Chi sono i lavoratori videoterminalisti? i chiarimenti nell’interpello 3 2026

Con l'interpello n. 3/2026, esaminato nella seduta del 24 settembre 2026, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha chiarito quando un lavoratore va considerato videoterminalista. Ha anche precisato quali requisiti strutturali devono avere i locali che ospitano postazioni di controllo.

 Il quesito era stato posto da un'organizzazione sindacale per il personale addetto alle stazioni di una metropolitana. La risposta, però, ha portata generale e vale per qualsiasi settore in cui si lavora davanti a uno schermo. 

Videoterminalisti: il quesito sugli addetti alle postazioni di controllo

Il sindacato chiedeva se gli agenti di stazione, che nel corso del turno utilizzano monitor e sistemi di controllo, rientrino tra i videoterminalisti. In caso affermativo, chiedeva se si applichino loro le tutele previste per questa categoria, ovvero : 

  • prevenzione dei rischi da uso prolungato dello schermo, 
  • pause e visite mediche.

Un secondo quesito riguardava i banchi agenti situati nei mezzanini delle stazioni. Il sindacato voleva sapere se questi spazi debbano rispettare i parametri ordinari di altezza, cubatura e superficie e quale altezza minima possa ritenersi adeguata.

Titolo VII e Allegato IV: cosa ha chiarito la Commissione

La Commissione ha premesso di potersi esprimere solo su questioni di carattere generale e non su singoli casi concreti. Per questo non ha indicato misure specifiche per i locali descritti.

Sulla qualifica di videoterminalista, la risposta, positiva,  si fonda sull'art. 173, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008. 

Si ricorda infatti che rientra nel Titolo VII chi usa un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali. Il calcolo si fa al netto delle interruzioni previste dall'art. 175.

 L'elemento decisivo è quindi il tempo effettivo di utilizzo dello schermo. Non contano il tipo di mansione né il contenuto delle immagini visualizzate, che si tratti di documenti, dati o riprese video. Superata la soglia, si applicano per intero gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, con le relative sanzioni.

Il quesito sui requisiti dei luoghi di lavoro

Sui locali, la Commissione richiama la definizione di luogo di lavoro dell'art. 62. Vi rientra ogni spazio aziendale che ospita posti di lavoro o che è accessibile al lavoratore durante l'attività. 

Anche le postazioni di controllo devono quindi rispettare il Titolo II e l'Allegato IV per quanto riguarda altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima. Restano applicabili due margini di flessibilità previsti dallo stesso Allegato. Il punto 1.2.4 consente all'organo di vigilanza di autorizzare altezze inferiori per esigenze tecniche, prescrivendo un'adeguata ventilazione. Il punto 1.2.5 rinvia alla normativa urbanistica per l'altezza dei locali adibiti a uffici e di quelli delle aziende commerciali.

Box riepilogo obblighi e sanzioni su uso dei videoterminali

Obbligo del datore di lavoro Norma Sanzione (datore di lavoro e dirigente)
Adottare misure appropriate contro i rischi emersi dalla valutazione (vista, postura, affaticamento, ergonomia) Art. 174, c. 2 Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro
(art. 178, c. 1, lett. a)
Organizzare le postazioni secondo i requisiti minimi dell'Allegato XXXIV Art. 174, c. 3
Garantire interruzioni dell'attività tramite pause o cambio di mansione; in assenza di accordo collettivo, 15 minuti ogni 120 di lavoro continuativo Art. 175, cc. 1 e 3
Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria per i rischi a vista, occhi e apparato muscolo-scheletrico Art. 176, c. 1
Rispettare la periodicità delle visite (biennale per idonei con prescrizioni e over 50, quinquennale negli altri casi) e assicurare la visita su richiesta del lavoratore Art. 176, cc. 3 e 5
Fornire a proprie spese i dispositivi speciali di correzione visiva, quando necessari Art. 176, c. 6 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro
(art. 178, c. 1, lett. b)
Informare e formare i lavoratori su misure del posto di lavoro, modalità di svolgimento dell'attività e protezione della vista Art. 177

Importi delle ammende rivalutati dal 1° luglio 2023. Più violazioni dei requisiti dell'Allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3, sono considerate un'unica violazione (art. 178, c. 2).