Certificati disabilità in sperimentazione 2026: novità per i Patronati

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62,  ha introdotto importanti innovazioni nei criteri e nelle modalità di accertamento della condizione di disabilità. 

Tra queste  vi è la nuova   “Valutazione di Base”, gestita in esclusiva dall’INPS a partire dal 1° gennaio 2027 in tutta Italia, con avvio del procedimento  di valutazione dell'invalidità del richiedente,  tramite l’invio telematico del “certificato medico introduttivo” che non prevede piu la successiva trasmissione della “domanda amministrativa” da parte del cittadino .

Le nuove procedure sono introdotte in forma sperimentale  dal 1 gennaio 2025 in alcune province italiane, che saranno ampliate a partire dal 30  settembre 2025. INPS ha comunicato  i nuovi obblighi nelle ulteriori province interessate nel messaggio 2602 del 5 settembre 2025.

Vediamo di seguito in sintesi : l'elenco dei territori , i  requisiti per i  medici e modalita di compilazione dei certificati  e i tutorial di guida alla compilazione (i link per scaricare i pdf al paragrafo 2).

Nel messaggio 1980 del 24.6.2025  è stata comunicata la possibilità  effettuare modifiche al certificato introduttivo con la redazione di un certificato "integrativo", mentre nel messaggio 2216 del 10 luglio  sono state  presentate  funzioni ulteriori per alcune patologie (vedi all'ultimo paragrafo).

Certificato medico disabilità sperimentale: tutte le provincie interessate al 31.8.2026

Provincia Fase di sperimentazione / Data avvio
Brescia 1ª fase – dal 1° gennaio 2025
Catanzaro 1ª fase – dal 1° gennaio 2025
Firenze 1ª fase – dal 1° gennaio 2025
Forlì-Cesena 1ª fase – dal 1° gennaio 2025
Frosinone 1ª fase – dal 1° gennaio 2025
Perugia 1ª fase – dal 1° gennaio 2025
Salerno 1ª fase – dal 1° gennaio 2025
Sassari 1ª fase – dal 1° gennaio 2025
Trieste 1ª fase – dal 1° gennaio 2025
Alessandria 2ª fase – dal 30 settembre 2025
Genova 2ª fase – dal 30 settembre 2025
Isernia 2ª fase – dal 30 settembre 2025
Lecce 2ª fase – dal 30 settembre 2025
Macerata 2ª fase – dal 30 settembre 2025
Matera 2ª fase – dal 30 settembre 2025
Palermo 2ª fase – dal 30 settembre 2025
Teramo 2ª fase – dal 30 settembre 2025
Vicenza 2ª fase – dal 30 settembre 2025
Provincia autonoma di Trento 2ª fase – dal 30 settembre 2025
Valle d'Aosta 2ª fase – dal 30 settembre 2025
Ancona 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Arezzo 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Ascoli Piceno 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Asti 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Bergamo 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Bologna 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Bolzano 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Brindisi 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Cagliari 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Caltanissetta 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Campobasso 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Caserta 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Catania 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Chieti 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Como 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Cosenza 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Crotone 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Cuneo 3ª fase – dal 1° marzo 2026
La Spezia 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Massa Carrara 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Messina 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Milano 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Mantova 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Pavia 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Piacenza 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Pordenone 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Potenza 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Ravenna 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Reggio Calabria 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Rimini 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Roma 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Savona 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Sondrio 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Terni 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Torino 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Treviso 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Udine 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Venezia 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Verona 3ª fase – dal 1° marzo 2026
Vibo Valentia 3ª fase – dal 1° marzo 2026

Requisiti e modalità operative per i medici certificatori. Il tutorial INPS

Per l’invio del certificato medico introduttivo, che deve essere rilasciato in modalità semplificata utilizzando l’apposito applicativo presente sul sito iwww.inps.it,  l'istituto chiarisce che, su espressa indicazione del Ministero della Salute, il requisito della formazione necessaria  per i medici (…)  si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici  relativo al triennio 2023/2025.

Quindi , il Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.), che gestisce l’Anagrafica nazionale dei crediti formativi ECM dovrà fornire all’Istituto riscontro, in modalità telematica, della formazione effettuata dai medici per la verifica delle dichiarazioni ,.

I  medici attualmente profilati come medici certificatori possono acquisire i nuovi certificati  nei citati territori individuati per le attività di sperimentazione utilizzando l’attuale autorizzazione (profilo medico certificatore) , tenendo conto che 

  • al primo tentativo di redazione del certificato medico introduttivo con la nuova modalità, il medico viene automaticamente indirizzato nella pagina “profilo medico” dell’applicativo per la redazione del relativo certificato.  il medico deve spuntare la dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Ai fini di cui all’art. 8 comma 1 secondo periodo e di cui all’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 62/2024 dichiaro di aver realizzato il dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri relativo al triennio 2023/2025 ovvero di avere in corso la relativa realizzazione. Dichiaro altresì di essere in possesso di firma digitale”;
  • la selezione di tale dichiarazione di responsabilità è obbligatoria per l’acquisizione del nuovo certificato medico introduttivo.

 ATTENZIONE   Per i  medici  in servizio  “presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare” si precisa che non è prevista la verifica della formazione suindicata. I medesimi, pertanto, non devono effettuare alcuna autodichiarazione.

Come anticipato sopra , sul portale dell’Istituto, www.inps.it, nella sezione “Documenti” del servizio “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile”, raggiungibile al seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disabili/invalidi/inabili”,è stato pubblicato il TUTORIAL del servizio articolato nelle seguenti tre parti:

–       “Certificato medico introduttivo – medici certificatori”;

–       “Allegazione documentazione sanitaria”;

–       “Firma digitale e invio”.

che  possono essere scaricate  in formato .pdf come guida alla compilazione.

Certificato introduttivo e procedura di riconoscimento della disabilità

Il   certificato medico introduttivo comprende:

  • Dati anagrafici del richiedente (codice fiscale, cittadinanza, documento di identità, tessera sanitaria) e di eventuali tutori o genitori (per minori).
  • Domicilio per la convocazione a visita.
  • Diagnosi codificata (ICD), decorso, prognosi e documentazione diagnostica obbligatoria.
  • Segnalazioni specifiche: malattie neoplastiche, intrasportabilità (richiesta visita domiciliare), infermità derivanti da fatti illeciti, patologie particolari (es. ANFFAS).
  • Informazioni del medico certificatore: numero di iscrizione all’ordine o struttura sanitaria di appartenenza.

Il certificato viene firmato digitalmente dal medico certificatore e trasmesso all’INPS tramite il portale istituzionale, acquisendolo nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).

ATTENZIONE nella schermata della procedura denominata “Riepilogo” il medico certificatore può scegliere se firmare digitalmente il certificato medico introduttivo o inviarlo direttamente senza la propria firma digitale, spuntando l’apposita casella visualizzabile al termine dell’iter.  

 La decorrenza delle prestazioni economiche riconosciute parte dal mese successivo alla trasmissione.

La ricevuta del certificato deve essere firmata dal richiedente e conservata dal medico. 

Eventuali integrazioni di documentazione medica possono essere inviate fino a 7 giorni prima della visita. Il certificato è consultabile sul “Portale della Disabilità”.

II certificato introduttivo ha valore per 90 giorni invece che 30 

Convocazione a visita

La lettera di convocazione, inviata con raccomandata A/R, specificherà data, orario e luogo della visita e precisa:

  • L’obbligo di presentarsi con un documento di identità valido.
  • La possibilità di richiedere una nuova convocazione in caso di impedimenti.
  • L’avvertenza che l’assenza ingiustificata equivale alla rinuncia.

Le informazioni sulla convocazione sono visibili anche sul “Portale della Disabilità”.

Riconoscimento disabilità: l’accertamento sanitario, come e in che tempi

La disabilità viene accertata  nelle zone di sperimentazione,  attraverso un’unica procedura che copre: sostegno, invalidità civile, cecità e sordità civile, inclusione scolastica e altro.

L’accertamento è effettuato dalle Unità di Valutazione di Base (UVB) composte da:Due medici nominati dall’INPS, Un rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS o ANFFAS) E  Una figura professionale delle aree psicologiche/sociali.Nel caso di minori, è previsto un medico specializzato in pediatria o neuropsichiatria infantile. La valutazione si conclude con un “certificato attestante la condizione di disabilità”. 

INPS prevede per il rilascio dell'autorizzazione:

  • 15 giorni per patologie oncologiche.
  • 30 giorni per minori.
  • 90 giorni per gli altri casi.

In caso di integrazioni documentali richieste, i termini si sospendono per 60 giorni (prorogabili di altri 60).

Modalità per la trasmissione dei dati socio-economici

Dopo l’invio del certificato medico introduttivo, il richiedente può fornire all’INPS i dati socio-economici tramite il portale (SPID, CIE, CNS) o con l’assistenza di patronati.

I dati  richiesti sono:    Informazioni personali, stato civile, reddito lordo, modalità di pagamento, eventuali ricoveri gratuiti superiori a 29 giorni, attività lavorativa.

Si ricorda che se la trasmissione viene effettuata da un patronato, è necessario conferire un mandato.

Inps precisa infine che eventuali dubbi normativi o procedurali possono essere segnalati alla casella dedicata: [email protected].

Certificato medico integrativo – Nuova procedura per patologie specifiche

E' stata rilasciata una nuova versione della procedura per l’invio del certificato medico introduttivo, destinata ai medici certificatori, che consente la rettifica/modifica dei dati sanitari contenuti in un certificato medico introduttivo già inviato .Il certificato medico introduttivo modificato dà luogo a un nuovo certificato, c.d. certificato medico integrativo che o può essere utilizzato per:

  • integrare o aggiornare diagnosi e prognosi precedentemente indicate nel certificato medico introduttivo qualora nel tempo siano intervenuti cambiamenti significativi;
  • aggiungere nuove patologie emerse successivamente alla redazione del certificato medico introduttivo;
  • aggiornare informazioni relative all'intrasportabilità.

ATTENZIONE non possono essere oggetto di modifica i dati anagrafici nonché quelli relativi alla residenza e al domicilio dell’interessato.

  • Le integrazioni e le rettifiche possono essere effettuate fino alla data di creazione della convocazione a visita da parte dell'INPS.
  •  La data di decorrenza dell’iter sanitario, e dell’eventuale prestazione economica, non viene modificata dal certificato medico integrativo,
  • Nel caso in cui  il certificato medico introduttivo contenga errori anagrafici che impediscono l'identificazione del cittadino, il medico certificatore deve segnalarlo all'indirizzo di posta elettronica [email protected] affinché possa essere effettuato l'annullamento.  Successivamente, il medico deve inviare un nuovo certificato medico introduttivo con i dati corretti.

Nuove regole per il certificato medico: cosa cambia dal 12 luglio 2025

Dal 12 luglio 2025 sarà attiva una nuova procedura INPS per l’invio del certificato medico introduttivo nell’ambito della sperimentazione sull’accertamento della disabilità per tre specifiche patologie: disturbi dello spettro autistico,  diabete di tipo 2 e  sclerosi multipla.

 La novità principale è l’obbligo di allegare documentazione medica specifica in base alla patologia selezionata: un elenco dettagliato dei documenti obbligatori e facoltativi è già disponibile in procedura,

Un altro importante aggiornamento riguarda l’introduzione dell’opzione per richiedere l’accertamento “agli atti”, cioè senza visita diretta: in tal caso diventa obbligatoria anche la compilazione del questionario Whodas 2.0, strumento internazionale per valutare il funzionamento e la disabilità della persona. 

La nuova versione della procedura si applica ai certificati medici introduttivi con almeno una delle patologie in sperimentazione, compresi quelli salvati in “bozza” e modificati dal 12 luglio, nonché ai certificati medici integrativi (a condizione che non sia già fissata una visita). Non si applica invece ai certificati già presentati con convocazione programmata. Per agevolare l’utilizzo corretto della nuova procedura, l’INPS ha aggiornato il tutorial disponibile nella sezione “Certificato medico introduttivo – Invalidità civile” del proprio portale 

Allegazione documentazione sanitaria da parte dei Patronati:  integrazione con il mandato digitale

Con il messaggio n. 2661 del 28 agosto 2026, l'INPS ha comunicato un'ulteriore evoluzione della procedura "DOCSAN", relativa all'allegazione della documentazione sanitaria nell'ambito della nuova valutazione di base della disabilità.

La procedura è stata integrata con la "Piattaforma Intermediari", il sistema che gestisce i mandati digitali conferiti dai cittadini agli Istituti di patronato. Questa integrazione estende alla documentazione sanitaria il principio del mandato digitale unico, già previsto per l'acquisizione dei dati socio-economici tramite modulo AP70.

Cosa cambia 

Chi è già abilitato alla trasmissione dei dati socio-economici per una determinata posizione può ora allegare anche la documentazione sanitaria senza dover richiedere un'ulteriore delega cartacea.Il sistema effettua automaticamente i seguenti controlli:

presenza di un certificato medico introduttivo valido;

esistenza di uno o più mandati digitali attivi conferiti dal cittadino al medesimo Istituto di patronato.

Se il mandato non risulta ancora associato al numero domus del certificato medico, l'associazione viene effettuata automaticamente dal sistema, a condizione che sia disponibile un mandato attivo compatibile. Il collegamento si perfeziona solo dopo la generazione di ricevuta, protocollo e firma.

ATTENZIONE se i controlli non danno esito positivo, l'accesso alla funzione di allegazione viene bloccato e segnalato con un messaggio di errore. In assenza totale di un mandato attivo, l'operatore deve prima crearne uno tramite la Piattaforma Intermediari

Il sistema gestisce anche le variazioni successive:

  • in caso di revoca, il patronato originariamente delegato perde l'accesso all'allegazione sanitaria;
  • in caso di subentro di un nuovo Istituto, solo gli operatori del patronato titolare del nuovo mandato attivo possono operare sulla pratica.

Sulla Piattaforma Intermediari è inoltre disponibile l'attestazione dell'avvenuta allegazione della documentazione sanitaria

Restano invariate le modalità di accesso alla procedura DOCSAN: l'operatore di patronato deve autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

ATTENZIONE questa integrazione si applica esclusivamente nelle province già interessate dalla sperimentazione; l'estensione a livello nazionale è prevista dal 1° gennaio 2027.