Contributi enti bilaterali: novità su denunce, gestione e versamenti
Con la circolare n. 37 del 31 marzo 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione del nuovo schema convenzionale relativo alla riscossione dei contributi destinati agli Enti bilaterali, Fondi e Casse già convenzionati con l’Istituto.
Il documento recepisce il passaggio al nuovo regime previsto dalla determinazione commissariale n. 71/2023, con effetti operativi a partire dal 3 febbraio 2026.
Le indicazioni si rivolgono direttamente a datori di lavoro e consulenti, chiamati ad adeguare le procedure di versamento e denuncia contributiva secondo modalità uniformate e più strutturate .
Di seguito le principali indicazioni dell'Istituto.
Il quadro normativo
Il nuovo assetto si inserisce nell’evoluzione della disciplina convenzionale tra INPS ed Enti bilaterali, sostituendo progressivamente il precedente schema del 2013. Gli Enti già convenzionati hanno dovuto manifestare l’adesione al nuovo modello, pena la cessazione del servizio al 31 dicembre 2024.
La nuova convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo triennale previa richiesta entro giugno 2026.
L'Istituto ricorda che il ruolo dell’INPS resta quello di soggetto incaricato della riscossione, senza assumere obblighi di esazione coattiva né responsabilità nei confronti dei datori di lavoro per eventuali inadempimenti.
Gli obblighi contributivi continuano a derivare dalla contrattazione collettiva di riferimento, mentre agli Enti compete la determinazione della misura del contributo e le attività informative verso gli aderenti.
Si ricorda che l’INPS svolge il servizio di riscossione e fornitura dati dietro rimborso dei costi sostenuti, posti direttamente in capo all’Ente convenzionato, che li corrisponde all’Istituto (una tantum, annui e per rigo F24):
- per una parte dei costi tramite la trattenuta del 2% sui contributi riscossi;
- eventuali differenze vengono conguagliate o richieste all’Ente con apposita comunicazione.
Compilazione F24 e Uniemens
Tra le principali innovazioni operative si segnalano le modalità di compilazione del modello F24 e del flusso UniEmens.
Versamento tramite F24
I datori di lavoro devono indicare i contributi agli Enti bilaterali nella sezione “INPS”, separatamente dai contributi obbligatori,
- valorizzando esclusivamente il campo “importi a debito versati”. Devono inoltre essere indicati:
- codice sede INPS competente;
- matricola aziendale;
- periodo di riferimento (mese/anno).
Compilazione UniEmens
Nel flusso UniEmens, i contributi devono essere esposti nel percorso dedicato agli enti convenzionati, con indicazione:
del codice convenzione assegnato;
dell’importo per singolo lavoratore;
del periodo di competenza in formato “AAAA-MM”.
Riversamento e controlli
L’INPS effettua verifiche di coerenza tra i dati F24 e UniEmens prima del riversamento. In caso di anomalie, può attivare segnalazioni all’Agenzia delle Entrate o direttamente agli Enti e ai datori di lavoro.
Il riversamento avviene:
- nella misura del 98% dei contributi riscossi;
- nel mese successivo alla denuncia UniEmens;
- con trattenuta del 2% a copertura dei costi e soggetta a conguaglio.
Sono inoltre previste specifiche condizioni operative:
- accantonamento delle somme inferiori a 50 euro mensili;
- sospensione dei pagamenti in caso di irregolarità DURC dell’Ente;
- obbligo di indicazione corretta dell’IBAN da parte dell’Ente.
Istruzioni dettagliate su costi, dati e gestione convenzione
La circolare disciplina in modo puntuale anche il sistema dei costi e della gestione amministrativa del servizio fornito agli Enti.
Di seguito una sintesi delle principali voci economiche:
| Voce di costo | Importo | Descrizione |
|---|---|---|
| Contributo una tantum | 7.200 euro | Costi di sviluppo e gestione iniziale |
| Canone annuo | 1.900 euro | Costi ricorrenti di gestione |
| Costo per rigo F24 | 0,32 euro | Gestione riscossione, controllo e dati |
| Trattenuta sui versamenti | 2% | Conguaglio costi e gestione servizio |
| Riversamento agli Enti | 98% | Quota mensile erogata dall’INPS |
Il sistema prevede inoltre: fatturazione elettronica obbligatoria da parte dell’INPS; conguaglio annuale dei costi entro maggio dell’anno successivo; possibilità di revisione annuale delle tariffe in base ai volumi e alla complessità dei controlli.
Fornitura dati
Gli Enti possono accedere ai dati contributivi tramite il servizio dedicato, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS. L’accesso consente il download dei flussi relativi a versamenti e lavoratori, fondamentali per il controllo delle posizioni contributive.
Gestione della convenzione
Sono disciplinate anche: clausole di salvaguardia che escludono responsabilità dell’INPS verso terzi; modalità di recesso, risoluzione e sospensione; effetti immediati della cessazione del servizio; obblighi di restituzione diretta tra Ente e datore di lavoro in caso di versamenti non dovuti.

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