Diritto di critica del dirigente sindacale: i limiti secondo la Cassazione

Con l’ordinanza n. 2844 del 9 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è intervenuta sul tema dei limiti del diritto di critica esercitato dal dirigente sindacale, con particolare riferimento alla compatibilità tra libertà sindacale e potere disciplinare del datore di lavoro 

La pronuncia affronta il delicato equilibrio tra tutela dell’attività sindacale, garantita dall’art. 39 Cost., e rispetto dei limiti di continenza formale e sostanziale nell’espressione del pensiero, nonché della pertinenza rispetto al rapporto di lavoro. La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di una dirigente sindacale, a seguito di dichiarazioni rese in una trasmissione televisiva su una procedura concorsuale e, più in generale, sull’operato dell’amministrazione finanziaria.

Il giudizio era stato introdotto ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, sul presupposto che l’iniziativa disciplinare integrasse un comportamento antisindacale. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la questione è giunta all’esame della Suprema Corte, che ha confermato la decisione della Corte d’Appello, soffermandosi sui presupposti di legittimità del diritto di critica in ambito sindacale

Il caso

La controversia si colloca nell’ambito di un contenzioso relativo a una procedura concorsuale per l’accesso alla dirigenza presso un ufficio dell’Agenzia delle Dogane. In seguito a pronunce del giudice amministrativo e a successive indagini penali, la vicenda aveva assunto rilevanza pubblica.

Nel corso di una trasmissione televisiva, la dirigente sindacale, rispondendo alle domande della giornalista, aveva dapprima ricostruito le irregolarità riscontrate nella procedura concorsuale. Successivamente, il dialogo si era esteso a considerazioni più ampie sull’azione amministrativa in materia fiscale, con affermazioni secondo cui i piccoli contribuenti subirebbero effetti sanzionatori sproporzionati, mentre i grandi evasori resterebbero impuniti.

In particolare, nel corso dell’intervista, era stato prospettato un collegamento tra presunte alterazioni delle procedure concorsuali e la creazione di una classe dirigente “fedele”, funzionale – secondo quanto affermato – all’attuazione di politiche di vessazione nei confronti dei piccoli contribuenti, a scapito del rispetto delle regole e dell’interesse dei cittadini.

A seguito di tali dichiarazioni,  su indicazione della Direzione Interregionale, era stata avviata l’azione disciplinare, conclusasi con l’irrogazione di un rimprovero verbale.

La lavoratrice aveva quindi promosso ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, sostenendo che l’iniziativa disciplinare fosse ritorsiva e idonea a comprimere la libertà sindacale. I giudici di merito avevano escluso la natura antisindacale del comportamento datoriale, ritenendo non dimostrato l’intento ritorsivo e affermando la legittimità della sanzione sotto il profilo del superamento dei limiti del diritto di critica.

La decisione e le motivazioni

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, soffermandosi su due profili principali: la dedotta natura ritorsiva dell’azione disciplinare e il rispetto dei limiti del diritto di critica.

Quanto al primo aspetto, la Suprema Corte ha chiarito che l’accertamento della ritorsività costituisce un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito. È onere di chi la deduce dimostrare il coefficiente soggettivo specifico dell’intento ritorsivo. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di elementi concreti idonei a dimostrare una finalità intimidatoria o lesiva della libertà sindacale, inserendo l’iniziativa disciplinare nel contesto di una dialettica tra uffici di diverso rango gerarchico. Tale valutazione, secondo la Cassazione, non è sindacabile in sede di legittimità.

Con riferimento al diritto di critica, la Corte ha ribadito che esso è tutelato anche in ambito sindacale e può estendersi al piano politico delle questioni, ma incontra i limiti della continenza formale, della continenza sostanziale e della pertinenza.

Nel caso in esame, non erano in discussione i modi espressivi (continenza formale), bensì il contenuto delle affermazioni (continenza sostanziale). La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la critica è legittima quando si fonda su fatti veri o comunque su una verità “putativa”, ossia soggettivamente desumibile sulla base di elementi noti e secondo parametri di razionalità sufficiente.

Il discrimine individuato dalla Corte d’Appello tra l’alterazione dei concorsi per favorire soggetti raccomandati e l’ulteriore affermazione secondo cui tali condotte sarebbero finalizzate a perseguire politiche di vessazione fiscale a danno dei piccoli contribuenti è stato ritenuto non arbitrario. Mentre il primo profilo era rimasto estraneo alla contestazione disciplinare, il secondo è stato qualificato come privo di riscontri, anche solo indiziari, e dunque come illazione non sorretta da elementi oggettivi.

Secondo la Suprema Corte, l’attribuzione all’amministrazione di un disegno volto a colpire i piccoli contribuenti lasciando impuniti i grandi evasori integra un superamento del limite della continenza sostanziale, in quanto non supportata da fatti desumibili secondo criteri di razionalità sufficiente.

La Corte ha inoltre precisato che i limiti del diritto di critica valgono tanto per il lavoratore quanto per il sindacalista. La libertà sindacale, pur ampia e costituzionalmente garantita, non esonera dall’obbligo di salvaguardare l’onorabilità altrui e di rispettare i criteri di pertinenza e continenza.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato e la sanzione disciplinare ritenuta legittima, enunciando il principio secondo cui la manifestazione di opinioni nell’esercizio dell’attività sindacale è legittima purché siano rispettati, nei modi, i criteri di continenza formale e, nei contenuti, quelli di continenza sostanziale, oltre al principio di pertinenza