Collaborazioni etero-organizzate e navigator: perché la Cassazione ha detto si
Con la sentenza n. 23436/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della natura giuridica dei rapporti instaurati con i cosiddetti "navigator", le figure professionali reclutate per supportare i Centri per l'Impiego nell'attuazione del Reddito di Cittadinanza. La pronuncia affronta due questioni distinte ma collegate:
- da un lato l'esclusione della subordinazione ex art. 2094 cod. civ.,
- dall'altro l'applicabilità della disciplina delle collaborazioni etero-organizzate prevista dall'art. 2, D.Lgs. n. 81/2015, che estende ai collaboratori coordinati e organizzati dal committente le tutele proprie del lavoro dipendente. La decisione ridefinisce i confini tra normativa speciale e disciplina generale e chiarisce i requisiti per la validità degli accordi collettivi derogatori.
Il caso : natura subordinata del rapporto ?
Il caso trae origine dal ricorso di alcuni ex navigator, che avevano chiesto il riconoscimento della natura subordinata del proprio rapporto con Sviluppo Lavoro Italia Spa (già Anpal Servizi Spa).
La Corte d'Appello di Torino aveva rigettato la domanda, valutando che gli indici tipici della collaborazione — selezione pubblica, fornitura di strumenti di lavoro, retribuzione fissa mensile, obbligo di formazione e di rendicontazione, orari coincidenti con l'apertura dei Centri per l'Impiego — avessero un "valore neutro", trattandosi di elementi imposti direttamente dalla normativa istitutiva del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego.
I giudici territoriali avevano inoltre escluso l'applicazione dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015 per due ragioni:
- la presunta specialità della disciplina introdotta dal decreto legge sul Reddito di Cittadinanza rispetto a quella generale sulle collaborazioni etero-organizzate, e comunque
- l'operatività della deroga prevista per gli accordi collettivi nazionali.
I lavoratori avevano proposto ricorso per cassazione articolato in ben sedici motivi, contestando sia la qualificazione del rapporto sia il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, sia infine l'errata applicazione della disciplina sulle collaborazioni etero-organizzate.
La decisione della Cassazione sulle collaborazioni
La Suprema Corte ha fornito un giudizio estemamente articolato ed ha respinto i primi cinque motivi, confermando che
- la valutazione sulla sussistenza della subordinazione compiuta dalla Corte territoriale costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, e che
- l'esclusione della prova testimoniale non aveva inciso su un punto realmente decisivo della controversia.
Ha invece accolto i motivi dal sesto al decimo, ritenendo fondate le censure relative all'errata esclusione della disciplina sulle collaborazioni etero-organizzate. Secondo la Cassazione, il testo dell'art. 12, comma 3, del decreto legge n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019 — che disciplina il finanziamento e il reclutamento dei navigator mediante "incarichi di collaborazione" — non contiene alcuna regolamentazione compiuta e autosufficiente del rapporto di lavoro, tale da configurare una norma speciale capace di derogare implicitamente alla disciplina generale del 2015.
Anche la Convenzione attuativa tra Regione e Anpal Servizi, e i singoli contratti individuali che richiamano l'art. 409, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si limitano a definire le modalità operative dell'incarico senza incidere sulla qualificazione tipologica del rapporto.
Quando si applica l’art 2 d-lgs 81 2015
La Corte ha inoltre precisato che l'art. 2, D.Lgs. 81/2015 non richiede, quale elemento costitutivo, la dimostrazione di un intento elusivo del committente: la disciplina si applica ogniqualvolta la prestazione sia
- prevalentemente personale, continuativa e
- organizzata dal committente anche quanto a tempi e modalità di esecuzione,
- indipendentemente da qualsiasi finalità fraudolenta.
Quanto alla deroga contrattuale collettiva invocata da Anpal Servizi, la Cassazione ha ritenuto insussistenti i presupposti previsti dalla legge: l'accordo del 22 luglio 2015, stipulato con la società Italia Lavoro Spa, ha natura di accordo aziendale di primo livello e non di accordo collettivo nazionale di settore siglato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, né contiene indicazioni sulle particolari esigenze produttive e organizzative del settore che giustifichino l'esonero dalle tutele generali.
Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.

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