Certificazione Unica 2026 INPS: modalità di rilascio e rettifica

Con la circolare n. 40 del 3 aprile 2026, l’INPS specifica  le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2026 e i relativi adempimenti, con particolare attenzione ai canali di accesso, alle procedure di rettifica e alle modalità alternative di acquisizione del documento in formato cartaceo.  per i soggetti che non utilizzano i servizi digitali e per gli eredi.

Certificazione Unica 2026: le norme

La Certificazione Unica si colloca nell’ambito degli obblighi previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998, che disciplina la trasmissione delle certificazioni fiscali, nonché dalle norme sul conguaglio fiscale di fine anno di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973.

Il termine per il rilascio della CU ai percipienti e per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate è fissato al 16 marzo di ogni anno, in base alla normativa che ha unificato le scadenze.

Per l’anno 2026, l’INPS ha reso disponibile la certificazione a partire dal 12 marzo, adempiendo contestualmente all’invio telematico all'Agenzia ai fini della dichiarazione precompilata.

Come si rettifica in caso di errori

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la gestione delle rettifiche della Certificazione Unica.

Nel caso in cui il contribuente rilevi errori o dati non corretti, è tenuto a rivolgersi al sostituto d’imposta, che provvede alla correzione. Operativamente:

  • la rettifica può essere effettuata dalle Strutture territoriali INPS a partire dal 16 marzo 2026;
  • la correzione può determinare una nuova quantificazione del conguaglio fiscale;
  • l’esito della rettifica viene comunicato al contribuente tramite:
  • posta ordinaria;
  • PEC;
  • area personale MyINPS (sezione “Comunicazioni fiscali”).

Elemento operativo di rilievo è l’impatto sulla dichiarazione precompilata: il contribuente deve verificare i dati presenti e aggiornarli sulla base dell’ultima CU rettificata disponibile.

Per i professionisti, ciò implica la necessità di:

  • verificare eventuali incongruenze tra CU e dati fiscali;
  • monitorare le comunicazioni INPS successive alla rettifica;
  • aggiornare tempestivamente la dichiarazione dei redditi.

Istruzioni operative: rilascio e reperimento del cartaceo

Sebbene la modalità ordinaria sia telematica, la circolare disciplina in modo dettagliato tutte le alternative per ottenere la Certificazione Unica in formato cartaceo, fondamentali per utenza non digitalizzata.

1. Ritiro presso sedi INPS

  • accesso senza prenotazione presso servizi di “Prima accoglienza”;
  • oppure tramite sportelli veloci con prenotazione;
  • prenotazione effettuabile via: sito INPS, app INPS Mobile o Contact Center.

2. Invio tramite PEC

  • richiesta all’indirizzo dedicato;
  • obbligo di allegare documento di identità;
  • invio della CU alla stessa casella PEC del richiedente.

3. Intermediari abilitati (CAF, patronati, professionisti)

  • accesso tramite delega del contribuente;
  • obbligo di acquisizione e registrazione della delega;
  • necessità di indicare dati identificativi e documentazione.<!–4. Spedizione cartacea al domicilio
    Richiedibile tramite diversi canali:

    Canale Modalità
    Telefono Numero verde 800 434320 o Contact Center
    Email ordinaria Invio richiesta con documento
    PEC Richiesta con documentazione completa

    il documento viene inviato all’indirizzo di residenza risultante dagli archivi INPS; per soggetti delegati o eredi è richiesta documentazione aggiuntiva (delega o dichiarazione sostitutiva).ul>

Casi particolari: istruzioni operative per la delega a terzi

La disciplina si sofferma poi su alcune situazioni specifiche che richiedono modalità operative dedicate.

  1. Per i pensionati residenti all’estero, la richiesta deve essere effettuata tramite Contact Center, fornendo i dati identificativi e il codice fiscale. La Certificazione Unica viene quindi trasmessa esclusivamente in formato cartaceo all’indirizzo estero registrato, con conseguente necessità di verificarne l’aggiornamento.
  2. Un’attenzione particolare è riservata all’utenza fragile, categoria che include, tra gli altri, soggetti con disabilità, ciechi civili, sordi e anziani. In questi casi è attivo un canale dedicato che consente di richiedere assistenza telefonica e l’invio della documentazione direttamente al domicilio, anche senza accesso agli strumenti digitali. Tale servizio rappresenta un canale prioritario per garantire l’effettiva fruizione della certificazione.
  3. Ulteriore possibilità è rappresentata dai punti cliente attivati presso Comuni e pubbliche amministrazioni convenzionate. In tali sedi, il cittadino può ottenere la Certificazione Unica previa richiesta, con modalità analoghe a quelle previste per gli intermediari, inclusi gli obblighi di identificazione e tracciabilità.

Rilascio della CU a soggetti terzi: procedura dettagliata

La circolare disciplina in modo puntuale anche il rilascio della Certificazione Unica a soggetti diversi dal titolare, ambito particolarmente delicato sotto il profilo della tutela dei dati personali.

Nel caso di delega, il soggetto incaricato deve presentare una autorizzazione formale contenente gli elementi essenziali, tra cui i dati anagrafici del delegante, il codice fiscale, l’anno d’imposta e la data di conferimento. A ciò deve aggiungersi la copia dei documenti di identità di entrambe le parti. L’intermediario o l’operatore che gestisce la richiesta è tenuto a registrare la delega e a conservarla, generalmente per un periodo di tre anni, salvo acquisizione digitale nei sistemi.

Quando il rilascio avviene tramite CAF o professionisti, questi ultimi devono inoltre inserire nei sistemi informativi INPS una serie di dati identificativi (codice fiscale, estremi del documento, informazioni sulla delega) per poter accedere alla certificazione. La procedura richiede quindi un controllo accurato della documentazione e della coerenza dei dati inseriti.

Diverso è il caso degli eredi, per i quali non è sufficiente una semplice delega. È infatti necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la qualità di erede, ai sensi del DPR n. 445/2000, unitamente al documento di identità. Solo a seguito di tale verifica la Certificazione Unica viene rilasciata, generalmente con invio all’indirizzo dell’erede richiedente.