CCNL Orafi argentieri, ecco i nuovi minimi retributivi dal 2026
Il 10 febbraio 2026 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioielleria – Industria (CNEL C021), tra Federorafi e Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil.
Il nuovo contratto decorre dalla data di stipula e avrà vigore fino al 31 dicembre 2028 e interviene su più fronti: da un lato, aggiorna la disciplina di istituti centrali del rapporto di lavoro – tra cui malattia, trasferta, reperibilità, contratti a termine e part time – dall’altro, introduce un percorso di adeguamento salariale strutturato su base triennale, con incrementi definiti per ciascun livello di inquadramento e un meccanismo di adeguamento legato all’IPCA.
Particolare rilievo assume anche il rafforzamento del welfare contrattuale e l’attenzione alle condizioni di salute e sicurezza, con l’introduzione di strumenti quali i “break formativi” obbligatori nelle unità produttive di maggiori dimensioni e sistemi strutturati di segnalazione dei quasi infortuni a partire dal 2027.
Le novita contrattuali – Causali contratti a termine fino a 24 mesi
Tra le principali innovazioni normative si segnalano interventi significativi in materia di malattia, trasferta e reperibilità.
Malattia e periodo di comporto
Il contratto conferma e dettaglia i periodi di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio non sul lavoro, differenziandoli in base all’anzianità di servizio (fino a 5 anni, oltre 5 e fino a 10, oltre 10 anni).
Dal 1° gennaio 2027 sono previsti ulteriori giorni di comporto per i lavoratori con disabilità certificata, con un’integrazione economica aziendale fino al 75% della normale retribuzione per i periodi aggiuntivi.
Viene inoltre disciplinato in modo puntuale il trattamento economico nei casi di più eventi morbosi nel triennio e le conseguenze in caso di irreperibilità durante le fasce di controllo.
Reperibilità
Dal 1° gennaio 2027 viene introdotta una disciplina organica della reperibilità, istituto definito come complementare alla normale prestazione lavorativa e finalizzato a garantire continuità dei servizi e sicurezza degli impianti.
Sono stabiliti compensi minimi differenziati per livello e per tipologia (oraria, giornaliera, settimanale), nonché una specifica indennità di 5 euro per ogni chiamata con intervento effettivo.
È inoltre prevista una deroga non strutturale al riposo giornaliero di 11 ore, garantendo comunque almeno 8 ore consecutive di riposo.
Contratti a termine e stabilizzazione
Il rinnovo individua le specifiche esigenze che consentono l’apposizione di un termine superiore a 12 mesi e comunque non oltre 24 mesi, in coerenza con il D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta in particolare di:
- assunzione di lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età.
- Assunzione di giovani under 35 in condizioni particolari (non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;vivano soli con una o più persone a carico.
- assunzione di Lavoratori provenienti da CIGS o disoccupazione di lunga durata
- Attività connesse a mostre e fiere, compresi i 15 giorni precedenti e i 15 giorni successivi all’evento.
- attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata.
- Esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi
- Percorsi di formazione e lavoro per neo-inserimenti per: lavoratori con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi; e soggetti che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato, a condizione che sia previsto un apposito piano formativo, consegnato al lavoratore entro 5 giorni dall’assunzione o dalla proroga.
Dal 2027 l’utilizzo di tali causali è subordinato a un obbligo di stabilizzazione a tempo indeterminato pari al 20% dei contratti a termine cessati nell’anno precedente, con regole particolari per le aziende fino a 15 dipendenti.
Le novità economiche – Tabella retributiva
Il rinnovo 2026-2028 definisce un percorso di incrementi retributivi articolato su tre tranche:
- ottobre 2026,
- giugno 2027 e
- giugno 2028.
Gli aumenti sono collegati alla dinamica IPCA al netto degli energetici importati, con una componente aggiuntiva legata alle innovazioni organizzative introdotte dal contratto. Incrementi mensili per livello (euro)
| Categoria | Dal 1.10.2026 | Dal 1.6.2027 | Dal 1.6.2028 |
|---|---|---|---|
| 2ª | 42,85 | 47,99 | 52,26 |
| 3ª | 47,21 | 52,87 | 57,57 |
| 4ª | 49,12 | 55,01 | 59,91 |
| 5ª | 52,48 | 58,77 | 64,00 |
| 5ª Super | 56,01 | 62,73 | 68,31 |
| 6ª | 60,21 | 67,43 | 73,43 |
| 7ª | 65,47 | 73,32 | 79,84 |
Nuovi minimi tabellari lordi mensili (euro)
| Categoria | Dal 1.10.2026 | Dal 1.6.2027 | Dal 1.6.2028 |
|---|---|---|---|
| 2ª | 1.617,24 | 1.665,23 | 1.717,48 |
| 3ª | 1.781,80 | 1.834,67 | 1.892,24 |
| 4ª | 1.853,99 | 1.909,00 | 1.968,91 |
| 5ª | 1.980,70 | 2.039,47 | 2.103,47 |
| 5ª Super | 2.114,08 | 2.176,81 | 2.245,12 |
| 6ª | 2.272,61 | 2.340,05 | 2.413,48 |
| 7ª | 2.471,05 | 2.544,37 | 2.624,22 |
Trasferta e tempo di viaggio
A decorrere dal 1° gennaio 2027 trova applicazione la nuova disciplina della trasferta.
È confermata la possibilità alternativa tra rimborso analitico delle spese (pasti e pernottamento) e indennità forfettaria. Dal 1° luglio 2027 gli importi dell’indennità di trasferta sono fissati in:
- 50,33 euro per trasferta intera;
- 12,99 euro per ciascun pasto (meridiano o serale);
- 24,35 euro per il pernottamento.
Il trattamento per il tempo di viaggio prevede:
retribuzione ordinaria per le ore coincidenti con l’orario normale di lavoro;
compenso pari al 55% della retribuzione oraria per le ore eccedenti, senza maggiorazioni.
Welfare contrattuale
A decorrere dal 2026 le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare per un valore di 200 euro annui entro il 1° giugno di ciascun anno, da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Dal 2028 l’importo sale a 220 euro annui. Le prestazioni possono riguardare, tra l’altro, istruzione, assistenza sanitaria, assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, servizi ricreativi e beni in natura, con regime fiscale e contributivo agevolato nei limiti dell’art. 51 del TUIR.
Le retribuzioni al 1 giugno 2024
Gli importi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024 sostituivano quelli riportati nel verbale di accordo del 23 dicembre 2021
In data 17 giugno 2024 tra Federorafi e Fim-Fiom-Uilm è stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024 per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria dovuto dall’adeguamento Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.
Trattamento economico
i seguito gli aumenti e i minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024,
– euro 153,28 per il livello 7;
– euro 140,97 per il livello 6;
– euro 131,14 per il livello 5S;
– euro 122,86 per il livello 5;
– euro 115,00 per il livello 4;
– euro 110,52 per il livello 3;
– euro 100,32 per il livello 2.
I nuovi minimi sono quindi i seguenti:
– euro 2.374,71 per il livello 7;
– euro 2.184,01 per il livello 6;
– euro 2.031,66 per il livello 5S;
– euro 1.903,47 per il livello 5;
– euro 1.781,71 per il livello 4;
– euro 1.712,33 per il livello 3;
– euro 1.554,19 per il livello 2.

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