Consulenze giuridiche del MEF: in arrivo nuove regole per le istanze

Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze approvato in via preliminare  in attuazione dell’articolo 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), vengono definite le modalità per presentare istanze di consulenza giuridica in materia tributaria.

 Il provvedimento dà attuazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 219/2023  di riforma fiscal e, e disciplina presupposti, contenuti, tempi e limiti delle richieste che possono essere avanzate da soggetti collettivi – tra cui associazioni sindacali, ordini professionali, enti pubblici e amministrazioni dello Stato – su questioni fiscali di rilevanza generale.

Il decreto  dovrebbe segnare  un passo avanti verso una maggiore trasparenza e uniformità nell’interpretazione delle norme tributarie, consentendo ai corpi intermedi di ottenere orientamenti ufficiali non vincolanti ma autorevoli, da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Istanze di consulenza giuridica

Le istanze di consulenza giuridica potranno  riguardare solo problematiche fiscali di carattere generale, non riconducibili a singoli contribuenti. Devono contenere diversi elementi essenziali: i dati del richiedente e dell’eventuale rappresentante legale, l’indirizzo PEC, una descrizione chiara della questione fiscale, le norme di riferimento e la proposta interpretativa motivata. 

È richiesta anche la sottoscrizione da parte del legale rappresentante o di un soggetto incaricato formalmente ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/1973.

Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente, l’Amministrazione può invitare il richiedente a integrare i dati mancanti entro 30 giorni. 

La mancata regolarizzazione comporta la rinuncia implicita all’istanza. È possibile inoltre allegare documentazione proveniente da altre amministrazioni pubbliche se utile alla valutazione del quesito

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Tempi, effetti delle risposte e casi di inammissibilità

L’Amministrazione ha 120 giorni per rispondere, a partire dalla data di ricezione dell’istanza completa. Se la documentazione è insufficiente, può chiedere un’integrazione una sola volta, riaprendo il termine di risposta. L’istanza è considerata rinunciata se la documentazione integrativa non viene presentata entro 60 giorni

.Le risposte fornite non sono vincolanti né impugnabili, ma rappresentano un riferimento utile per i soggetti collettivi rappresentati. Il decreto elenca anche i casi in cui l’istanza è inammissibile, ad esempio se presentata da soggetti non legittimati, se riguarda fattispecie individuali, oppure se verte su questioni già trattate e risolte da precedenti documenti dell’Amministrazione

.Infine, è previsto un regime transitorio: le nuove disposizioni si applicano alle istanze presentate dal giorno successivo alla pubblicazione dei provvedimenti attuativi da parte delle Agenzie fiscali e del MEF. Nessun nuovo onere finanziario è previsto per l’attuazione del decreto.