Codice incentivi 2026 in Gazzetta: tutte le novità
Il nuovo Codice degli Incentivi approvato con decreto legislativo dal Governo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 dicembre 2025 ed è' stato predisposto in attuazione della legge delega n. 160/2023, su proposta del ministero delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso.
CoMe affermato dal ministro in conferenza stampa. Il provvedimento si fonda su tre pilastri fondamentali:
- digitalizzazione,
- semplificazione,
- trasparenza.
e per la prima volta disciplina in modo organico tutte le fasi del ciclo di vita degli incentivi: programmazione, progettazione, attuazione, monitoraggio, pubblicità e valutazione dei risultati, con l'intento di superare anni di frammentazione normativa e procedurale.
Un aspetto centrale è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy: la piattaforma Incentivi.gov.it e il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) costituiranno il cuore del nuovo Sistema Incentivi Italia, previsto dagli artt. 3 e seguenti della bozza
Il testo del decreto è stato definito dopo un ampio confronto istituzionale che ha coinvolto amministrazioni centrali, Conferenza Stato-Regioni, Consiglio di Stato e Parlamento, i cui contributi sono stati recepiti nella versione finale. L’obiettivo è garantire una gestione unitaria, tracciabile e valutabile degli incentivi, aumentando l’efficacia delle politiche industriali e riducendo tempi e oneri per imprese, professionisti e lavoratori autonomi.
La ministra del lavoro Calderone ha sottolineato in particolare l'importanza del principio di parita di accesso alle agevolazioni per imprese e lavoratori autonomi, compresi i professionisti.
Vediamo in dettaglio l'elenco delle misure nei prossimi paragrafi.
Struttura e contenuti del Codice
Il decreto si articola in 28 articoli, organizzati in cinque Capi, che ridisegnano l'intero ecosistema italiano delle agevolazioni.
Da segnalare in particolare
- L’art. 6 introduce il bando-tipo, che uniforma requisiti, criteri, modalità di accesso, istruttoria, cumulo, controlli, rendicontazione e revoca. Questa standardizzazione riduce la variabilità tra misure e rende più prevedibile il quadro regolatorio per imprese e consulenti.
Il Codice introduce anche un sistema rafforzato di controlli (art. 18), una disciplina rigorosa sul contrasto alla delocalizzazione (art. 16) e un quadro uniforme per le revoche (art. 17)
Gli artt. 20 e 21 stabiliscono un sistema strutturato di monitoraggio basato sul CUP e una valutazione continua — ex ante, in itinere ed ex post — per misurare l'efficacia delle misure di sostegno.
Sono espressamente previsti più decreti attuativi, direttoriali e linee guida.
In particolare un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni avrà ad Oggetto:
- il modello di Programma degli incentivi;
- le tempistiche per l’adozione;
- modalità di aggiornamento;
- format per la ricognizione degli incentivi regionali.
da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice. Se il Codice entra in vigore il 1° gennaio 2026 (art. 28), il termine cade indicativamente entro fine aprile 2026.
Digitalizzazione e premialità
il Codice introduce , oltre alla razionalizzazione normativa, importanti innovazioni operative.
La riforma rende obbligatori:
- processi digitali, affidati a piattaforme interoperabili;
- semplificazione delle procedure, limitando la documentazione richiesta, fornendo il bando tipo per tutte le agevolazioni e automatizzando i controlli;
- trasparenza, con obblighi di pubblicazione, CUP univoci e tracciamento completo degli incentivi.
- Incentivi.gov.it e RNA diventeranno il punto di accesso unico per:
- consultare gli incentivi;
- verificare requisiti;
- presentare le istanze;
- monitorare l’avanzamento;
- consultare valutazioni e risultati.
Vengono definite come nella tabella seguente le premialità e riserve per PMI, microimprese e categorie prioritarie
| Categoria | Premialità/Riserva |
|---|---|
| PMI | ≥ 60% delle risorse |
| Microimprese / lavoratori autonomi | ≥ 25% delle risorse |
| Rating di legalità | Punteggio aggiuntivo o maggiorazione |
| Parità di genere | Premialità dedicata |
Parità di accesso alle agevolazioni per i lavoratori autonomi (Art. 10)
Una delle novità più attese , salutata con particolare soddisfazione dal Ministro del lavoro Calderone che come ex presidente dei consulenti del lavoro si era spesa molto sul tema, riguarda i lavoratori autonomi, finalmente equiparati alle PMI per l’accesso agli incentivi.
L’art. 10, stabilisce che gli autonomi potranno di regola partecipare alle stesse condizioni delle PMI e saranno esclusi solo i requisiti non pertinenti alla loro attività.
Inoltre, i bandi dovranno garantire disposizioni specifiche per un accesso effettivo e non discriminatorio.
Si tratta del completamento di un percorso iniziato con la legge 81/2017, più volte rilanciato nei tavoli ministeriali con le categorie professionali.
Tabella riepilogo degli articoli del Codice incentivi
| Articolo | Titolo | Contenuto sintetico |
|---|---|---|
| Art. 1 | Oggetto e ambito di applicazione | Definisce finalità del Codice, ambito soggettivo e oggettivo, incentivi esclusi (es. agevolazioni fiscali automatiche, accise, incentivi contributivi salvo rinvii) e coordinamento con la disciplina UE sugli aiuti di Stato. |
| Art. 2 | Definizioni | Introduce le definizioni unitarie (agevolazione, impresa, lavoratore autonomo, PMI, forme di contributo e finanziamento, capitale di rischio), che diventano riferimento per tutti i bandi futuri. |
| Art. 3 | Servizi per la semplificazione degli incentivi | Individua nel sistema “Incentivi Italia” (Incentivi.gov.it, RNA e altre piattaforme) l’infrastruttura per progettazione, gestione digitale, controlli, monitoraggio e valutazione delle misure. |
| Art. 4 | Programma degli incentivi | Obbliga le amministrazioni centrali a predisporre un Programma degli incentivi con obiettivi, elenco delle misure, cronoprogramma orientativo e quadro finanziario, privilegiando la continuità delle misure efficaci. |
| Art. 5 | Coordinamento tra politiche di incentivazione statali e regionali | Istituisce il Tavolo permanente degli incentivi presso il MIMIT per informazione reciproca, coordinamento tra Stato e Regioni e riduzione di sovrapposizioni tra misure nazionali e territoriali. |
| Art. 6 | Bando-tipo | Stabilisce il contenuto minimo dei bandi (finalità, risorse, soggetti ammissibili, interventi e spese, forme di agevolazione, cumulo, procedure, controlli, revoche) e rinvia a un bando-tipo adottato dal MIMIT. |
| Art. 7 | Criteri per gli affidamenti di attività del ciclo di vita dell’incentivo | Disciplina l’affidamento a soggetti terzi o in house di progettazione, istruttorie, controlli e altre attività, definendo criteri generali e modalità di copertura degli oneri a carico delle risorse disponibili. |
| Art. 8 | Elementi premianti e riserve specifiche | Elenca gli elementi premianti (rating di legalità, certificazione parità di genere, occupazione giovani, donne, persone con disabilità, misure per natalità e conciliazione) e introduce riserve minime di risorse per PMI, microimprese e lavoratori autonomi. |
| Art. 9 | Motivi di esclusione | Definisce le cause ostative all’accesso (es. antimafia, sanzioni interdittive 231, gravi illeciti, irregolarità contributiva per incentivi agli investimenti, delocalizzazioni e cessazioni vietate, obblighi assicurativi non adempiuti). |
| Art. 10 | Partecipazione del lavoratore autonomo | Consente, ove previsto dai bandi, la partecipazione dei lavoratori autonomi alle misure alle stesse condizioni delle PMI, con adattamento dei requisiti non compatibili con la natura professionale dell’attività. |
| Art. 11 | Operazioni agevolabili e spese ammissibili | Indica che i bandi devono individuare con chiarezza le operazioni ammissibili e le spese finanziabili, prevedendo condizioni di ammissibilità, tracciabilità e l’uso del CUP nella documentazione di spesa. |
| Art. 12 | Agevolazioni concedibili | Elenca le forme di agevolazione (contributi, garanzie, finanziamenti agevolati, strumenti rimborsabili, interventi nel capitale, agevolazioni fiscali e contributive) e richiama i limiti di cumulo nel rispetto della normativa UE. |
| Art. 13 | Procedure e modalità di accesso | Regola modalità di presentazione delle domande, contenuti dell’istruttoria e criteri di selezione, prevedendo procedure a sportello cronologico, graduatorie con punteggio o procedure negoziali per progetti complessi. |
| Art. 14 | Soccorso istruttorio | Consente la richiesta di integrazioni e chiarimenti sulle domande, con sospensione dei termini, escludendo però la sanatoria delle irregolarità essenziali che comportano l’inammissibilità. |
| Art. 15 | Procedure e modalità di erogazione | Disciplina erogazioni in acconto e a saldo, possibilità di anticipazioni assistite da garanzie, rendicontazione delle spese e utilizzo di opzioni semplificate di costo, ove compatibili con la disciplina UE. |
| Art. 16 | Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali | Introduce vincoli contro la delocalizzazione delle attività incentivate, obblighi di comunicazione preventiva, ipotesi di decadenza e restituzione (anche con sanzioni), nonché tutele per i livelli occupazionali e periodi di esclusione da nuovi incentivi. |
| Art. 17 | Revoche | Individua le ipotesi di revoca totale o parziale delle agevolazioni (mancanza requisiti, inadempimenti, mancata realizzazione progetti, delocalizzazioni, ecc.) e disciplina il recupero delle somme con interessi e maggiorazioni. |
| Art. 18 | Controlli | Prevede controlli documentali e in loco, l’utilizzo di banche dati e sistemi informativi, la verifica di regolarità contributiva, antimafia e posizione nel Registro nazionale aiuti prima della concessione ed erogazione. |
| Art. 19 | Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi | Stabilisce le regole procedurali per incentivi fiscali con istruttoria valutativa e, per i crediti d’imposta automatici, l’obbligo di comunicazioni per il monitoraggio; disciplina il coordinamento con gli incentivi contributivi, lasciando ferma la normativa di settore. |
| Art. 20 | Monitoraggio degli incentivi | Introducendo l’uso sistematico del CUP, impone alle amministrazioni sistemi di raccolta e gestione dati per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale di tutte le misure agevolative. |
| Art. 21 | Valutazione degli incentivi | Prevede la valutazione ex ante, in itinere ed ex post degli incentivi, anche con il supporto di soggetti specializzati, per misurare l’efficacia delle misure e orientare eventuali revisioni della politica di sostegno. |
| Art. 22 | Conoscibilità, pubblicità e trasparenza degli incentivi | Rafforza gli obblighi di pubblicità e trasparenza, attribuendo a Incentivi.gov.it il ruolo di punto di accesso unico per bandi, Programmi degli incentivi, informazioni sulle misure e sui beneficiari. |
| Art. 23 | Ulteriori disposizioni | Introduce modifiche e integrazioni a norme vigenti (in particolare collegate al PNRR e alla disciplina sugli incentivi) per allinearle al Codice, anche rafforzando il ruolo del sistema Incentivi Italia e i presìdi istruttori. |
| Art. 24 | Abrogazioni | Elenca le disposizioni abrogate, tra cui il d.lgs. 123/1998 e altre norme incompatibili, consolidando nel Codice la disciplina generale degli incentivi alle imprese. |
| Art. 25 | Disposizioni transitorie e di coordinamento | Regola il passaggio dal vecchio al nuovo regime, specificando l’applicazione del Codice ai bandi non ancora pubblicati e agli incentivi fiscali e contributivi istituiti dopo l’entrata in vigore. |
| Art. 26 | Aggiornamenti | Stabilisce che ogni futura normativa incidente sul Codice debba intervenire con esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle singole disposizioni, per garantire certezza e leggibilità del quadro. |
| Art. 27 | Clausola di invarianza finanziaria | Prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dal Codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Art. 28 | Entrata in vigore | Stabilisce l’entrata in vigore del Codice degli incentivi al 1° gennaio 2026. |
Polizze catastrofali ed esclusione dagli incentivi
Il nuovo Codice chiarisce con l'art. 9 anche l’impatto dell’obbligo di copertura assicurativa contro i rischi catastrofali sulle agevolazioni pubbliche alle imprese, distinguendo tra misure accessibili e misure precluse in assenza di polizza. In particolare, viene precisato che la mancata stipula della copertura comporta, di regola, l’esclusione dagli incentivi che prevedono una valutazione tecnico-discrezionale dei progetti, mentre restano fruibili gli strumenti “automatici”. In estrema sintesi
- accesso confermato agli incentivi fiscali automatici, compresi quelli in materia di accise, soggetti a semplici verifiche formali e di capienza delle risorse;
- esclusione, invece, dalle misure fondate su istruttoria valutativa (bandi, graduatorie, selezioni);
- mantenimento degli incentivi contributivi anche in assenza di polizza .

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