riferimento alle interferenze con soggetti esterni.
Sulla base di tali elementi, sia il Tribunale che, in seguito, la Corte d'Appello avevano riconosciuto la responsabilità penale del datore di lavoro e del dipendente alla guida del mezzo, ritenendoli responsabili in cooperazione colposa dell'evento, con una rideterminazione della pena in sede di appello.
Contro la decisione della Corte territoriale, il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione, sostenendo, tra l'altro, l'insussistenza dell'obbligo di redazione del DUVRI per l'assenza di un vero e proprio contratto di appalto con l'impresa di trasporti .
Inoltre evidenziava alcune criticità nella valutazione, da parte della Corte territoriale, del cosiddetto giudizio controfattuale, ossia la verifica di ciò che sarebbe accaduto se le cautele omesse fossero state adottate.
Il rigetto del ricorso: perché conta il rischio, non il contratto
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, offrendo un percorso motivazionale completo su ciascuno dei punti sollevati dalla difesa.
Sul primo motivo, relativo all'obbligo del DUVRI, i giudici hanno ribadito un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità: ai fini dell'operatività degli obblighi di cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro, non rileva la qualificazione civilistica del rapporto intercorso tra le imprese (che si tratti di appalto, di trasporto o di altra tipologia contrattuale), bensì l'effetto concreto che tale rapporto produce, ovvero la reale interferenza tra organizzazioni diverse operanti nello stesso luogo di lavoro. Nel caso specifico, la presenza sistematica e non occasionale del personale dell'impresa di trasporti all'interno dello stabilimento, unita alla contemporanea movimentazione di mezzi meccanici, integrava un'ipotesi tipica di rischio interferenziale, che imponeva la predisposizione del documento, poi risultato mancante.
Quanto al secondo motivo, relativo al giudizio controfattuale, la Corte ha confermato che la valutazione della Corte d'Appello era logicamente coerente: l'adozione delle cautele omesse (delimitazione delle aree, presenza di un preposto alla vigilanza durante le operazioni di carico) avrebbe reso altamente improbabile la presenza della vittima nella zona di pericolo.
È stato inoltre ribadito un principio di rilievo generale: l'esperienza professionale dei lavoratori e le prassi operative consolidate nel tempo non possono in alcun modo sostituire gli obblighi di informazione e formazione che la legge pone in capo al datore di lavoro.
Infine, anche il terzo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio e l'applicazione delle circostanze attenuanti, è stato ritenuto infondato, risultando la pena finale correttamente determinata. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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