Contributi INPS operai agricoli 2026

Inps ha comunicato con la circolare 43 del 7 aprile 2026 le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.) relativi alla contribuzione previdenziale prevista per le aziende che occupano operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato OTI

Di seguito un riepilogo  dei valori principali 

Aliquote contributive INPS agricoltura , agroalimentari, coop e part time 2026

AZIENDE AGRICOLE 

Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l'aumento progressivo fino alla soglia di 32%   anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento  dello 0,20%

Invariata invece l'aliquota contributiva a  carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.

Per l’anno 2025, quindi, l’aliquota contributiva  complessiva è pari a 30,50%  di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

AZIENDE AGROALIMENTARI

Per le aziende agricole  di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece   l'aliquota complessiva resta fissata  nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.

 COOPERATIVE E CONSORZI 

Anche quest'anno nessuna variazione . A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2015, n. 22,  la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e  commercializzano prodotti agricoli e zootecnici .  Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la  disoccupazione agricola.

Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva  per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.

MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale  il  minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a  tempo parziale è pari a 8,94 €

Agricoltura : aliquote INAIL 2026

L'aliquota complessiva è fissata a 8,50% . Viene infatti abolito il vecchio sistema (10,125% + 3,1185%) ed eliminata la riduzione del 14,80%

Agevolazioni per zone tariffarie 2026

Infine sono invariate anche  le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:

Aliquote agevolazioni per zone tariffarie
territori non svantaggiati  100%
particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25%
svantaggiati 68% 32%

Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25,  comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Utile specificare che, come chiarito dal  messaggio INPS  n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili  anche  ai datori di lavoro  non agricoli ma che  abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.

Contributi INPS agricoltura – riepilogo e scadenze di versamento

Voce 2025 2026 Differenza
FPLD aziende agricole 30,30% 30,50% +0,20 punti
FPLD agroindustria 32,30% 32,30% Nessuna variazione
Quota lavoratore 8,84% 8,84% Nessuna variazione
Minimale orario part-time € 8,82 € 8,94 + € 0,12
Contributi INAIL 10,125% + 3,1185% con riduzione 8,50% aliquota unica Nuovo sistema contributivo
Riduzioni zone tariffarie 75% montani / 68% svantaggiati 75% montani / 68% svantaggiati Nessuna variazione
LOAgri Misura sperimentale Misura strutturale Stabilizzazione normativa

Come ogni anno, i contributi sono dovuti  con il modello F24 alle seguenti scadenze

  •  16 settembre 2026, per la contribuzione del primo trimestre 2026;
  • 16 dicembre 2026, per la contribuzione del secondo trimestre 2026;
  • 16 marzo 2027  per la contribuzione del terzo trimestre 2026;
  • 16 giugno 2027, per la contribuzione del quarto trimestre 2026.

Contributi INPS lavoratori occasionali LOAGRI

Da segnalare che  il regime sperimentale è stato  stabilizzato  e resta invariato il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO), effettuato mediante l’applicazione,   sulle aliquote ordinarie,  della riduzione per i territori svantaggiati  (v. sopra)