CCNL Pubblici esercizi FIPE: novità sulla sanità integrativa

Era stata firmata  il 5 giugno 2024 l’intesa di rinnovo del Contratto nazionale Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva, Commerciale, e Turismo scaduto il 31 dicembre 2021  e applicato ad oltre 1 milione  di  dipendenti nelle 333mila aziende del settore.

La trattativa è stata lunga e aspra con mobilitazione indetta dai sindacati di categoria  Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs  contro le associazioni datoriali Fipe Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi.  

L' accordo eè  n vigore dal 1° giugno 2024 fino al 31 dicembre 2027  e  porta un aumento retributivo complessivo di 200 euro al livello medio 

AGGIORNAMENTO 19.2.2026 

Un nuovo accordo sottoscritto il 10 febbraio 2026 tra Fipe-Confcommercio e le principali organizzazioni sindacali di categoria. introduce importanti novità in materia di assistenza sanitaria integrativa, con effetti diretti su imprese e lavoratori.

L’accordo, firmato presso la sede Fipe – Confcommercio, vede coinvolte anche le organizzazioni cooperative del settore (Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci-Servizi) e le sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Angem, già aderente al CCNL del 5 giugno 2024, ha sottoscritto l’intesa per adesione, riconoscendone integralmente i contenuti 

Vediamo i dettagli del rinnovo e dell'accordo integrativo 

Rinnovo CCNL pubblici esercizi 2024: aumenti e welfare

Dal punto di vista economico si segnalano 

– l'aumento  dei minimi retributivi ,  a regime,  di 200 euro al 4° livello, da riparametrare per gli altri.  L'importo è suddiviso in 5 tranches:

  • 50,00 euro a giugno 2024;
  • 40,00 euro a  giugno 2025;
  • 40,00 euro  a giugno 2026;
  • 30,00 euro a  giugno 2027:
  • 40,00 euro a dicembre 2027.

–  l’aumento di 3 euro (da 12 a 15)   del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST a carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 2027.

–  incremento del contributo dovuto alla cassa Qu.A.S., pari a 20,00 euro dal 1° gennaio 2025 e ulteriori 20,00 euro dal 1° gennaio 2026, per un totale di  380,00 annui a carico dei datori di lavoro.

Riguardo all'una tantum per la vacanza contrattuale è stato concordato che le parti concorderanno un incontro  prima della scadenza del contratto  per valutare le modalità di gestione del periodo intercorso dalla scadenza del contratto del 31 dicembre 2021.

CCNL pubblici esercizi e ristorazione novità contratuali

In tema di  classificazione del personale  sono state  aggiornate, dopo quasi trent'anni,  le figure professionali rispetto all’evoluzione dei vari comparti. Inoltre , per le addette mense, il passaggio dal 6° livello al 6° super passaggio  diventa automatico con nuove tempistiche 

Sono state inserite:

  •   misure di contrasto alle molestie e violenze nei luoghi di lavoro, con  percorsi di formazione e informazione, tra i quali un’ora di assemblea retribuita dedicata 
  • ulteriori 90 giorni di Congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, in aggiunta ai novanta  di Legge, e  possibilità di essere trasferiti in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati.

Rivisitati con adeguamento alle norme di legge, gli articolati riferiti a

  •  congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi, 
  •  pari opportunità .

Da segnalare in particolare che ai fini della maturazione delle mensilità aggiuntive, e delle ferie e permessi  non saranno più decurtati i periodi di congedo obbligatorio  o congedo parentale dei genitori

Per le lavoratrici e i lavoratori part time è stato confermato un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa. 

Accordo 10.2.2026 sanità integrativa

il nuovo accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, quindi dal 10 febbraio 2026, e produce effetti immediati per le aziende rientranti nel campo di applicazione del contratto collettivo. Non si tratta di un rinnovo generale del CCNL, ma di un accordo integrativo che conferma e specifica quanto già previsto dall’articolo 186 del contratto nazionale.

Particolare attenzione è stata riservata al settore della ristorazione collettiva scolastica, caratterizzato da una forte incidenza di contratti part-time verticali e misti e da una sospensione strutturale dell’attività nei mesi estivi. L’intesa mira a garantire continuità di copertura sanitaria anche nei periodi in cui non vi è restazione lavorativa, rafforzando così il sistema di welfare contrattuale.

Un elemento centrale dell’accordo riguarda anche la scadenza di alcune misure economiche, fissata al 31 dicembre 2028 per quanto concerne il congelamento dell’aumento contributivo in specifiche ipotesi. Questo consente di avere un quadro temporale certo sia per le imprese sia per i consulenti del lavoro.

NOVITÀ CONTRATTUALI

Sul piano contrattuale, l’accordo del 10 febbraio 2026 interviene a chiarimento e integrazione della disciplina dell’assistenza sanitaria integrativa prevista dal CCNL 5 giugno 2024.

La principale novità consiste nella conferma che il contributo a carico del datore di lavoro, pari a 12 euro mensili, è dovuto per 12 mensilità annue, senza soluzione di continuità, a favore di tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

La regola si applica:

ai lavoratori a tempo pieno;

ai part-time orizzontali;

ai part-time verticali;

ai part-time misti.

La previsione è particolarmente rilevante per la ristorazione scolastica, dove il part-time verticale comporta periodi di sospensione dell’attività (tipicamente nel periodo estivo). Con il nuovo accordo, la copertura sanitaria non viene meno nei mesi di inattività: il contributo deve essere versato per l’intero anno.

Un’altra novità contrattuale riguarda il trattamento differenziato per una platea specifica di aziende e lavoratori. Per le aziende rientranti nella Parte Generale, Titolo I, art. 1, comma 1, paragrafo II del CCNL, e limitatamente ai lavoratori part-time verticale e misto operanti nella ristorazione collettiva scolastica, è previsto il congelamento dell’aumento del contributo al Fondo Est.

Questo congelamento:

decorre dal 1° gennaio 2027;

resta in vigore fino al 31 dicembre 2028.

Si tratta di una misura transitoria, pensata per contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori con la sostenibilità economica delle imprese operanti in un segmento a forte stagionalità strutturale.