Commercialista nominato assessore: ok CNDCEC all’esonero dalla formazione

Chi ricopre incarichi pubblici e allo stesso tempo è iscritto a un Albo professionale si trova spesso a dover conciliare gli obblighi formativi con gli impegni istituzionali. Per i dottori commercialisti e gli esperti contabili, il Regolamento sulla formazione professionale continua (FPC) prevede specifiche ipotesi di esonero dall'obbligo formativo legate all'assunzione di cariche pubbliche. 

Un recente Pronto Ordini  del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 20/2026  affronta un caso pratico particolarmente rilevante per i professionisti quello dell'assessore, figura che presenta caratteristiche peculiari rispetto alle cariche elettive in senso stretto. La questione, sollevata da un Ordine territoriale, riguarda l'esatta portata applicativa della norma regolamentare e le sue ricadute pratiche per i professionisti coinvolti in ruoli di amministrazione locale.

Il caso

Il quesito posto al CNDCEC riguardava la possibilità di applicare l'esonero dalla formazione professionale, previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d) del Regolamento FPC, anche all'ipotesi di nomina alla carica di assessore comunale. 

La norma, nella sua formulazione letterale, limita l'esenzione ai casi di assunzione di cariche pubbliche "elettive", per le quali la normativa vigente riconosce il diritto a permessi o aspettativa dal lavoro per l'intera durata del mandato. La carica di assessore, tuttavia, si configura giuridicamente come carica "non elettiva", in quanto conferita mediante nomina da parte di un organo che, a sua volta, proviene da elezione diretta (il Sindaco). Questa distinzione formale ha reso necessario un approfondimento interpretativo, dato che la lettera della norma sembrerebbe escludere l'assessore dal perimetro applicativo dell'esonero, nonostante la sostanziale analogia delle funzioni pubbliche svolte rispetto agli amministratori eletti direttamente.

La decisione del CNDCEC: interpretazione estensiva dell’art 8 su FPC

Nel fornire la propria interpretazione, il CNDCEC ha ritenuto di dover superare il dat letterale della disposizione, privilegiando un'interpretazione estensiva.

 Due gli elementi posti a fondamento della decisione: 

  1. da un lato, la finalità della norma regolamentare, individuata nell'agevolare lo svolgimento di funzioni pubbliche esercitate nell'interesse della collettività, a prescindere dalla natura elettiva o meno dell'incarico; 
  2. dall'altro, il richiamo al Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), che agli artt. 79, comma 3, e 81 riconosce ai lavoratori dipendenti componenti delle giunte comunali il diritto di assentarsi dal servizio per la partecipazione alle riunioni di giunta, nonché la facoltà di essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato — prerogative sostanzialmente equivalenti a quelle previste per gli amministratori locali eletti direttamente.

Sulla base di tali considerazioni, il CNDCEC ha concluso che l'art. 8, comma 1, lett. d) del Regolamento FPC debba essere interpretato estensivamente, riconoscendo l'esonero dalla formazione professionale continua anche agli iscritti all'Albo nominati alla carica di assessore, pur trattandosi formalmente di una carica pubblica non elettiva.