DURC: sanzioni escluse dal calcolo dello scostamento
La regolarità contributiva rappresenta un requisito essenziale per le imprese, soprattutto ai fini dell’accesso a benefici normativi e contributivi. Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) costituisce lo strumento principale per attestare tale condizione e la sua disciplina prevede specifiche soglie di tolleranza per eventuali scostamenti tra quanto dovuto e quanto versato.
In questo contesto si inserisce una recente pronuncia della Corte di Cassazione che interviene su un aspetto particolarmente rilevante per datori di lavoro e consulenti: il calcolo della soglia di non gravità dello scostamento contributivo. La questione riguarda, in particolare, se nel computo della soglia di 150 euro debbano essere inclusi anche gli importi relativi alle sanzioni civili oppure solo gli interessi.
Il caso: Inps include interessi e sanzioni nella soglia di rilevanza
La vicenda trae origine da un verbale ispettivo con cui veniva contestata a un’impresa la perdita di benefici contributivi, a causa di presunte irregolarità nei versamenti. In sede di giudizio di merito, la Corte d’appello aveva annullato parzialmente il verbale, ritenendo che lo scostamento contributivo fosse inferiore alla soglia di rilevanza prevista dalla normativa vigente.
In particolare, lo scostamento accertato era pari a poco più di 137 euro, dunque inferiore al limite di 150 euro previsto per qualificare come “non grave” la differenza tra somme dovute e versate. Tale limite è stabilito dall’art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, che consente il rilascio del DURC anche in presenza di irregolarità di modesta entità.
L’ente previdenziale ha impugnato la decisione sostenendo che, nel calcolo della soglia, dovessero essere inclusi non solo gli interessi ma anche le sanzioni civili maturate sull’omissione contributiva. Secondo tale impostazione, l’importo complessivo avrebbe superato il limite di tolleranza, determinando quindi l’irregolarità contributiva e la perdita dei benefici.
La questione sottoposta alla Corte di Cassazione si è quindi concentrata sull’interpretazione della nozione di “accessori di legge” richiamata dalla norma regolamentare, e sulla sua estensione alle sanzioni civili.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ente previdenziale, fornendo un’interpretazione restrittiva della norma e chiarendo i criteri di calcolo dello scostamento contributivo.
Secondo i giudici, il riferimento agli “accessori di legge” contenuto nella disposizione non può essere inteso in senso ampio fino a comprendere anche le sanzioni civili. La Corte ha valorizzato sia il dato letterale sia quello sistematico della norma, evidenziando come le somme “dovute” debbano essere riferite esclusivamente all’obbligazione contributiva principale.
In tale prospettiva, le sanzioni civili, pur essendo una conseguenza automatica dell’omesso versamento, non possono essere assimilate alle somme dovute ai fini della verifica della regolarità. Esse rappresentano infatti un elemento ulteriore e distinto rispetto all’obbligo contributivo originario.
La Corte ha inoltre sottolineato che l’utilizzo del termine “accessori” deve essere interpretato in modo coerente con il contesto normativo, limitandolo agli interessi legali. Tale conclusione si fonda anche sul principio interpretativo secondo cui, quando il legislatore intende includere espressamente determinate voci, lo fa in modo esplicito.
Un ulteriore elemento valorizzato nella motivazione è la ratio della disciplina, che mira ad ampliare le ipotesi di irrilevanza degli scostamenti di modesta entità, evitando che minime irregolarità possano precludere il rilascio del DURC e l’accesso ai benefici. Includere le sanzioni civili nel calcolo avrebbe, secondo la Corte, un effetto restrittivo non coerente con tale finalità.
Alla luce di tali argomentazioni, è stato affermato il principio secondo cui, ai fini della verifica dello scostamento non grave entro la soglia di 150 euro, devono essere considerati esclusivamente gli importi contributivi e gli interessi, con esclusione delle sanzioni civili.
La diversa interpretazione del Ministero del Lavoro
Sullo stesso tema si ricorda il diverso orientamento espresso dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 3/2025, che ha fornito una lettura più ampia della nozione di “accessori di legge”. Secondo il Dicastero, infatti, nel calcolo della soglia dei 150 euro rilevano non solo i contributi e gli interessi, ma anche le sanzioni civili, considerate accessori dell’obbligazione contributiva.
Il Ministero valorizza il dato letterale della disposizione, ritenendo che il riferimento agli “accessori” includa tutte le componenti derivanti dall’omissione contributiva, comprese le sanzioni, in quanto strettamente collegate al mancato o tardivo versamento e applicate automaticamente dall’ordinamento. In questa prospettiva, la regolarità contributiva sussiste solo se l’ammontare complessivo del debito – comprensivo di contributi, interessi e sanzioni – non supera la soglia prevista.
Ne emerge quindi un contrasto tra lettura amministrativa e orientamento giurisprudenziale, che si spiega però con un punto divergenza sul concetto di obbligo contributivo
Il ministero ritiene la soglia dei 150 euro possa essere calcolata anche in presenza di soli accessori (interessi e sanzioni), considerati parte integrante dell’obbligazione. In questa ottica, anche se il debito contributivo principale è stato già sanato, la presenza residua di sanzioni o interessi può comunque incidere sulla regolarità contributiva, perché tali somme vengono viste come accessori autonomamente rilevanti.
La Cassazione, invece, collega strettamente il comma 3 al comma 1 della norma e quindi al concetto base di “pagamenti dovuti”. per cui lo scostamento di 150 euro ha senso solo se esiste ancora un debito contributivo principale . Gli accessori rilevano solo in quanto collegati a quel debito e, inoltre, vengono limitati ai soli interessi, escludendo le sanzioni civili.

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