Da invalidità a pensione vecchiaia: agevolazione per maternita da richiedere
Con il Messaggio n. 2124 del 26 giugno 2026, INPS fornisce istruzioni operative sulla trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità (AOI) in pensione di vecchiaia per i soggetti liquidati nel sistema contributivo, con specifico focus sul beneficio spettante alle lavoratrici madri ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il documento chiarisce due aspetti di rilievo pratico:
- da un lato, le condizioni e le modalità con cui opera la trasformazione automatica dell'AOI ( assegno ordinario di invalidità);
- dall'altro, le regole per richiedere il beneficio dell'anticipo dell'età pensionabile — o del coefficiente di trasformazione maggiorato — da parte delle lavoratrici che hanno avuto figli.
L'istituto avverte infatti che, in assenza di domanda presentata nei termini, il beneficio non potrà essere riconosciuto né in trasformazione d'ufficio né in sede di ricostituzione successiva: un'avvertenza che i consulenti del lavoro e i patronati devono tenere in stretta considerazione nella gestione delle pratiche in corso.
Trasformazione AIO in pensione di vecchiaia -le soglie anagrafiche
La trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia è disciplinata dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 222/1984.
L'operazione avviene d'ufficio al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato. I periodi di godimento dell'AOI privi di attività lavorativa concorrono al perfezionamento dei requisiti di contribuzione e assicurazione, ma restano irrilevanti ai fini della misura della pensione.
INPS ribadisce nel messaggio che tale valorizzazione è ammessa esclusivamente ai fini della trasformazione automatica, e non anche nei casi in cui l'assicurato — già titolare di un AOI revocato o non confermato — presenti successivamente domanda autonoma di pensione di vecchiaia (cfr. circolare n. 165/1989).
Per i titolari di AOI liquidato nel sistema contributivo in via ordinaria, la trasformazione opera secondo le seguenti soglie:
| Percorso | Età richiesta (2025-2026) | Età richiesta (2027) | Età richiesta (2028) | Contribuzione minima | Importo soglia |
|---|---|---|---|---|---|
| A) Ordinario | 67 anni | 67 anni e 1 mese | 67 anni e 3 mesi | 20 anni | Sì (≥ assegno sociale) |
| B) Età avanzata | 71 anni | 71 anni e 1 mese | 71 anni e 3 mesi | 5 anni effettivi | No |
| C) Optanti (art. 1 c. 23 L. 335/1995) | 67 anni | 67 anni e 1 mese | 67 anni e 3 mesi | 20 anni | Non previsto |
Tutte le soglie anagrafiche sono soggette agli adeguamenti periodici alla speranza di vita. L'INPS precisa inoltre che la facoltà di opzione al contributivo deve essere esercitata durante la vita lavorativa, o al più tardi entro il mese precedente la decorrenza dell'AOI: è preclusa in sede di trasformazione.
Le istruzioni dettagliate
La parte più rilevante del messaggio riguarda , come detto, il beneficio per le lavoratrici madri che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
Viene ricordato che l'articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335/1995 riconosce loro, in alternativa:
- l'anticipo dell'età pensionabile rispetto al requisito anagrafico ordinario, oppure
- l'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato ai fini del calcolo dell'importo pensionistico.
Poiché la trasformazione dell'AOI avviene d'ufficio, la lavoratrice interessata non riceve una convocazione né un invito a dichiarare i propri figli: deve attivarsi autonomamente.
Il termine per presentare l'istanza è il mese precedente alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, calcolata senza considerare l'eventuale anticipo derivante dal beneficio stesso.
Modalità operative transitorie.
In attesa del completamento degli aggiornamenti procedurali, l'istanza può essere incorporata nella domanda di trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia, indicando nelle note:
- la tipologia di beneficio richiesta (anticipo anagrafico o coefficiente maggiorato);
- il numero dei figli.
Gestione dei periodi sovrapposti.
Qualora, per effetto dell'anticipo riconosciuto, la decorrenza della pensione di vecchiaia retrodati a un periodo già coperto dall'AOI, quest'ultimo viene revocato dalla nuova data di decorrenza. Le rate di AOI già erogate vengono compensate — nei limiti della prescrizione — con le somme a titolo di pensione di vecchiaia per il medesimo arco temporale; l'eventuale differenza a credito è liquidata all'interessata.
Sanzione procedurale. L'INPS precisa infine che : in assenza di domanda tempestiva, il beneficio non potrà essere riconosciuto né in sede di trasformazione automatica, né successivamente tramite ricostituzione del trattamento.
Necessario quindi monitorare con anticipo la posizione delle lavoratrici madri titolari di Assegno di invaidità in regime contributivo prossime all'età pensionabile, verificando i requisiti e predisponendo l'istanza entro i termini perentori indicati.

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