Certificato di malattia in ritardo? Ecco quando l’INPS copre comunque

Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l'INPS interviene con una importante novità relativa alla individuazione della data di inizio della malattia ai fini del riconoscimento dell'indennità economica. L'istituto  supera un precedente orientamento applicativo e  introduce una regola più favorevole ai lavoratori, motivata dai cambiamenti organizzativi che hanno interessato la medicina generale sul territorio nazionale. La novità riguarda in particolare i casi in cui il certificato medico non viene redatto lo stesso giorno in cui il lavoratore ha manifestato i sintomi, ma il giorno successivo, a seguito di una visita presso l'ambulatorio del medico curante. 

La normativa precedente

La disciplina di riferimento affonda le radici nel Regolamento per le prestazioni economiche adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INAM del 10 aprile 1963, ratificato con il decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 16 maggio 1963, il cui articolo 2, comma 3, prevede che l'indennità giornaliera decorra dal quarto giorno di malattia, computato dal giorno della chiamata al medico curante risultante dal certificato oppure dalla data della prima visita medica, se tale chiamata non risulta indicata. 

Su questa base l'Istituto ha storicamente chiarito che il primo giorno dell'evento morboso coincide, in via generale, con la data di rilascio del certificato medico, un dato determinante per il calcolo della carenza (i primi tre giorni non indennizzati), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile e delle eventuali sanzioni applicabili al lavoratore. 

Inoltre  l'INPS ha sempre riconosciuto la tutela anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato, ma solo a condizione che ci fosse stata una visita domiciliare e  il medico curante compilasse correttamente i campi "Dichiara di essere ammalato dal…" e "Visita domiciliare".

 Questo riconoscimento restava escluso quando la visita si svolgeva presso l'ambulatorio del medico, anziché a domicilio del paziente. 

Con la Circolare n. 92/2026, l'INPS supera questa distinzione: richiamando  come motivazioni :

  •  la progressiva riduzione del numero dei medici di medicina generale, 
  • l'aumento dei carichi di lavoro e 
  • la prassi, ormai diffusa, di programmare gli accessi ambulatoriali per evitare affollamenti nelle sale d'attesa;  

l'Istituto riconosce che tali dinamiche organizzative possono impedire al medico di effettuare la visita domiciliare o di ricevere il paziente in studio entro il giorno stesso della richiesta. Per questo motivo, e d'intesa con il Ministero la tutela puo essere estesa  al giorno precedente la data del certificato.

Nuova regole e casi esclusi

Per i lavoratori, la novità si traduce in una maggiore tutela economica in tutti i casi in cui la visita medica non avvenga lo stesso giorno della manifestazione dei sintomi. 

In pratica, a decorrere dalla data di pubblicazione della circolare – 4  settembre 2026 -, il lavoratore che si reca dal medico curante e ottiene un certificato datato, ad esempio, al giorno successivo rispetto all'insorgenza del malessere, potrà vedersi riconosciuta la copertura previdenziale anche per la giornata precedente, purché il certificato medico riporti correttamente l'indicazione della data di inizio della malattia nel campo dedicato.

 Questo vale ora sia per le visite domiciliari sia, come novità, per quelle effettuate in ambulatorio. Il riconoscimento del giorno antecedente non è però automatico né incondizionato. 

Non si applica se la data indicata nel certificato come inizio della malattia è anteriore di più di un giorno rispetto al rilascio, poiché in tal caso non si può ricondurre lo scarto temporale alla sola difficoltà di ottenere un appuntamento tempestivo. 

Allo stesso modo, il beneficio decade se il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato coincide con una domenica, un sabato o una festività infrasettimanale: in queste circostanze, infatti, il lavoratore ha comunque la possibilità di rivolgersi al servizio di continuità assistenziale, ossia alla ex guardia medica, per ottenere una certificazione tempestiva.

 È quindi consigliabile, per chi si trova indisposto, verificare sempre la disponibilità del servizio di continuità assistenziale nei giorni festivi o nel fine settimana, qualora non sia possibile attendere l'apertura ordinaria dell'ambulatorio del proprio medico di famiglia. Resta inoltre fondamentale, al momento della visita, richiedere espressamente al medico curante la corretta compilazione del certificato nella parte relativa alla data di effettiva insorgenza della malattia, elemento che condiziona direttamente l'estensione della tutela previdenziale riconosciuta dall'INPS. 

La regola generale, secondo cui l'evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato, resta comunque il criterio di base: l'estensione al giorno precedente costituisce un'eccezione applicabile solo nelle condizioni sopra descritte, nel rispetto del periodo massimo di malattia indennizzabile previsto dalla normativa vigente.

Quando si applica la nuova regola -Box operativo

Situazione Tutela riconosciuta?
Visita (domiciliare o ambulatoriale) il giorno dopo la chiamata/insorgenza ✅ Sì, se il certificato riporta correttamente la data di inizio malattia nel campo dedicato
Giorno precedente al certificato = sabato, domenica o festivo ❌ No — occorre rivolgersi alla continuità assistenziale (ex guardia medica)
Data indicata come inizio malattia anteriore di più di un giorno rispetto al certificato ❌ No
Visita effettuata in ambulatorio (non più solo a domicilio) ✅ Sì, dalla data di pubblicazione della Circolare n. 92/2026

Da fare: al momento della visita, chiedere sempre al medico curante di indicare con precisione la data di effettiva insorgenza della malattia nel certificato, sia per le visite a domicilio sia per quelle in ambulatorio.

FAQ

1. Se il medico mi visita il giorno dopo aver chiamato, perdo un giorno di copertura INPS?

No: se il certificato riporta correttamente la data di inizio della malattia nel campo previsto, l'INPS riconosce la tutela previdenziale anche per il giorno precedente al rilascio, sia in caso di visita domiciliare sia, dalla Circolare n. 92/2026, di visita ambulatoriale.

2. La nuova regola vale sempre, anche se il giorno prima era un sabato?

No. Se il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato cade di sabato, domenica o è un festivo infrasettimanale, il riconoscimento non si applica: in questi casi il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale per ottenere una certificazione tempestiva.

3. Da quando si applica questa novità?

La nuova interpretazione si applica dalla data di pubblicazione della Circolare INPS n. 92/2026 (4 settembre 2026), nel rispetto del periodo massimo di malattia indennizzabile previsto dalla legge.

Scarica la circolare ufficiale INPS

CIRCOLARE  INPS 92 2026