DURC e agevolazioni: non basta pagare i contributi
IL ritardo nei modelli UNIEMENS è irregolarità sostanziale La regolarità contributiva non si esaurisce nel pagamento delle somme dovute: anche il rispetto degli obblighi dichiarativi è condizione necessaria per accedere ai benefici normativi e contributivi.
Questa la pesante affermazione della Cassazione nell'ordinanza n. 21362 del 23 giugno 2026 che risponde alla domanda: la mancata o tardiva trasmissione delle comunicazioni obbligatorie UNIEMENS costituisce una irregolarità meramente formale, oppure è sufficiente a precludere il rilascio del DURC e la fruizione degli sgravi contributivi?
Il quadro normativo e il caso: UNIEMENS omesso e regolarizzazione disattesa
Va premesso che il quadro normativo di riferimento è quello dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296 del 2006, che subordina l'accesso ai benefici normativi e contributivi al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva e all'assenza di violazioni nelle materie di lavoro e sicurezza.
La disciplina di dettaglio è affidata al D.M. 30 gennaio 2015, il cui art. 3 definisce la verifica di regolarità in tempo reale, e il cui art. 4 prevede, in caso di irregolarità riscontrata, un invito alla regolarizzazione entro quindici giorni, decorso inutilmente il quale la posizione negativa si cristallizza.
La vicenda specifica traeva origine da un avviso di addebito notificato dall'INPS nel gennaio 2020 a una società, avente ad oggetto il recupero di benefici contributivi riferiti all'ottobre 2017, oltre sanzioni civili . La contestazione riguardava appunto la mancata trasmissione dei modelli UNIEMENS per più mesi del 2017 e del 2018.
La società aveva proposto opposizione, accolta sia in primo grado che in appello.
La Corte d'Appello di Milano aveva ritenuto che, in assenza di effettive omissioni nel pagamento dei contributi, il semplice ritardo nella trasmissione delle comunicazioni UNIEMENS costituisse un inadempimento di carattere meramente formale, inidoneo a precludere il rilascio del DURC e a determinare la decadenza dai benefici contributivi.
L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle disposizioni normative sopra richiamate.
Dalla sentenza impugnata emergeva che le comunicazioni obbligatorie non erano state trasmesse nemmeno entro il termine di quindici giorni concesso con l'invito a regolarizzare. Non si rientrava , pertanto, in alcuna delle ipotesi eccettuative tassativamente previste dall'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 30 gennaio 2015 che avrebbero potuto giustificare un giudizio di regolarità nonostante l'inadempimento, che sono:
- rateizzazione concessa,
- sospensione per legge,
- scostamento non grave tra somme dovute e versate.
La decisione: la regolarità contributiva richiede la verifica dell’INPS
La Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.
Il principio affermato è di portata generale e si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidato, richiamando espressamente i precedenti Cass. nn. 2678, 8078 e 16198 del 2026, secondo cui la regolarità contributiva costituisce un concetto più ampio rispetto al solo regolare adempimento dell'obbligazione contributiva nel suo profilo patrimoniale.
La Corte chiarisce che l'invio corretto e tempestivo dei modelli UNIEMENS non è un adempimento accessorio in quanto rappresenta il presupposto indispensabile affinché l'INPS possa disporre di tutti i dati retributivi e contributivi per verificare la correttezza dei versamenti effettuati.
In mancanza di tali comunicazioni, l'Istituto è impossibilitato a esercitare il controllo dovuto per legge e questo — indipendentemente dalla circostanza che i contributi risultino poi effettivamente versati — integra una irregolarità sostanziale, non formale.
Ne discende che la decadenza dai benefici è conseguenza automatica dell'omessa regolarizzazione entro il termine assegnato, senza che una sanatoria successiva possa sanare la posizione ai fini del diritto agli sgravi già fruiti.
Dalla sentenza emerge dunque che il datore di lavoro che intende accedere ai benefici garantiti dalla regolarità del DURC , deve assicurare non solo il puntuale versamento delle somme dovute, ma anche il rispetto di tutti gli obblighi dichiarativi connessi, consentendo all'INPS di esercitare la propria funzione di verifica.

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